Page 13 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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               (ovvero  quello  sul  quale  applicare  la  percentuale   al contrario, tale precisazione avrebbe  semmai
               di ribasso percentuale), esporre una cifra, a titolo   dovuto  indurre  la Commissione a valutare
               di  costi  della  manodopera,  inferiore  rispetto  a   l’estrema   incertezza   dell’offerta   economica
               quella  che  la  stazione  appaltante  ha  previsto  ex   dell’aggiudicataria. <<Tale incertezza – afferma il
               ante nell’ambito  del più ampio  importo posto   TAR Calabria - risulta, invero, figlia non già di un
               a  base  di  gara.  Ciò,  tuttavia,  potrà  avvenire  a   mero errore materiale, facilmente riconoscibile ed
               condizione  che  tale,  per  così  dire,  “indiretto”   emendabile, in applicazione dei principi del risultato
               ribasso dei costi della manodopera risulti coerente   e  della  fiducia,  (…)  bensì  della  predisposizione
               con una “più  efficiente organizzazione  aziendale”   di  una  offerta  in  termini  confusi  ed  indecisi  la
               che l’operatore dovrà dimostrare in sede di verifica   quale, per ciò stesso, non avrebbe potuto essere
               dell’anomalia,  doverosamente  promossa  dalla   oggetto di alcuna attività esegetica, pena l’indebita
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               stazione appaltante (…)>> .                     sostituzione dell’amministrazione  nella  volontà
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               Nel caso concreto che ha dato origine alla prima   principio della par condicio competitorum>>.
               pronuncia,  i  concorrenti  avrebbero  dovuto
               indicare  un  ribasso  percentuale  unico  offerto,   Situazione  pressocché  identica  si  è  verificata
               da  applicarsi all’importo  assoggettato  al  ribasso,   anche  nella controversia  decisa  con  la sentenza
               da  digitare  direttamente  sulla  piattaforma  di   n. 120, nella quale viene escluso anche il secondo
               e-procurement  e,  contestualmente,  compilare  un   classificato in quanto, avendo lo stesso precisato
               “modello C”, da allegare in piattaforma, nel quale   che  nell’importo  cui  applicare  il  ribasso  fossero
               ciascun concorrente avrebbe dovuto chiaramente   inclusi i costi di manodopera  senza  null’altro
               distinguere: a) l’importo soggetto al ribasso, sul   aggiungere,  ha  fatto  concludere  il  TAR  per  la
               quale  avrebbe  dovuto  applicare  la  percentuale   sua  esclusione,  essendo  <<tanto  più  evidente
               caricata  direttamente  on  line,  e  comunque  da   la  volontà  dell’operatore  economico  di  offrire
               ribadire  nel  modello  C;  b)  l’importo  dei  costi   il  ribasso percentuale  sull’importo  dell’appalto
               della manodopera  impiegata,  non inseribili    comprensivo di questi costi e al netto dei soli oneri
               nell’ambito del suddetto importo.               per la sicurezza>>.

               In  concreto,  l’aggiudicataria,  dopo  aver  inserito   Ciò  che  invece  i  giudici  per  ora  non  chiariscono,
               in  piattaforma  il  ribasso  percentuale  offerto,  ha   a differenza del parere del MIT, è se e quali costi
               riempito gli spazi lasciati liberi nell’apposito Modello   di manodopera  non  soggetti  al  ribasso  debbano
               C – le cui indicazioni erano necessarie, ai fini sopra   essere sommati all’offerta economica: quelli stimati
               indicati –  inserendo  nella casella  corrispondente   dalla stazione appaltante o quelli – eventualmente
               all’importo  soggetto  a  ribasso  la  sommatoria  del   anche  inferiori  ma  giustificati  da  una  migliore
               costo dei lavori, dei costi della progettazione e dei   organizzazione aziendale - indicati dal concorrente
               costi della manodopera.                         in offerta.

               L’inserimento di siffatta ultima voce di costo <<nel
               novero  dell’importo  assoggettato  a  ribasso,  - si
               legge  nella  sentenza  n.  119/2024  -  in  quanto   Le prime pronunce del giudice di
               contrastante  con  le  disposizioni  normative  e
               speciali sopra  indicate,  avrebbe  dovuto  condurre   primo grado si sono orientate verso
               all’esclusione de plano la concorrente>>.          un’interpretazione letterale della
                                                                  norma sulla non ribassabilità dei
               Ancora,  i giudici di prime  cure  non  accolgono   costi della manodopera ed hanno
               neppure  l’eccezione  secondo  la  quale  la  volontà   concluso per l’esclusione delle
               del concorrente  di non  assoggettare  a  ribasso   offerte in cui il ribasso percentuale
               i costi della  manodopera,  avendo  lo stesso
               inserito  nell’offerta  una  postilla  che  prevedeva   veniva calcolato su un importo a base
               tale  specificazione,  fosse  inequivocabilmente   di gara comprensivo di tali costi.
               “ricostruibile”  dalla  Commissione,  in  quanto,




               3. TAR Calabria n. 119/2023 cit..

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