Page 29 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti






                                                               suscettibile di integrarlo laddove, ragionevolmente,
                       Secondo l’orientamento                  fosse tale da incidere sull’affidabilità dell’offerente
                     giurisprudenziale formatasi               in ordine alla corretta esecuzione del contratto da
                   nella vigenza del d.lgs. 50/2016,           affidare.
                    l’elencazione dei gravi illeciti           Ad  una  maggiore  estensione,  potenzialmente
                    professionali è stata ritenuta             indefinita,  della  categoria  faceva  da  contraltare
                  meramente esemplificativa e non              l’onere motivazionale posto in capo alla stazione
                    comportante una preclusione                appaltante,  la  quale  era  chiamata  a  valutare  i
                     automatica della valutazione              fatti  relativi  al  singolo  concorrente  suscettibili
                discrezionale da parte della stazione          di  integrare  l’illecito  professionale  e  motivare
                                                               espressamente  in relazione  alla loro incidenza
                  appaltante (cfr. Cds, sez. V, 2 marzo        sull’integrità e sull’affidabilità del medesimo.
                             2018, n. 1299)


                                                                  2. Le modifiche legislative in itinere

               Secondo     l’orientamento   giurisprudenziale  Le normative sopravvenute, che hanno nel tempo
               inizialmente formatosi, rispetto al quale non sono   modificato l’art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016,
               tuttavia  mancate  pronunce  di segno  contrario,   avevano   sostanzialmente recepito l’orientamento
               l’elencazione  riportata  nella  citata  norma  è   giurisprudenziale prevalente che faceva del grave
               stata  ritenuta  meramente  esemplificativa  e  non   illecito professionale una fattispecie ad elencazione
               comportante  una  preclusione  automatica  della   non tassativa.
               valutazione  discrezionale  da  parte  della  stazione
               appaltante  (cfr.  Cds,  sez.  V,  2  marzo  2018,  n.   Ed infatti, a partire dal cd. Decreto semplificazioni
               1299);  ciò  si  era,  ovviamente,  tradotto  nella   (DL 135/2018 convertito con la l. 12/2019), tutti
               facoltà  per  la  stazione  appaltante  di  valutare   quei  comportamenti  che  la  previgente  disciplina
               discrezionalmente  la gravità  di inadempienze   di  cui  all’art.  80,  co.  5,  lett.  c),  faceva  rientrare
               che,  pur  non  immediatamente  riconducibili  a   nel  concetto  di  “grave  illecito  professionale”,
               quelle  tipizzate,  quanto  agli  effetti  prodotti,   secondo  un’elencazione  che,  come  abbiamo
               fossero  tuttavia  qualificabili  come  “gravi  illeciti   visto,  era  ritenuta  di  carattere  esemplificativo
               professionali” e perciò ostative alla partecipazione   dalla giurisprudenza  prevalente,  sono state
               alla gara  perché  rendono  dubbie l’integrità  o   individualmente  tramutate  in  autonome  cause  di
               l’affidabilità del concorrente.                 esclusione alle lettere c-bis) e c-ter), come segue:

               Secondo   questo   orientamento,   la   stazione   - c-bis): <<l’operatore economico abbia tentato di
               appaltante era chiamata ad operare una valutazione   influenzare  indebitamente  il  processo  decisionale
               discrezionale dell’idoneità del comportamento del   della stazione appaltante o di ottenere informazioni
               concorrente, se tale o meno tale da porre in dubbio   riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia
               l’integrità  o  l’affidabilità  del  concorrente,    nel   fornito,  anche  per  negligenza,  informazioni false
               pieno  esercizio  del  proprio  potere  discrezionale,   o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni
               effettuata  con  riferimento  alle  circostanze  dei   sull’esclusione,  la selezione o  l’aggiudicazione,
               fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze   ovvero  abbia  omesso  le informazioni dovute  ai
               sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali   fini  del  corretto  svolgimento  della  procedura  di
               recidive,  il  tutto in relazione all’oggetto e  alle   selezione>>;
               caratteristiche dell’appalto.
                                                               c-ter) <<l’operatore economico abbia dimostrato
               Pertanto,  la  stazione  appaltante  doveva  ritenersi   significative  o  persistenti  carenze  nell’esecuzione
               onerata  a  dimostrare,  con mezzi adeguati,    di un  precedente  contratto  di appalto  o  di
               l’incidenza  dei  fatti  riportabili  a  tale  categoria   concessione che ne hanno causato la risoluzione per
               sull’integrità o affidabilità del concorrente.  inadempimento ovvero la condanna al risarcimento
                                                               del  danno  o  altre  sanzioni comparabili; su  tali
               La categoria dell’illecito professionale veniva così a   circostanze  la stazione  appaltante  motiva  anche
               configurarsi come “aperta” e “astratta”, nel senso   con riferimento al tempo trascorso dalla violazione
               che qualunque fatto risultava – potenzialmente -   e alla gravità della stessa>>.

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