Page 38 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Mediappalti Il Punto
A sua volta, il comma 3 del medesimo art. 83 Ciò premesso, i giudici amministrativi
bis, precisa che “Le stazioni appaltanti prevedono chiariscono, poi, che il patto d’integrità soggiace
negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il alle stesse regole dettate dall’art. 1362 s.s., c.c.
mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce per l’interpretazione dei contratti, tra le quali
causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del assume carattere preminente quella collegata
contratto”. all’interpretazione letterale, dovendo in ogni caso
il giudice ricostruire l’intento dell’amministrazione
in base al contenuto complessivo dell’atto.
Per tale via, il TAR precisa che “Alla stregua,
Il complesso delle disposizioni inoltre, del criterio di buona fede ex art. 1366 cod.
attualmente vigenti, non consente, civ., la perimetrazione degli effetti della clausola
tuttavia, di comprendere quali siano è circoscritta solo a ciò che il destinatario può
ragionevolmente intendere, anche in ragione
i rapporti tra l’articolo 1, del principio costituzionale di buon andamento,
co. 17, della Legge anticorruzione, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro
ove viene contemplata la facoltà e lineare, così da fornire ai cittadini regole di
della stazione appaltante di condotta certe e sicure, soprattutto quando
prevedere che il mancato rispetto possano derivarne conseguenze negative”.
degli impegni assunti con la Sicché, è giocoforza ritenere che ove dal patto
sottoscrizione del Protocollo di d’integrità (che codifica una clausola risolutiva
legalità sia causa di esclusione espressa e richiama l’art. 1456 c.c.) si ricavi che
dalla procedura di gara, e la finalità ultima sia quella di consentire il rapido
l’articolo 83 bis del Codice antimafia, svincolo contrattuale della stazione appaltante,
per cui le stazioni appaltanti tramite il rimedio della risoluzione di diritto
“prevedono” negli avvisi, bandi di – quando l’integrazione dei fatti ivi indicati,
sulle
incidendo
qualità
dell’aggiudicatario,
gara o lettere di invito che il mancato pregiudichi la fiducia dell’amministrazione – non
rispetto dei protocolli di legalità vi siano ragionevoli avalli ad opzioni ermeneutiche
costituisce causa di esclusione volte a ricondurre entro i confini applicativi
dalla gara o di risoluzione del patto fatti diversi, sul piano oggettivo e
del contratto. temporale, da quelli comunque rilevanti ai fini
della risoluzione del contratto; sicché rimangono
estranei al campo di efficacia della clausola
provvedimenti adottati in epoca antecedente alla
selezione dell’aggiudicatario, che sono, invece,
assoggettati alla disciplina ordinaria delle cause
3. L’orientamento del TAR Piemonte di esclusione.
Con la sentenza in epigrafe emarginata, il In alti termini, un rinvio a giudizio delle figure
giudice amministrativo, rispetto alle precedenti apicali dell’operatore economico, per taluni
letture pretorie, sembra offrire una chiave di dei reati previsti dal patto di integrità, che sia
lettura alternativa delle norme vigenti in materia precedente alla gara alla quale l’operatore
di protocolli di legalità, specialmente sotto il partecipa, non può integrare il necessario
profilo degli effetti escludenti delle clausole in presupposto di applicazione della clausola
essi contenute. risolutiva prevista dal patto di integrità, né
tantomeno, di quella escludente, qualora la si
Secondo il TAR piemontese, infatti, i patti di ritenga operante in un’ottica di efficienza ed
integrità, rispondenti all’esigenza di rafforzare economicità dell’azione selettiva del contraente.
le misure di prevenzione e contrasto all’illegalità
nel settore degli appalti pubblici, possono essere Ne consegue che, anche ove sia positivamente
inseriti nei bandi di gara in base alla norma stabilito un obbligo per le stazioni appaltanti di
attributiva di potere di cui all’art. 1, co. 17, prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere
Legge n. 190/2012. di invito l’inosservanza di quanto ivi pattuito
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