Page 21 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti





               I requisiti di partecipazione per la selezione

               dei partecipanti nel d.lgs. 36/2023: i requisiti

               di ordine generale, quali cause di esclusione,

               ed i requisiti speciali di partecipazione

               alla gara. I requisiti di esecuzione.

                                                                                                  IL
                                                                                                PUN
               di Beatrice Corradi
                                                                                               TO








                    1. Requisiti di ordine generale: le cause   L’art.  94,  comma  1,  del  codice  degli  appalti,
                      di esclusione automatica  e non          nell’ambito  della  definizione  dei  requisiti  di
                      automatica                               partecipazione, pone in relazione i requisiti di ordine
                                                               generale  con  le  cause  di esclusione  automatica,
               Negli appalti  alcune  disposizioni  tendono  a   riferite  alle  condanne  con  sentenza  definitiva  o
               tutelare  il  vincolo  fiduciario  che  deve  sussistere   decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
               tra  amministrazione  aggiudicatrice  e  operatore   per  uno  dei reati riportati (l’art.  80  del D.lgs.
               economico, consentendo di attribuire rilevanza ad   50/2016  non  identificava  i  motivi  di  esclusione
               ogni tipologia di illecito che per la sua gravità sia in   come   requisiti   generali   di   partecipazione,
               grado di minare l’integrità morale e professionale   elencando i motivi di esclusione dalle procedure).
               di quest’ultimo.
                                                               L’assenza  di  requisiti  generali,  ai  sensi  dell’art.
               Una  Pubblica  Amministrazione,  infatti,  non  può   94  del  nuovo  Codice,  a  determinate  condizioni,
               aggiudicare  ad operatori economici carenti  dei   conduce (ed è motivo) di esclusione.
               previsti requisiti professionali e morali, presupposto
               indispensabile per garantire la corretta esecuzione
               e la qualità delle prestazioni dedotte nel contratto
               d’appalto, nel rispetto dei principi di economicità,   Negli appalti alcune disposizioni
               efficacia, tempestività e correttezza.               tendono a tutelare il vincolo

               Nel nuovo codice sono distinti i requisiti generali   fiduciario che deve sussistere tra
               (da  prevedere  in ogni tipologia di appalto)  che   amministrazione aggiudicatrice e
               comprendono  le cause  di esclusione automatica   operatore economico, consentendo di
               e  le  cause  esclusione  non  automatica,  da   attribuire rilevanza ad ogni tipologia
               altri  requisiti  di  partecipazione  alla  gara  che   di illecito che per la sua gravità sia
               comprendono i requisiti speciali (da prevedere in
               relazione  alla  tipologia di  appalto  a  discrezione   in grado di minare l’integrità morale
               dell’Amministrazione).                           e professionale di quest’ultimo. Una
                                                                 Pubblica Amministrazione non può
               Rientrano  nei  requisiti  di  ordine  generale,  le   aggiudicare ad operatori economici
               cause  indicate:  dall’art.  94  (Cause  di  esclusione   carenti dei previsti requisiti
               automatica);  dall’art.  95  (Cause  di  esclusione   professionali e morali, tenuto conto
               non   automatica);   dall’art.   96   (Disciplina
               dell’esclusione);  dall’art.  97  (Cause  di  esclusione   degli interessi che la medesima
               di  partecipanti  a  raggruppamenti);  dall’art.  98       persegue generali.
               (Illecito professionale grave).

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