Page 29 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Il Punto Mediappalti
suscettibile di integrarlo laddove, ragionevolmente,
Secondo l’orientamento fosse tale da incidere sull’affidabilità dell’offerente
giurisprudenziale formatasi in ordine alla corretta esecuzione del contratto da
nella vigenza del d.lgs. 50/2016, affidare.
l’elencazione dei gravi illeciti Ad una maggiore estensione, potenzialmente
professionali è stata ritenuta indefinita, della categoria faceva da contraltare
meramente esemplificativa e non l’onere motivazionale posto in capo alla stazione
comportante una preclusione appaltante, la quale era chiamata a valutare i
automatica della valutazione fatti relativi al singolo concorrente suscettibili
discrezionale da parte della stazione di integrare l’illecito professionale e motivare
espressamente in relazione alla loro incidenza
appaltante (cfr. Cds, sez. V, 2 marzo sull’integrità e sull’affidabilità del medesimo.
2018, n. 1299)
2. Le modifiche legislative in itinere
Secondo l’orientamento giurisprudenziale Le normative sopravvenute, che hanno nel tempo
inizialmente formatosi, rispetto al quale non sono modificato l’art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016,
tuttavia mancate pronunce di segno contrario, avevano sostanzialmente recepito l’orientamento
l’elencazione riportata nella citata norma è giurisprudenziale prevalente che faceva del grave
stata ritenuta meramente esemplificativa e non illecito professionale una fattispecie ad elencazione
comportante una preclusione automatica della non tassativa.
valutazione discrezionale da parte della stazione
appaltante (cfr. Cds, sez. V, 2 marzo 2018, n. Ed infatti, a partire dal cd. Decreto semplificazioni
1299); ciò si era, ovviamente, tradotto nella (DL 135/2018 convertito con la l. 12/2019), tutti
facoltà per la stazione appaltante di valutare quei comportamenti che la previgente disciplina
discrezionalmente la gravità di inadempienze di cui all’art. 80, co. 5, lett. c), faceva rientrare
che, pur non immediatamente riconducibili a nel concetto di “grave illecito professionale”,
quelle tipizzate, quanto agli effetti prodotti, secondo un’elencazione che, come abbiamo
fossero tuttavia qualificabili come “gravi illeciti visto, era ritenuta di carattere esemplificativo
professionali” e perciò ostative alla partecipazione dalla giurisprudenza prevalente, sono state
alla gara perché rendono dubbie l’integrità o individualmente tramutate in autonome cause di
l’affidabilità del concorrente. esclusione alle lettere c-bis) e c-ter), come segue:
Secondo questo orientamento, la stazione - c-bis): <<l’operatore economico abbia tentato di
appaltante era chiamata ad operare una valutazione influenzare indebitamente il processo decisionale
discrezionale dell’idoneità del comportamento del della stazione appaltante o di ottenere informazioni
concorrente, se tale o meno tale da porre in dubbio riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia
l’integrità o l’affidabilità del concorrente, nel fornito, anche per negligenza, informazioni false
pieno esercizio del proprio potere discrezionale, o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
effettuata con riferimento alle circostanze dei sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione,
fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai
sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali fini del corretto svolgimento della procedura di
recidive, il tutto in relazione all’oggetto e alle selezione>>;
caratteristiche dell’appalto.
c-ter) <<l’operatore economico abbia dimostrato
Pertanto, la stazione appaltante doveva ritenersi significative o persistenti carenze nell’esecuzione
onerata a dimostrare, con mezzi adeguati, di un precedente contratto di appalto o di
l’incidenza dei fatti riportabili a tale categoria concessione che ne hanno causato la risoluzione per
sull’integrità o affidabilità del concorrente. inadempimento ovvero la condanna al risarcimento
del danno o altre sanzioni comparabili; su tali
La categoria dell’illecito professionale veniva così a circostanze la stazione appaltante motiva anche
configurarsi come “aperta” e “astratta”, nel senso con riferimento al tempo trascorso dalla violazione
che qualunque fatto risultava – potenzialmente - e alla gravità della stessa>>.
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