Page 34 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Mediappalti Il Punto
delibera n. 146 del 30 marzo 2022), la pendenza In particolare, l’ANAC ha provveduto ad individuare
di indagini penali o il rinvio a giudizio del legale le differenze tra la disciplina in tema di illecito
rappresentante della società aggiudicataria, pur professionale grave dettata dal vecchio codice e
non producendo un automatico effetto espulsivo quella introdotta dal d.lgs. 36/2023.
dell’operatore economico e non essendo idonea a
determinarne l’esclusione per falsa dichiarazione Tra gli aspetti di maggior rilievo è stata, appunto,
(ai sensi dell’allora vigente art. 80, comma 5, valorizzata la tipizzazione delle fattispecie
lett. f-bis) del Codice), sarebbe stato riconducibile costituenti grave illecito professionale (limitato,
all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016 sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere g)
laddove il concorrente non avesse assolto l’obbligo ed h) del comma 3 dell’art. 98) e dei mezzi di prova
informativo, e pertanto valutabile dalla stazione utili per la valutazione della sussistenza dell’illecito
appaltante quale grave illecito professionale, ai stesso, superando in tal modo l’impostazione
sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c). precedente che consentiva di valutare ogni
condotta penalmente rilevante idonea ad incidere
Nel caso in esame, l’ANAC aveva rilevato che la sulla affidabilità e sull’integrità della impresa
sopravvenienza, in corso di gara, di un’indagine concorrente.
penale a carico del legale rappresentante della
società risultata aggiudicataria in relazione a Ad avviso dell’ANAC, dunque, nell’ambito della
fattispecie di reato gravi avente ad oggetto condotte tipizzazione introdotta, perderebbe rilevanza
corruttive presuntivamente commesse nell’ambito la mera iscrizione nel registro degli indagati,
di altra gara d’appalto, avrebbe dovuto imporre probabilmente anche per esigenze di coordinamento
all’operatore economico l’obbligo di informare la del Codice Appalti con la riforma recata dal d.lgs.
stazione appaltante della pendenza delle indagini 150/2022 che ha introdotto (tra l’altro) nel codice
e dell’adozione della misura cautelare nei confronti di procedura penale la nuova disposizione dell’art.
del legale rappresentante della società, nonché alla 335-bis, che così recita: «La mera iscrizione nel
stazione appaltante di effettuare una valutazione registro di cui all’articolo 335 non può, da sola,
concreta ed effettiva sulla rilevanza di quei fatti determinare effetti pregiudizievoli di natura civile
quale grave illecito professionale. o amministrativa per la persona alla quale il reato
è attribuito».
Mentre ora, nella vigenza del nuovo Codice, la
stessa ANAC ha mutato radicalmente orientamento, L’ANAC, tuttavia, non ha chiarito espressamente
per cui la mera iscrizione nel registro degli indagati i contorni degli oneri dichiarativi alla luce della
non dovrebbe essere più causa di esclusione dalle vigenza del nuovo Codice, lasciando comunque
gare d’appalto (delibera n. 397 del 6 settembre intendere che la valutazione spetti sempre e
2023). comunque alla stazione appaltante e che gli
operatori economici mantengano comunque
l’onere di mettere quest’ultima nelle condizioni di
Ad avviso dell’ANAC, nella vigenza del poter valutare, a pieno, le proprie condotte.
nuovo Codice, la mera iscrizione nel In chiusura della delibera in commento, infatti,
registro degli indagati non dovrebbe l’ANAC ha precisato che <<Sussiste tuttavia
essere più causa di esclusione dalle l’onere per la stazione appaltante […] di verificare
gare d’appalto (delibera n. 397 del 6 se intervenga a carico dell’operatore economico
settembre 2023). interessato, l’adozione di ulteriori provvedimenti da
parte dell’autorità giudiziaria, come l’applicazione
di una misura cautelare o l’avvenuto esercizio
dell’azione penale, eventi questi espressamente
Nella specie, rispondendo a una richiesta di parere contemplati nell’art. 98 del Codice, nel senso in
di un’amministrazione locale, riguardo i requisiti precedenza indicato>>.
di ordine generale per l’affidamento di contratti
pubblici, con particolare riferimento all’illecito
professionale grave, l’ANAC ha fornito indicazioni
specifiche sulle cause di esclusione dalle gare
d’appalto, sulla base di quanto disposto dal decreto
legislativo 36/2023.
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