Page 17 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Sotto la lente Mediappalti
1. La problematica dei sistemi di Invero, l’elemento economico, ponendo il
affidamento nel sottosoglia contratto al di sotto o al di sopra della soglia
comunitario di rilevanza europea, rappresenta l’unico indice
espresso a cui il legislatore affida la presunta
Di recente – per effetto del parere n. 13/2024 esistenza dell’interesse transfrontaliero e la
-, l’ANAC è ritornata sulla questione, di estrema conseguente applicazione integrale delle direttive
attualità, se sia possibile, o meno, per il RUP comunitarie allo scopo di tutelare la concorrenza
utilizzare le procedure ordinarie (la gara classica) e il mercato.
in ambito del sottosoglia comunitario (come ora
disciplinato dall’articolo 50 del nuovo codice). Ciò al fine di rispondere all’esigenza di garantire
che tutti gli operatori economici, stabiliti nel
È noto che dalla disposizione si evince che in territorio dell’Unione europea, abbiano le
ambito sotto soglia (ai sensi dell’articolo 14 medesime possibilità di accesso alle procedure di
del codice) le “stazioni appaltanti procedono evidenza pubblica bandite all’interno degli stati
all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e membri. Tanto più l’importo della gara è elevato,
forniture” o attraverso l’affidamento diretto (per tanto maggiore è l’interesse del legislatore a
beni e servizi di importo inferiore ai 140 mila consentire che a tale gara possano partecipare, in
euro e per lavori in caso di importo inferiore ai condizioni di parità, tutti gli operatori economici.
150 mila euro) e con le procedure negoziate fino
all’intero sottosoglia. (…) La combinazione di tale rilevante dato di
fatto con il luogo di esecuzione dei lavori
Questo, in generale, è l’impianto pratico/operativo e con le caratteristiche della prestazione
imposto al RUP, appunto, in ambito sottosoglia con richiesta, suggeriscono la sicura idoneità della
due sottolineature/limiti di cui si dirà più avanti. commessa in esame ad attrarre l’interesse di
Il tono dell’articolo, pertanto, come anche hanno operatori economici esteri”.
evidenziato a più riprese gli estensori del codice,
è perentorio laddove il riferimento a “procedono” Altra possibilità del RUP di discostarsi dall’obbligo
deve essere inteso come “deve procedere”. di utilizzare procedimenti/procedure semplificate
è prevista per i lavori di importo pari o superiori
Nell’ambito del sottosoglia in parola, quindi, il RUP al milione di euro.
non può che applicare i sistemi di affidamento
neanche suggeriti ma imposti dall’estensore dal In questo caso, l’articolo 50, comma 1 lett. d)
codice ed approvati dal legislatore al netto di due consente al responsabile unico del progetto di
possibili eccezioni. ricorrere alla procedure ordinaria.
La prima eccezione è data dalla presenza di un Tale possibilità è rimessa come facoltà del
interesse transfrontaliero (come chiarito nell’art. responsabile unico. Da notare che nello schema
48). di codice, invece, la prerogativa era ammissibile
solo previa adeguata motivazione.
Se il RUP, secondo compiti che è obbligato a
svolgere, accerti/verifichi la presenza di un Rispetto a queste possibilità – la prima, interesse
interesse di questo tipo (ovvero, semplificando, transfrontaliero impone un obbligo e la seconda
che l’appalto potrebbe avere interesse per sostanzia una mera facoltà -, il RUP, in realtà,
operatori economici fuori dal territorio nazionale) non ha alcun potere di scelta sui procedimenti/
non può utilizzare le procedure semplificate ma è sulle procedure da utilizzare per assegnare la
obbligato ad applicare le procedure ordinarie. prestazione/commessa nell’ambito del sottosoglia
comunitario.
In tempi recenti, ad esempio, la sentenza del
Tar Lombardia, sez. II di Brescia n. 165/2024 Ciò è quanto emerge dalla recente puntualizzazione
in cui si legge che il criterio “relativo alla apparsa sul sito dell’ANAC l’8 aprile 2024 (in
consistenza economica dell’appalto rappresenta relazione al parere n. 13/2024).
senza dubbio non solo il criterio principale ma
anche il parametro sulla base del quale valutare
l’incidenza probatoria degli altri elementi
sintomatici presenti nella fattispecie.
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