Page 13 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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(ovvero quello sul quale applicare la percentuale al contrario, tale precisazione avrebbe semmai
di ribasso percentuale), esporre una cifra, a titolo dovuto indurre la Commissione a valutare
di costi della manodopera, inferiore rispetto a l’estrema incertezza dell’offerta economica
quella che la stazione appaltante ha previsto ex dell’aggiudicataria. <<Tale incertezza – afferma il
ante nell’ambito del più ampio importo posto TAR Calabria - risulta, invero, figlia non già di un
a base di gara. Ciò, tuttavia, potrà avvenire a mero errore materiale, facilmente riconoscibile ed
condizione che tale, per così dire, “indiretto” emendabile, in applicazione dei principi del risultato
ribasso dei costi della manodopera risulti coerente e della fiducia, (…) bensì della predisposizione
con una “più efficiente organizzazione aziendale” di una offerta in termini confusi ed indecisi la
che l’operatore dovrà dimostrare in sede di verifica quale, per ciò stesso, non avrebbe potuto essere
dell’anomalia, doverosamente promossa dalla oggetto di alcuna attività esegetica, pena l’indebita
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stazione appaltante (…)>> . sostituzione dell’amministrazione nella volontà
dell’offerente, con conseguente violazione del
Nel caso concreto che ha dato origine alla prima principio della par condicio competitorum>>.
pronuncia, i concorrenti avrebbero dovuto
indicare un ribasso percentuale unico offerto, Situazione pressocché identica si è verificata
da applicarsi all’importo assoggettato al ribasso, anche nella controversia decisa con la sentenza
da digitare direttamente sulla piattaforma di n. 120, nella quale viene escluso anche il secondo
e-procurement e, contestualmente, compilare un classificato in quanto, avendo lo stesso precisato
“modello C”, da allegare in piattaforma, nel quale che nell’importo cui applicare il ribasso fossero
ciascun concorrente avrebbe dovuto chiaramente inclusi i costi di manodopera senza null’altro
distinguere: a) l’importo soggetto al ribasso, sul aggiungere, ha fatto concludere il TAR per la
quale avrebbe dovuto applicare la percentuale sua esclusione, essendo <<tanto più evidente
caricata direttamente on line, e comunque da la volontà dell’operatore economico di offrire
ribadire nel modello C; b) l’importo dei costi il ribasso percentuale sull’importo dell’appalto
della manodopera impiegata, non inseribili comprensivo di questi costi e al netto dei soli oneri
nell’ambito del suddetto importo. per la sicurezza>>.
In concreto, l’aggiudicataria, dopo aver inserito Ciò che invece i giudici per ora non chiariscono,
in piattaforma il ribasso percentuale offerto, ha a differenza del parere del MIT, è se e quali costi
riempito gli spazi lasciati liberi nell’apposito Modello di manodopera non soggetti al ribasso debbano
C – le cui indicazioni erano necessarie, ai fini sopra essere sommati all’offerta economica: quelli stimati
indicati – inserendo nella casella corrispondente dalla stazione appaltante o quelli – eventualmente
all’importo soggetto a ribasso la sommatoria del anche inferiori ma giustificati da una migliore
costo dei lavori, dei costi della progettazione e dei organizzazione aziendale - indicati dal concorrente
costi della manodopera. in offerta.
L’inserimento di siffatta ultima voce di costo <<nel
novero dell’importo assoggettato a ribasso, - si
legge nella sentenza n. 119/2024 - in quanto Le prime pronunce del giudice di
contrastante con le disposizioni normative e
speciali sopra indicate, avrebbe dovuto condurre primo grado si sono orientate verso
all’esclusione de plano la concorrente>>. un’interpretazione letterale della
norma sulla non ribassabilità dei
Ancora, i giudici di prime cure non accolgono costi della manodopera ed hanno
neppure l’eccezione secondo la quale la volontà concluso per l’esclusione delle
del concorrente di non assoggettare a ribasso offerte in cui il ribasso percentuale
i costi della manodopera, avendo lo stesso
inserito nell’offerta una postilla che prevedeva veniva calcolato su un importo a base
tale specificazione, fosse inequivocabilmente di gara comprensivo di tali costi.
“ricostruibile” dalla Commissione, in quanto,
3. TAR Calabria n. 119/2023 cit..
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