Page 34 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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               delibera n. 146 del 30 marzo 2022), la pendenza   In particolare, l’ANAC ha provveduto ad individuare
               di indagini penali o  il rinvio a  giudizio  del legale   le  differenze  tra  la  disciplina  in  tema  di  illecito
               rappresentante  della società  aggiudicataria,  pur   professionale  grave  dettata  dal  vecchio  codice  e
               non  producendo  un  automatico  effetto  espulsivo   quella introdotta dal d.lgs. 36/2023.
               dell’operatore economico e non essendo idonea a
               determinarne  l’esclusione  per  falsa  dichiarazione   Tra gli aspetti di maggior rilievo è stata, appunto,
               (ai  sensi dell’allora  vigente  art.  80,  comma  5,   valorizzata   la   tipizzazione   delle   fattispecie
               lett. f-bis) del Codice), sarebbe stato riconducibile   costituenti  grave  illecito  professionale  (limitato,
               all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016   sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere g)
               laddove il concorrente non avesse assolto l’obbligo   ed h) del comma 3 dell’art. 98) e dei mezzi di prova
               informativo,  e  pertanto  valutabile  dalla  stazione   utili per la valutazione della sussistenza dell’illecito
               appaltante  quale  grave  illecito  professionale,  ai   stesso, superando in tal modo l’impostazione
               sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c).          precedente  che  consentiva  di valutare  ogni
                                                               condotta penalmente rilevante idonea ad incidere
               Nel caso  in esame,  l’ANAC  aveva  rilevato  che  la   sulla  affidabilità  e  sull’integrità  della  impresa
               sopravvenienza,  in corso  di gara,  di un’indagine   concorrente.
               penale  a  carico del legale rappresentante  della
               società  risultata  aggiudicataria  in relazione  a   Ad  avviso  dell’ANAC,  dunque,  nell’ambito  della
               fattispecie di reato gravi avente ad oggetto condotte   tipizzazione  introdotta,  perderebbe  rilevanza
               corruttive presuntivamente commesse nell’ambito   la  mera  iscrizione nel  registro  degli indagati,
               di altra  gara  d’appalto,  avrebbe  dovuto  imporre   probabilmente anche per esigenze di coordinamento
               all’operatore  economico  l’obbligo  di  informare  la   del Codice Appalti con la riforma recata dal d.lgs.
               stazione appaltante della pendenza delle indagini   150/2022 che ha introdotto (tra l’altro) nel codice
               e dell’adozione della misura cautelare nei confronti   di procedura penale la nuova disposizione dell’art.
               del legale rappresentante della società, nonché alla   335-bis,  che  così recita:  «La  mera  iscrizione  nel
               stazione appaltante di effettuare una valutazione   registro  di cui  all’articolo  335  non  può,  da  sola,
               concreta  ed  effettiva  sulla  rilevanza  di  quei  fatti   determinare effetti pregiudizievoli di natura civile
               quale grave illecito professionale.             o amministrativa per la persona alla quale il reato
                                                               è attribuito».
               Mentre  ora,  nella vigenza del nuovo Codice, la
               stessa ANAC ha mutato radicalmente orientamento,   L’ANAC,  tuttavia,  non  ha  chiarito  espressamente
               per cui la mera iscrizione nel registro degli indagati   i contorni degli oneri  dichiarativi alla  luce  della
               non dovrebbe essere più causa di esclusione dalle   vigenza  del  nuovo  Codice,  lasciando  comunque
               gare  d’appalto  (delibera  n.  397  del  6  settembre   intendere  che  la  valutazione  spetti  sempre  e
               2023).                                          comunque  alla  stazione  appaltante  e  che  gli
                                                               operatori   economici   mantengano   comunque
                                                               l’onere di mettere quest’ultima nelle condizioni di
                Ad avviso dell’ANAC, nella vigenza del         poter valutare, a pieno, le proprie condotte.
                nuovo Codice, la mera iscrizione nel           In  chiusura  della  delibera  in  commento,  infatti,
                registro degli indagati non dovrebbe           l’ANAC  ha  precisato  che  <<Sussiste  tuttavia
                essere più causa di esclusione dalle           l’onere per la stazione appaltante […] di verificare
                 gare d’appalto (delibera n. 397 del 6         se  intervenga  a  carico  dell’operatore  economico
                           settembre 2023).                    interessato, l’adozione di ulteriori provvedimenti da
                                                               parte dell’autorità giudiziaria, come l’applicazione
                                                               di una  misura cautelare  o l’avvenuto  esercizio
                                                               dell’azione penale,  eventi  questi espressamente
               Nella specie, rispondendo a una richiesta di parere   contemplati nell’art.  98  del Codice, nel  senso  in
               di  un’amministrazione  locale,  riguardo  i  requisiti   precedenza indicato>>.
               di  ordine  generale  per  l’affidamento  di  contratti
               pubblici,  con  particolare  riferimento  all’illecito
               professionale grave, l’ANAC ha fornito indicazioni
               specifiche  sulle  cause  di  esclusione  dalle  gare
               d’appalto, sulla base di quanto disposto dal decreto
               legislativo 36/2023.

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