Page 31 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti






                   3. Il grave illecito professionale nel d.lgs.   sull’integrità   e   affidabilità   del   concorrente,
                      36/2023                                  ravvisabile  dalla  tassatività  che  il  comma  6
                                                               conferisce all’elenco di mezzi di prova adeguati a
               Abbiamo appena visto come l’illecito professionale   dimostrare  le  ipotesi  configuranti  il  grave  illecito
               grave del previgente d.lgs. 50/2016 rappresentava   professionale.
               una  fattispecie  aperta  ed  ampia,  potendo
               racchiudere  svariate  tipologie di condotte  degli
               operatori   economici   ritenute   sufficienti   ad   Il legislatore del 2023 ha ritenuto
               integrarlo.
                                                                   di dover disciplinare la materia
               Per  superare  il disordine  concettuale  e  i      del grave illecito professionale
               rallentamenti operativi creati da questa eccessiva   in maniera puntuale e tassativa,
               ampiezza,  il legislatore  del  2023  ha  ritenuto  di   indicando il significato di illecito
               dover  disciplinare la materia  del grave  illecito   professionale grave, quando sussiste
               professionale  in  maniera  puntuale  e  tassativa,   e quali sono i mezzi adeguati per
               indicando  il  significato  di  illecito  professionale
               grave,  quando  sussiste  e  quali  sono  i  mezzi      dimostrarne l’esistenza
               adeguati per dimostrarne l’esistenza.

               L’istituto  in  esame  appartiene  alle  cause  di   L’art. 98, comma 3, del d.lgs. 36/2023 stabilisce,
               esclusione dalla gara “non automatiche”, secondo   infatti, che “L’illecito professionale si può desumere
               quanto  previsto  dall’art.  95  del  d.Lgs.  36/2023,   al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:
               ovvero  a  tutte  quelle  ipotesi  che  non  obbligano   a) sanzione esecutiva irrogata dall’Autorità garante
               automaticamente  la  stazione  appaltante  ad   della concorrenza e del mercato o da altra autorità
               escludere l’operatore economico, bensì ad avviare   di settore,  rilevante  in  relazione  all’oggetto
               un  iter  di valutazione  centrata  sull’integrità ed   specifico dell’appalto;
               affidabilità del concorrente.                   b)  condotta  dell’operatore  economico  che  abbia
                                                               tentato  di  influenzare  indebitamente  il  processo
               La fissazione di circostanze e metodologie chiare   decisionale della stazione appaltante o di ottenere
               per  l’esercizio di tale  discrezionalità dovrebbe   informazioni  riservate  a  proprio  vantaggio
               risultare  non  soltanto utile a  circoscriverne  la   oppure  che  abbia fornito,  anche  per  negligenza,
               portata,  ma  altresì  a  ridurre  la discrezionalità   informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di
               dell’amministrazione  e  quindi  ad  evitare  errori   influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione
               scaturenti da un’eccessiva severità, di conseguenza   o l’aggiudicazione;
               evitando sproporzionate esclusioni.             c) condotta  dell’operatore  economico  che  abbia
                                                               dimostrato  significative  o  persistenti  carenze
               Secondo  quanto  previsto  dall’art.  98,  comma   nell’esecuzione  di un  precedente  contratto  di
               2,  del  d.lgs.  36/2023,  per  potersi  configurare   appalto  o di concessione  che  ne  hanno  causato
               l’ipotesi di grave illecito professionale è necessaria   la risoluzione per  inadempimento oppure  la
               la compresenza delle seguenti  condizioni:  a)   condanna  al risarcimento  del danno  o altre
               Elementi  sufficienti  ad  integrare  il  grave  illecito   sanzioni comparabili, derivanti  da inadempienze
               professionale;  b)  Idoneità  del  grave  illecito   particolarmente  gravi  o  la  cui ripetizione sia
               professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità   indice di una  persistente  carenza  professionale;
               dell’operatore economico; c) Presenza di adeguati   d)  condotta  dell’operatore  economico  che  abbia
               mezzi di prova.  Va da sé che la motivazione alla   commesso  grave  inadempimento  nei confronti  di
               base del provvedimento di esclusione deve istruire   uno o più subappaltatori;
               cumulativamente  tutte  le  condizioni,  in  quanto,   e)  condotta  dell’operatore  economico che  abbia
               diversamente,  il provvedimento  non  sarebbe  da   violato  il  divieto  di  intestazione  fiduciaria  di  cui
               disporre.                                       all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
                                                               laddove la violazione non sia stata rimossa;
               La  stazione  appaltante  desume  il  grave  illecito   f) omessa denuncia all’autorità giudiziaria da parte
               professionale  dal  successivo  comma  3,  il  quale   dell’operatore economico persona offesa dei reati
               prevede  un  elenco  delle  fattispecie  che  lo   previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
               configurano,  con  il  chiaro  intento  del  legislatore   penale  aggravati ai  sensi  dell’articolo  416-bis.1
               oggettivizzare  il più  possibile la  valutazione   del  medesimo  codice  salvo  che  ricorrano  i casi

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