Page 24 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
P. 24
Mediappalti Il Punto
Costituiscono gravi violazioni non definitivamente tempestive o insufficienti;
accertate in materia fiscale quelle indicate • comprova l’impossibilità di adottare
nell’allegato II.10. tali misure prima della presentazione
dell’offerta e successivamente
La gravità, nel caso di specie, va in ogni caso valutata ottempera agli obblighi di
anche tenendo conto del valore dell’appalto. comunicazione;
Tuttavia, non si procede all’esclusione qualora b) se la causa di esclusione si è verificata
l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi successivamente alla presentazione
obblighi, anteriormente alla scadenza del termine dell’offerta, l’operatore economico adotta
di presentazione dell’offerta, nel caso in cui e comunica le misure di cui al comma 6
l’operatore economico abbia compensato il debito dell’art. 96 che la stazione appaltante deve
tributario con crediti certificati vantati nei confronti ritenere tempestive o insufficienti.
della pubblica amministrazione.
L’operatore deve dar prova che le misure da
lui adottate, valutate dall’Amministrazione
2. La disciplina dell’esclusione: le misure considerando la gravità e le particolari circostanze
adottate dall’operatore economico del reato o dell’illecito, nonché la tempestività
a dimostrazione dell’integrità ed della loro assunzione, sono sufficienti,
affidabilità complessivamente, a dimostrarne l’affidabilità.
A completamento di quanto disposto dal citato
art. 94, l’art. 96 prevede che le stazioni appaltanti
escludano un operatore economico in qualunque
momento della procedura d’appalto, qualora risulti Le stazioni appaltanti escludono un
che questi si trovi, a causa di atti compiuti od operatore economico in qualunque
omessi prima o nel corso della procedura, in una momento della procedura d’appalto
delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, salvo – conformemente a quanto stabilito
quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. dall’art. 10 - salvo quanto previsto
96 medesimo.
dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 che regolano
Esiste infatti la possibilità di derogare da parte la possibilità di dimostrare le
dell’Amministrazione all’esclusione automatica (e misure adottate dall’operatore
non solo, anche a quella non automatica) tranne economico finalizzate, ad esempio, a
il caso della presenza di una sentenza definitiva risarcire, il danno causato dal reato
di condanna e nel caso di violazioni gravi, o dall’illecito. L’Amministrazione
definitivamente accertate, rispetto obblighi relativi deve accertare, tramite l’esame delle
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o misure comunicate, la tempestività
quella dello Stato in cui sono stabiliti. e la sufficienza delle stesse al fine di
ripristinare l’integrità professionale
È quindi possibile non procedere all’esclusione dell’operatore economico.
quando siano presenti, nei casi diversi da quelli
sopra citati, le seguenti condizioni, senza causare,
in nessun caso, dilazioni nell’aggiudicazione in
ragione dell’adozione delle misure in argomento:
a) se la causa di esclusione si è verificata prima L’operatore deve aver evidenziato e dimostrato di
della presentazione dell’offerta, l’operatore aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire,
economico, contestualmente all’offerta, qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e
la comunica alla stazione appaltante e, chiarito i fatti e le circostanze in modo complessivo,
alternativamente: collaborando con le autorità investigative,
• comprova di avere adottato le misure adottando provvedimenti concreti di carattere
richiamate al comma 6 dell’art. 96 che tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei
la stazione appaltante deve ritenere a prevenire ulteriori reati o illeciti.
24