Page 24 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Mediappalti                                                                               Il Punto






               Costituiscono gravi violazioni non definitivamente        tempestive o insufficienti;
               accertate  in  materia  fiscale  quelle  indicate      •  comprova  l’impossibilità  di adottare
               nell’allegato II.10.                                      tali misure  prima  della  presentazione
                                                                         dell’offerta   e   successivamente
               La gravità, nel caso di specie, va in ogni caso valutata   ottempera   agli   obblighi   di
               anche tenendo conto del valore dell’appalto.              comunicazione;

               Tuttavia,  non  si  procede  all’esclusione  qualora   b)  se  la  causa  di  esclusione  si  è  verificata
               l’operatore  economico  abbia  ottemperato  ai  suoi   successivamente  alla   presentazione
               obblighi, anteriormente alla scadenza del termine    dell’offerta,  l’operatore  economico  adotta
               di  presentazione  dell’offerta,  nel  caso  in  cui   e  comunica  le  misure  di  cui  al  comma  6
               l’operatore economico abbia compensato il debito     dell’art. 96 che la stazione appaltante deve
               tributario con crediti certificati vantati nei confronti   ritenere tempestive o insufficienti.
               della pubblica amministrazione.
                                                               L’operatore  deve  dar  prova  che  le  misure  da
                                                               lui  adottate,  valutate  dall’Amministrazione
                    2. La disciplina dell’esclusione: le misure   considerando la gravità e le particolari circostanze
                      adottate  dall’operatore  economico      del  reato  o  dell’illecito,  nonché  la  tempestività
                      a   dimostrazione   dell’integrità   ed   della   loro   assunzione,   sono   sufficienti,
                      affidabilità                             complessivamente, a dimostrarne l’affidabilità.

               A  completamento  di  quanto  disposto  dal  citato
               art. 94, l’art. 96 prevede che le stazioni appaltanti
               escludano  un  operatore  economico  in  qualunque
               momento della procedura d’appalto, qualora risulti   Le stazioni appaltanti escludono un
               che  questi  si  trovi,  a  causa  di  atti  compiuti  od   operatore economico in qualunque
               omessi prima o nel corso della procedura, in una   momento della procedura d’appalto
               delle  situazioni  di  cui  agli  articoli  94  e  95,  salvo   – conformemente a quanto stabilito
               quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art.   dall’art. 10 - salvo quanto previsto
               96 medesimo.
                                                                dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 che regolano
               Esiste  infatti  la  possibilità  di  derogare  da  parte   la possibilità di dimostrare le
               dell’Amministrazione all’esclusione automatica  (e   misure adottate dall’operatore
               non solo, anche a quella non automatica) tranne   economico finalizzate, ad esempio, a
               il  caso  della  presenza  di  una  sentenza  definitiva   risarcire, il danno causato dal reato
               di condanna  e  nel  caso  di violazioni gravi,    o dall’illecito. L’Amministrazione
               definitivamente accertate, rispetto obblighi relativi   deve accertare, tramite l’esame delle
               al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
               previdenziali, secondo  la legislazione  italiana o   misure comunicate, la tempestività
               quella dello Stato in cui sono stabiliti.        e la sufficienza delle stesse al fine di
                                                                ripristinare l’integrità professionale
               È  quindi  possibile  non  procedere  all’esclusione   dell’operatore economico.
               quando  siano  presenti,  nei  casi  diversi  da  quelli
               sopra citati, le seguenti condizioni, senza causare,
               in  nessun  caso,  dilazioni nell’aggiudicazione  in
               ragione dell’adozione delle misure in argomento:

                 a)  se la causa di esclusione si è verificata prima   L’operatore deve aver evidenziato e dimostrato di
                     della presentazione dell’offerta, l’operatore   aver  risarcito o di essersi  impegnato  a  risarcire,
                     economico,   contestualmente   all’offerta,   qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e
                     la comunica  alla stazione appaltante  e,   chiarito i fatti e le circostanze in modo complessivo,
                     alternativamente:                         collaborando  con  le  autorità  investigative,
                       •  comprova di avere adottato le misure   adottando  provvedimenti  concreti  di  carattere
                         richiamate al comma 6 dell’art. 96 che   tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei
                         la  stazione  appaltante  deve  ritenere   a prevenire ulteriori reati o illeciti.

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