Page 33 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Il Punto Mediappalti
Il comma 4 dell’art. 96 d.lgs n. 36/2023, in ossia il principio che obbliga i privati, nei rapporti
aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con l’amministrazione appaltante, a non tralasciare
dell’Unione Europea (sentenza del 14 gennaio alcuna informazione che li riguardi, anche quelle
2021, causa C-387/19) e della successiva apparentemente più insignificanti, proprio per
giurisprudenza nazionale (cfr. Cds, Sez. V, dare modo all’amministrazione stessa di poter
30.05.2022, n. 4363), stabilisce che se la causa discrezionalmente valutare se tali comportamenti
di esclusione si è verificata successivamente alla possano o meno incidere sull’integrità e affidabilità
presentazione dell’offerta, l’operatore economico dei concorrenti.
adotta e comunica le misure intraprese.
Tale principio aveva un rilievo determinante nella
È stata inoltre inserita una disposizione di chiusura vigenza del vecchio codice, in ragione del fatto che,
(v. comma 5) che mira ad evitare che la conclusione come detto anche nei paragrafi che precedono,
della procedura possa essere ritardata a cagione non essendo ivi prevista una tassativa elencazione
dell’adozione delle misure da parte dell’operatore degli illeciti rilevanti, i concorrenti erano tenuti a
economico, per cui “in nessun caso l’aggiudicazione dichiarare ogni precedente potenzialmente idoneo
può subire dilazioni a cagione dell’adozione delle ad incidere sulla propria moralità professionale,
misure”. ai fini della valutazione, per cui, secondo la
giurisprudenza che si era consolidata in soggetta
Se le misure adottate dall’operatore economico materia, <<con riferimento agli adempimenti
sono ritenute sufficienti e tempestive, lo stesso dichiarativi, i concorrenti sono tenuti a rendere
non è escluso dalla gara; in caso contrario, la una dichiarazione omnicomprensiva, segnalando
stazione appaltante provvederà a comunicarlo al tutte le vicende afferenti la propria attività
privato. professionale sulla base del noto principio per cui
non è configurabile in capo all’impresa alcun filtro
E’ lo stesso art. 96, peraltro, ad aver previsto, valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare,
al comma 10, un preciso limite temporale sussistendo l’obbligo della onnicomprensività della
alla rilevanza del grave illecito professionale, dichiarazione, in modo da permettere alla stazione
individuato in tre anni dalla commissione del fatto. appaltante di espletare, con piena cognizione
di causa, le valutazioni di sua competenza>>
Il nuovo articolo 96 del d.lgs n. 36/2023 (cfr. Cds, sez. V, 25 luglio 2018, n. 4532; Id., 11
rappresenta, indubbiamente, un importante punto giugno 2018, n. 3592; Id., 19 novembre 2018, n.
di arrivo di un percorso giurisprudenziale teso ad 6530), per cui anche la violazione degli obblighi
allineare la normativa nazionale a quella europea, informativi da parte del concorrente <<ben può
inserendosi nel più ampio disegno che sorregge il essere apprezzata dalla stazione appaltante
nuovo codice appalti e cioè la stesura di un testo quale “grave illecito professionale” ex art. 80 c.
che sia aderente al diritto dell’Unione Europea e 5 lett. c) [ora art. 98, co. 3, lett. b, n.d.r.]>>
che superi i diversi dubbi e problemi interpretativi (cfr. TAR Campania, sez. VIII, 15 giugno 2020, n.
ed applicativi che afflitto il d.lgs n. 50/2016. 2376), anche <<in considerazione dell’ampiezza
di tale fattispecie comprensiva di condotte illecite
collegate all’esercizio dell’attività professionale
4. La delibera ANAC n. 397/2023 e i nodi riguardanti sia la fase di esecuzione del contratto
ancora irrisolti che la fase della stessa gara>> (cfr. TAR Emilia
Romagna, 8 marzo 2021, n. 208).
Anche se il legislatore, con l’adozione del nuovo
Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023) ha perseguito Ora, vi è da chiedersi se, nella vigenza del
il lodevole intento di ampliare la platea dei nuovo Codice, tali principi rimangano intatti o
concorrenti, attraverso un approccio normativo se, viceversa, data la tassatività delle fattispecie
meno “severo” e maggiormente teso a rendere rilevanti indicate nell’art. 98, comma 3, del d.lgs.
chiare, tassative e facilmente intellegibili – sia dalle 36/2023, i concorrenti possano autonomamente
stazioni appaltanti che dagli operatori economici – decidere di non dichiarare precedenti che rispetto
le cause di esclusione, rimangono tuttavia alcuni all’elencazione predetta risultino apparentemente
punti controversi. estranei.
Un particolare spunto di riflessione merita, in A titolo esemplificativo, si consideri che, nella
proposito, il cosiddetto principio del clare loqui, vigenza del vecchio codice, secondo l’ANAC (v.
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