Page 27 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Il Punto Mediappalti
3. requisiti di capacità tecnico professionale: della presentazione dell’offerta, con un impegno
capacità dimostrabile con individuazione del concorrente ad acquisirne la disponibilità, a
dei servizi analoghi e specifiche carattere vincolante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25
certificazioni. marzo 2020, n. 2090; 23 agosto 2019, n. 5806;
29 luglio 2019, n. 5308).
I requisiti speciali sono sempre stati previsti nelle
disposizioni che regolano gli appalti pubblici, I requisiti di partecipazione (generali e speciali)
costituendo uno strumento per le Stazioni condizionano l’ammissibilità dell’offerta, i requisiti
appaltanti al fine di ottenere prova delle capacità di esecuzione l’aggiudicazione/stipulazione e la
professionali, tecniche e della solidità finanziaria continuità del rapporto contrattuale.
dell’operatore, rappresentando requisiti di
partecipazione.
La distinzione tra i requisiti di
L’imposizione da parte della Stazione appaltante partecipazione e requisiti di
di requisiti specifici deve considerare che agli esecuzione, elaborata dalla
operatori economici deve essere causato il minor
costo negli adempimenti, evitando la creazione di giurisprudenza, colloca tra i secondi
ostacoli impropri alla partecipazione, ad esempio, gli elementi caratterizzanti la fase
nel caso in cui venga richiesto un grado di copertura esecutiva del servizio, quali i mezzi
assicurativa che può essere ottenuto anche per (strumenti, beni ed attrezzature)
gradi e con una pluralità di strumenti negoziali. necessari all’esecuzione della
prestazione, distinti dai requisiti
Distinti da requisiti esaminati, sono invece i
requisiti di esecuzione. La distinzione tra i requisiti di partecipazione che sono invece
di partecipazione e requisiti di esecuzione, necessari per accedere alla
elaborata dalla giurisprudenza, colloca tra i procedura di gara, in quanto requisiti
secondi gli elementi caratterizzanti la fase generali di moralità
esecutiva del servizio, quali i mezzi (strumenti, (cfr. Cons. Stato, V, 30 settembre 2020,
beni ed attrezzature) necessari all’esecuzione della n. 5734; 30 settembre 2020, n. 5740;
prestazione, distinti dai requisiti di partecipazione
che sono invece necessari per accedere alla 12 febbraio 2020, n. 1071).
procedura di gara, in quanto requisiti generali di
moralità (cfr. Cons. Stato, V, 30 settembre 2020,
n. 5734; 30 settembre 2020, n. 5740; 12 febbraio
2020, n. 1071).
I requisiti di esecuzione devono essere richiamati
nella lex specialis, con la conseguenza che, se
richiesti come elementi essenziali dell’offerta o
per l’attribuzione di un punteggio premiale, la
loro mancanza al momento di partecipazione
alla gara comporta, rispettivamente l’esclusione
del concorrente o la mancata attribuzione del
punteggio.
Se richiesti come condizione per la stipulazione
del contratto, la loro mancanza rileva al momento
dell’aggiudicazione o al momento fissato dai
documenti di gara per la relativa verifica e
comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per
l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile
all’aggiudicatario.
I mezzi e le dotazioni funzionali all’esecuzione del
contratto devono essere individuati già al momento
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