Page 12 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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Mediappalti In Evidenza
la ratio della previsione dello scorporo dei costi della In due recenti sentenze – la n. 119 e, ancora più
manodopera, evincibile dal criterio contenuto nella chiaramente, la n. 120, entrambe del 8 febbraio
lett. t) dell’art. 1, comma 1, della legge delega (L. 2024 - il TAR Calabria, sezione staccata di Reggio
n. 78/2022) – con la libertà di iniziativa economica Calabria, ha accolto i ricorsi di un operatore
e d’impresa, costituzionalmente garantita, la economico concorrente in due diverse procedure,
quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che e ha, in entrambi i casi, annullato l’aggiudicazione
comportare la facoltà dell’operatore economico in favore del primo classificato (lo stesso soggetto
di dimostrare che la più efficiente organizzazione per entrambe le gare), e ha disposto l’esclusione
aziendale impatta sui costi della manodopera, del secondo classificato (nella sentenza n. 120),
diminuendone l’importo rispetto a quello stimato a causa di una loro erronea interpretazione della
dalla Stazione appaltante negli atti di gara>>. lex specialis di gara e dell’art. 41, che ha portato
all’inclusione, in entrambe le procedure, dei costi
Secondo l’ANAC, inoltre, <<solo seguendo della manodopera nell’importo assoggettato al
tale impostazione, si spiega anche l’obbligo ribasso.
del concorrente di indicare i propri costi della
manodopera, a pena di esclusione dalla gara Secondo i giudici calabresi, l’art. 41 del Codice
(art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023), previsione <<contiene il riferimento a due concetti distinti
che sarebbe evidentemente superflua se i costi che (…) non sono sovrapponibili ovvero “l’importo
della manodopera non fossero ribassabili, e il posto a base di gara”, nell’individuare il quale la
successivo art. 110, comma 1, che include i costi stazione appaltante deve prevedere anche il cd.
costo della manodopera, e l’”importo assoggettato
al ribasso” dal quale, invece, “i costi della
manodopera”, devono essere scorporati.
La norma contenuta nell’art. 41, che
dispone la non ribassabilità dei costi Tale previsione normativa vieta, quindi, che i
della manodopera, ha dato adito a costi della manodopera, pur rientrando nel
più generale “importo posto a base di asta”,
diverse interpretazioni. Su di essa siano inclusi nel cd. importo assoggettato
si sono espressi il MIT, l’ANAC e la al ribasso ovvero nell’importo sul quale dovrà
giurisprudenza, giungendo a soluzioni essere applicato il ribasso percentuale offerto
molto differenti tra loro. dal concorrente e ciò all’evidente fine di non
sottostimare le retribuzioni da erogare ai lavoratori
“applicati” nell’esecuzione delle commesse
pubbliche>>.
della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli
elementi specifici in presenza dei quali la stazione Nella sentenza n. 120, il TAR puntualizza inoltre
appaltante avvia il procedimento di verifica che occorre <<partire proprio dalla corretta
dell’anomalia>>. individuazione dell’importo ribassabile, posto
La conclusione cui giungono il Ministero delle che non può dubitarsi del fatto che esso sia
infrastrutture e l’ANAC, tuttavia, sembrerebbe predeterminato dalla stazione appaltante e
invero inconciliabile con il dettato letterale della uguale per tutte le imprese, (…) la corretta
norma, laddove si dice espressamente che i costi individuazione dello stesso non è, tuttavia,
della manodopera debbano essere scorporati irrilevante atteso che l’importo concretamente
dall’importo assoggettato a ribasso, cosa offerto, che costituisce il fulcro della volontà
evidentemente differente dal dire che detto costo negoziale manifestata dalla concorrente in quanto
debba invece rientrare nell’importo complessivo a la vincola nei confronti della stazione appaltante,
base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal non può che essere stabilito applicando il
concorrente. ribasso percentuale all’importo soggetto a
ribasso indicato>>.
Detta apparente inconciliabilità è stata
probabilmente colta anche dai giudici del TAR, posto Il fatto di dover applicare il ribasso percentuale
che nelle prime sentenze pronunciate sul nuovo offerto solo sull’importo a base di gara al netto
art. 41, emesse in particolare dal TAR Calabria, dei costi della manodopera stimati non toglie che
i giudici di prime cure sono giunti a conclusioni <<ciascun concorrente possa, in via separata
opposte rispetto alla posizione dell’ANAC e del MIT. rispetto “all’importo assoggettato al ribasso”
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