Page 30 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Mediappalti Il Punto
Alla lettera c), invece, rimaneva la causa di accertamento giudiziale definitivo.
esclusione che fa riferimento a <<gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua Dall’analisi del dettato normativo poteva pertanto
integrità o affidabilità>>. trarsi che in tema di grave illecito professionale
fosse stato riconosciuto in capo alla stazione
Dalla previsione così riformata veniva, pertanto, appaltante un ampio potere discrezionale e
meno l’elenco dei comportamenti valutabili dalla valutativo in ordine alla sussistenza dei requisiti
stazione appaltante alla stregua di un “grave illecito di integrità o affidabilità dei concorrenti, che
professionale”, che, mentre, come abbiamo visto avrebbe potuto riguardare una molteplicità
sopra, nella primigenia formulazione codicistica di condotte che la stessa stazione appaltante
erano indicati (ancorché in via meramente avrebbe potuto valutare attraverso il suo
esemplificativa e non tassativa), a seguito della prudente apprezzamento, senza alcuna
citata novella legislativa sono stati lasciati alla elencazione tassativa.
più ampia discrezionalità dell’Amministrazione.
Ciò comportava indubbiamente, per i concorrenti,
un onere aggiuntivo consistente nella necessità
di dichiarare qualunque circostanza che potesse
ragionevolmente avere influenza sul processo
Il “Decreto semplificazioni” (DL valutativo demandato all’Amministrazione.
135/2018 convertito con la l. 12/2019)
aveva fatto venir meno l’elenco Infatti, la gravità dell’evento avrebbe dovuto
dei comportamenti valutabili dalla essere ponderata solo ed esclusivamente dalla
stazione appaltante, sicché l’operatore economico
stazione appaltante alla stregua di era tenuto a dichiarare situazioni ed eventi
un “grave illecito professionale”, che, potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei
mentre nella primigenia formulazione requisiti di ordine generale di partecipazione
codicistica erano indicati (ancorché alle procedure concorsuali ed a rimettersi alla
in via meramente esemplificativa valutazione della medesima, non essendo
configurabile in capo all’impresa partecipante
e non tassativa), a seguito della ad una gara alcun filtro valutativo o facoltà di
citata novella legislativa sono stati scegliere i fatti da dichiarare e sussistendo, al
lasciati alla più ampia discrezionale contrario, l’obbligo della onnicomprensività della
dell’Amministrazione. dichiarazione in modo da permettere alla stazione
appaltante di espletare con piena cognizione di
causa le valutazioni di sua competenza.
La disposizione, di portata così ampia – oltre a
Il criterio ispiratore della riforma descritta si non individuare neanche un arco temporale di
rinveniva nell’esigenza di tutelare, oltre che riferimento dei pregressi inadempimenti – offriva
l’interesse pubblico alla selezione di operatori che quindi numerosi spunti problematici e zone grigie,
non si fossero resi protagonisti di gravi illeciti tali che la prassi applicativa e la giurisprudenza
da comprometterne la credibilità e l’efficienza, sugli inevitabili e numerosi contenziosi scaturiti
anche il vincolo fiduciario tra stazione appaltante dall’applicazione di essa avevano soltanto in
ed aspirante affidatario della commessa, parte contribuito a superare.
consentendo di attribuire rilevanza ad ogni
tipologia di illecito che per la sua gravità fosse Tali incertezze, nell’intento del legislatore,
in grado di compromettere l’integrità morale e dovrebbero ritenersi superate a seguito
professionale di quest’ultimo. dell’entrata in vigore della nuova disciplina
sui contratti pubblici, la quale, come tra breve
Ogni condotta collegata all’esercizio dell’attività vedremo, ha previsto un’elencazione tassativa
professionale, contraria ad un dovere posto da delle fattispecie dei gravi illeciti professionali,
una norma giuridica di natura civile, penale oltre che un preciso limite temporale,
o amministrativa poteva, pertanto, essere teoricamente volti a superare le indecisioni
valutata come possibile causa di esclusione dalla ingenerate dall’ampia formulazione della
stazione appaltante, anche in mancanza di un normativa previgente.
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