Page 12 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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               la ratio della previsione dello scorporo dei costi della   In due recenti sentenze – la n. 119 e, ancora più
               manodopera, evincibile dal criterio contenuto nella   chiaramente,  la  n.  120,  entrambe  del  8  febbraio
               lett. t) dell’art. 1, comma 1, della legge delega (L.   2024 - il TAR Calabria, sezione staccata di Reggio
               n. 78/2022) – con la libertà di iniziativa economica   Calabria,  ha  accolto  i ricorsi di un  operatore
               e  d’impresa,  costituzionalmente  garantita,  la   economico concorrente in due diverse procedure,
               quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che   e ha, in entrambi i casi, annullato l’aggiudicazione
               comportare  la  facoltà  dell’operatore  economico   in favore del primo classificato (lo stesso soggetto
               di dimostrare che la più efficiente organizzazione   per entrambe le gare), e ha disposto l’esclusione
               aziendale  impatta  sui costi della manodopera,   del  secondo  classificato  (nella  sentenza  n.  120),
               diminuendone  l’importo  rispetto  a  quello  stimato   a causa di una loro erronea interpretazione della
               dalla Stazione appaltante negli atti di gara>>.   lex specialis di gara e dell’art. 41, che ha portato
                                                               all’inclusione, in entrambe le procedure, dei costi
               Secondo  l’ANAC,  inoltre,  <<solo seguendo     della manodopera  nell’importo  assoggettato  al
               tale  impostazione,  si spiega  anche  l’obbligo   ribasso.
               del  concorrente  di indicare  i  propri  costi della
               manodopera,  a pena  di esclusione  dalla gara   Secondo  i  giudici  calabresi,  l’art.  41  del  Codice
               (art.  108,  comma  9,  d.lgs.  36/2023),  previsione   <<contiene  il  riferimento  a  due  concetti  distinti
               che  sarebbe  evidentemente  superflua  se  i  costi   che (…) non sono sovrapponibili ovvero “l’importo
               della  manodopera  non  fossero  ribassabili,  e  il   posto  a  base  di  gara”,  nell’individuare  il  quale  la
               successivo art. 110, comma 1, che include i costi   stazione appaltante  deve prevedere  anche  il  cd.
                                                               costo della manodopera, e l’”importo assoggettato
                                                               al  ribasso”  dal  quale,  invece,  “i  costi  della
                                                               manodopera”, devono essere scorporati.
                 La norma contenuta nell’art. 41, che
                dispone la non ribassabilità dei costi         Tale  previsione  normativa  vieta, quindi,  che  i
                  della manodopera, ha dato adito a            costi  della manodopera, pur rientrando nel
                                                               più generale “importo posto a base di asta”,
                  diverse interpretazioni. Su di essa          siano inclusi  nel cd.  importo  assoggettato
                  si sono espressi il MIT, l’ANAC e la         al  ribasso  ovvero  nell’importo  sul  quale  dovrà
               giurisprudenza, giungendo a soluzioni           essere  applicato  il  ribasso  percentuale  offerto
                       molto differenti tra loro.              dal  concorrente  e  ciò  all’evidente  fine  di  non
                                                               sottostimare le retribuzioni da erogare ai lavoratori
                                                               “applicati”   nell’esecuzione   delle   commesse
                                                               pubbliche>>.
               della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli
               elementi specifici in presenza dei quali la stazione   Nella sentenza  n.  120,  il TAR puntualizza inoltre
               appaltante  avvia  il  procedimento  di  verifica   che  occorre  <<partire  proprio  dalla  corretta
               dell’anomalia>>.                                individuazione dell’importo ribassabile,  posto
               La  conclusione  cui  giungono  il  Ministero  delle   che  non  può  dubitarsi  del  fatto  che  esso  sia
               infrastrutture  e  l’ANAC,  tuttavia,  sembrerebbe   predeterminato  dalla  stazione  appaltante  e
               invero  inconciliabile con  il dettato  letterale  della   uguale  per  tutte le imprese,  (…)  la  corretta
               norma, laddove si dice espressamente che i costi   individuazione dello  stesso non è, tuttavia,
               della  manodopera  debbano  essere  scorporati   irrilevante atteso che l’importo concretamente
               dall’importo  assoggettato  a  ribasso,  cosa   offerto,  che  costituisce  il  fulcro  della  volontà
               evidentemente differente dal dire che detto costo   negoziale manifestata dalla concorrente in quanto
               debba invece rientrare nell’importo complessivo a   la vincola nei confronti della stazione appaltante,
               base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal   non  può che  essere  stabilito  applicando  il
               concorrente.                                    ribasso percentuale  all’importo  soggetto  a
                                                               ribasso indicato>>.
               Detta   apparente   inconciliabilità  è  stata
               probabilmente colta anche dai giudici del TAR, posto   Il  fatto  di  dover  applicare  il  ribasso  percentuale
               che  nelle prime  sentenze  pronunciate  sul nuovo   offerto  solo  sull’importo  a  base  di  gara  al  netto
               art.  41,  emesse  in  particolare  dal  TAR  Calabria,   dei costi della manodopera stimati non toglie che
               i giudici  di prime cure  sono  giunti a  conclusioni   <<ciascun concorrente  possa,  in via separata
               opposte rispetto alla posizione dell’ANAC e del MIT.  rispetto  “all’importo  assoggettato  al  ribasso”

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