Page 38 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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               A  sua  volta,  il comma  3  del medesimo  art.  83   Ciò   premesso,   i   giudici   amministrativi
               bis, precisa che “Le stazioni appaltanti prevedono   chiariscono, poi, che il patto d’integrità soggiace
               negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il   alle stesse regole dettate dall’art. 1362 s.s., c.c.
               mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce   per  l’interpretazione  dei  contratti,  tra  le  quali
               causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del   assume  carattere  preminente  quella  collegata
               contratto”.                                     all’interpretazione letterale, dovendo in ogni caso
                                                               il giudice ricostruire l’intento dell’amministrazione
                                                               in base al contenuto complessivo dell’atto.

                                                               Per  tale via, il TAR precisa  che  “Alla stregua,
                   Il complesso delle disposizioni             inoltre, del criterio di buona fede ex art. 1366 cod.
                 attualmente vigenti, non consente,            civ., la perimetrazione degli effetti della clausola
                tuttavia, di comprendere quali siano           è circoscritta solo a ciò che il destinatario può
                                                               ragionevolmente intendere, anche in ragione
                       i rapporti tra l’articolo 1,            del principio costituzionale di buon andamento,
                  co. 17, della Legge anticorruzione,          che impone alla P.A. di operare in modo chiaro
                  ove viene contemplata la facoltà             e  lineare,  così  da  fornire  ai  cittadini  regole  di
                     della stazione appaltante di              condotta certe e sicure, soprattutto quando
                  prevedere che il mancato rispetto            possano derivarne conseguenze negative”.
                     degli impegni assunti con la              Sicché,  è  giocoforza  ritenere  che  ove  dal  patto
                   sottoscrizione del Protocollo di            d’integrità  (che  codifica  una  clausola  risolutiva
                   legalità sia causa di esclusione            espressa e richiama l’art. 1456 c.c.) si ricavi che
                      dalla procedura di gara, e               la finalità ultima sia quella di consentire il rapido
                l’articolo 83 bis del Codice antimafia,        svincolo contrattuale della stazione appaltante,
                     per cui le stazioni appaltanti            tramite il rimedio della  risoluzione di  diritto
                  “prevedono” negli avvisi, bandi di           –  quando  l’integrazione  dei  fatti  ivi  indicati,
                                                                          sulle
                                                               incidendo
                                                                                 qualità
                                                                                         dell’aggiudicatario,
                gara o lettere di invito che il mancato        pregiudichi la fiducia dell’amministrazione – non
                  rispetto dei protocolli di legalità          vi siano ragionevoli avalli ad opzioni ermeneutiche
                   costituisce causa di esclusione             volte  a  ricondurre  entro  i  confini  applicativi
                      dalla gara o di risoluzione              del  patto  fatti  diversi,  sul  piano  oggettivo  e
                             del contratto.                    temporale,  da  quelli  comunque  rilevanti  ai  fini
                                                               della risoluzione del contratto; sicché rimangono
                                                               estranei  al  campo  di  efficacia  della  clausola
                                                               provvedimenti adottati in epoca antecedente alla
                                                               selezione dell’aggiudicatario, che sono, invece,
                                                               assoggettati alla disciplina ordinaria delle cause
                   3. L’orientamento del TAR Piemonte          di esclusione.

               Con  la  sentenza  in  epigrafe  emarginata,  il   In  alti  termini,  un  rinvio  a  giudizio  delle  figure
               giudice  amministrativo,  rispetto  alle  precedenti   apicali dell’operatore economico, per taluni
               letture  pretorie,  sembra  offrire  una  chiave  di   dei  reati  previsti  dal  patto  di  integrità,  che  sia
               lettura alternativa delle norme vigenti in materia   precedente  alla  gara  alla  quale  l’operatore
               di  protocolli  di  legalità,  specialmente  sotto  il   partecipa,  non  può  integrare  il  necessario
               profilo  degli  effetti  escludenti  delle  clausole  in   presupposto  di  applicazione  della  clausola
               essi contenute.                                 risolutiva  prevista  dal  patto  di  integrità,  né
                                                               tantomeno,  di  quella  escludente,  qualora  la  si
               Secondo  il  TAR  piemontese,  infatti,  i  patti  di   ritenga  operante  in  un’ottica  di  efficienza  ed
               integrità,  rispondenti  all’esigenza  di  rafforzare   economicità dell’azione selettiva del contraente.
               le misure di prevenzione e contrasto all’illegalità
               nel settore degli appalti pubblici, possono essere   Ne  consegue  che,  anche  ove  sia  positivamente
               inseriti nei bandi di gara in base alla norma   stabilito un obbligo per le stazioni appaltanti di
               attributiva  di  potere  di  cui  all’art.  1,  co.  17,   prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere
               Legge n. 190/2012.                              di  invito  l’inosservanza  di  quanto  ivi  pattuito

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