Page 30 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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               Alla  lettera c),  invece,  rimaneva  la  causa  di   accertamento giudiziale definitivo.
               esclusione  che  fa  riferimento  a  <<gravi illeciti
               professionali, tali da rendere dubbia la sua    Dall’analisi del dettato normativo poteva pertanto
               integrità o affidabilità>>.                     trarsi che in tema di grave illecito professionale
                                                               fosse  stato  riconosciuto  in  capo  alla  stazione
               Dalla previsione così riformata veniva, pertanto,   appaltante un ampio potere  discrezionale  e
               meno l’elenco dei comportamenti valutabili dalla   valutativo in ordine alla sussistenza dei requisiti
               stazione appaltante alla stregua di un “grave illecito   di  integrità  o  affidabilità  dei  concorrenti,  che
               professionale”, che, mentre, come abbiamo visto   avrebbe  potuto  riguardare  una  molteplicità
               sopra,  nella  primigenia  formulazione  codicistica   di  condotte  che  la  stessa  stazione  appaltante
               erano  indicati  (ancorché  in  via  meramente   avrebbe  potuto valutare  attraverso il  suo
               esemplificativa e non tassativa), a seguito della   prudente  apprezzamento,  senza  alcuna
               citata novella legislativa sono stati lasciati alla   elencazione tassativa.
               più ampia discrezionalità dell’Amministrazione.
                                                               Ciò comportava indubbiamente, per i concorrenti,
                                                               un onere aggiuntivo consistente nella necessità
                                                               di dichiarare qualunque circostanza che potesse
                                                               ragionevolmente  avere  influenza  sul  processo
                   Il “Decreto semplificazioni” (DL            valutativo demandato all’Amministrazione.
                135/2018 convertito con la l. 12/2019)
                   aveva fatto venir meno l’elenco             Infatti,  la  gravità  dell’evento  avrebbe  dovuto
                 dei comportamenti valutabili dalla            essere ponderata solo ed esclusivamente dalla
                                                               stazione appaltante, sicché l’operatore economico
                 stazione appaltante alla stregua di           era tenuto a dichiarare situazioni ed eventi
                un “grave illecito professionale”, che,        potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei
               mentre nella primigenia formulazione            requisiti  di  ordine  generale  di  partecipazione
                codicistica erano indicati (ancorché           alle  procedure  concorsuali  ed  a  rimettersi  alla
                  in via meramente esemplificativa             valutazione della medesima, non essendo
                                                               configurabile  in  capo  all’impresa  partecipante
                   e non tassativa), a seguito della           ad  una  gara  alcun  filtro  valutativo  o  facoltà  di
                 citata novella legislativa sono stati         scegliere  i  fatti  da  dichiarare  e  sussistendo,  al
                lasciati alla più ampia discrezionale          contrario, l’obbligo della onnicomprensività della
                        dell’Amministrazione.                  dichiarazione in modo da permettere alla stazione
                                                               appaltante di espletare con piena cognizione di
                                                               causa le valutazioni di sua competenza.

                                                               La disposizione, di portata così ampia – oltre a
               Il  criterio  ispiratore  della  riforma  descritta  si   non individuare neanche un arco temporale di
               rinveniva nell’esigenza di tutelare, oltre che   riferimento dei pregressi inadempimenti – offriva
               l’interesse pubblico alla selezione di operatori che   quindi numerosi spunti problematici e zone grigie,
               non si fossero resi protagonisti di gravi illeciti tali   che la prassi applicativa e la giurisprudenza
               da  comprometterne  la  credibilità  e  l’efficienza,   sugli inevitabili e numerosi contenziosi scaturiti
               anche il vincolo fiduciario tra stazione appaltante   dall’applicazione di essa avevano soltanto in
               ed   aspirante   affidatario   della   commessa,   parte contribuito a superare.
               consentendo di attribuire rilevanza ad ogni
               tipologia  di  illecito  che  per  la  sua  gravità  fosse   Tali incertezze, nell’intento del legislatore,
               in grado di compromettere l’integrità morale e   dovrebbero  ritenersi  superate  a  seguito
               professionale di quest’ultimo.                  dell’entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina
                                                               sui  contratti  pubblici,  la  quale,  come  tra  breve
               Ogni condotta collegata all’esercizio dell’attività   vedremo,  ha  previsto  un’elencazione  tassativa
               professionale,  contraria  ad  un  dovere  posto  da   delle  fattispecie  dei  gravi  illeciti  professionali,
               una norma giuridica di natura  civile, penale   oltre  che  un   preciso  limite  temporale,
               o  amministrativa  poteva,  pertanto,  essere   teoricamente  volti  a  superare  le  indecisioni
               valutata come possibile causa di esclusione dalla   ingenerate   dall’ampia   formulazione   della
               stazione appaltante, anche in mancanza di un    normativa previgente.

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