Page 33 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Il  comma  4  dell’art.  96  d.lgs  n.  36/2023,  in   ossia il principio che obbliga i privati, nei rapporti
               aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia   con l’amministrazione appaltante, a non tralasciare
               dell’Unione  Europea  (sentenza  del  14  gennaio   alcuna  informazione  che  li  riguardi,  anche  quelle
               2021,  causa  C-387/19)  e  della  successiva   apparentemente  più  insignificanti,  proprio  per
               giurisprudenza  nazionale  (cfr.  Cds,  Sez.  V,   dare  modo  all’amministrazione  stessa  di poter
               30.05.2022,  n.  4363),  stabilisce  che  se  la  causa   discrezionalmente valutare se tali comportamenti
               di  esclusione  si  è  verificata  successivamente  alla   possano o meno incidere sull’integrità e affidabilità
               presentazione  dell’offerta,  l’operatore  economico   dei concorrenti.
               adotta e comunica le misure intraprese.
                                                               Tale principio aveva un rilievo determinante nella
               È stata inoltre inserita una disposizione di chiusura   vigenza del vecchio codice, in ragione del fatto che,
               (v. comma 5) che mira ad evitare che la conclusione   come  detto  anche  nei  paragrafi  che  precedono,
               della  procedura possa essere ritardata a cagione   non essendo ivi prevista una tassativa elencazione
               dell’adozione delle misure da parte dell’operatore   degli illeciti rilevanti, i concorrenti erano tenuti a
               economico, per cui “in nessun caso l’aggiudicazione   dichiarare ogni precedente potenzialmente idoneo
               può subire dilazioni a cagione dell’adozione delle   ad  incidere  sulla  propria  moralità  professionale,
               misure”.                                        ai  fini  della  valutazione,  per  cui,  secondo  la
                                                               giurisprudenza che si era consolidata in soggetta
               Se  le misure adottate  dall’operatore  economico   materia,  <<con riferimento  agli adempimenti
               sono  ritenute  sufficienti  e  tempestive,  lo  stesso   dichiarativi, i concorrenti  sono tenuti a rendere
               non  è  escluso  dalla  gara;  in  caso  contrario,  la   una  dichiarazione  omnicomprensiva,  segnalando
               stazione appaltante  provvederà  a  comunicarlo  al   tutte  le vicende  afferenti  la propria  attività
               privato.                                        professionale sulla base del noto principio per cui
                                                               non è configurabile in capo all’impresa alcun filtro
               E’  lo  stesso  art.  96,  peraltro,  ad  aver  previsto,   valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare,
               al  comma  10,  un  preciso  limite temporale   sussistendo l’obbligo della onnicomprensività della
               alla  rilevanza  del  grave  illecito  professionale,   dichiarazione, in modo da permettere alla stazione
               individuato in tre anni dalla commissione del fatto.  appaltante  di espletare,  con  piena  cognizione
                                                               di causa,  le  valutazioni di sua  competenza>>
               Il  nuovo  articolo  96  del  d.lgs  n.  36/2023   (cfr. Cds, sez. V, 25 luglio 2018, n. 4532; Id., 11
               rappresenta, indubbiamente, un importante punto   giugno 2018, n. 3592; Id., 19 novembre 2018, n.
               di arrivo di un percorso giurisprudenziale teso ad   6530),  per  cui  anche  la  violazione  degli obblighi
               allineare la normativa nazionale a quella europea,   informativi  da  parte  del  concorrente  <<ben  può
               inserendosi nel più ampio disegno che sorregge il   essere  apprezzata  dalla stazione appaltante
               nuovo codice appalti e cioè la stesura di un testo   quale  “grave  illecito professionale”  ex  art.  80  c.
               che  sia  aderente  al  diritto dell’Unione  Europea  e   5  lett.  c)    [ora  art.  98,  co.  3,  lett.  b,  n.d.r.]>>
               che superi i diversi dubbi e problemi interpretativi   (cfr. TAR Campania, sez. VIII, 15 giugno 2020, n.
               ed applicativi che afflitto il d.lgs n. 50/2016.  2376),  anche  <<in considerazione dell’ampiezza
                                                               di tale fattispecie comprensiva di condotte illecite
                                                               collegate  all’esercizio dell’attività professionale
                    4. La delibera ANAC n. 397/2023 e i nodi   riguardanti sia la fase di esecuzione del contratto
                      ancora irrisolti                         che  la fase  della stessa  gara>>  (cfr.  TAR  Emilia
                                                               Romagna, 8 marzo 2021, n. 208).
               Anche  se il  legislatore, con l’adozione del nuovo
               Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023) ha perseguito   Ora,  vi è da  chiedersi se, nella vigenza  del
               il  lodevole intento  di ampliare  la platea  dei   nuovo  Codice,  tali principi rimangano  intatti o
               concorrenti,  attraverso  un  approccio normativo   se,  viceversa,  data  la  tassatività  delle  fattispecie
               meno  “severo”  e  maggiormente  teso  a  rendere   rilevanti indicate nell’art. 98, comma 3, del d.lgs.
               chiare, tassative e facilmente intellegibili – sia dalle   36/2023,  i  concorrenti  possano  autonomamente
               stazioni appaltanti che dagli operatori economici –   decidere di non dichiarare precedenti che rispetto
               le cause di esclusione, rimangono tuttavia alcuni   all’elencazione predetta risultino apparentemente
               punti controversi.                              estranei.

               Un  particolare  spunto  di  riflessione  merita,  in   A  titolo  esemplificativo,  si  consideri  che,  nella
               proposito, il  cosiddetto principio  del  clare  loqui,   vigenza  del vecchio codice, secondo  l’ANAC  (v.

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