Page 8 - MediAppalti, Anno XIV - N. 3
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2. La quantificazione dei costi della manodopera e di sicurezza, dall’importo ribassabile
manodopera da parte della stazione che invece non li contempla. Lo scopo perseguito
appaltante dal legislatore è quello di garantire con sempre
maggiore decisione l’equa remunerazione dei
Il primo momento logico/cronologico in cui i costi lavoratori da impiegare negli appalti pubblici.
della manodopera vengono in rilievo è quello
della progettazione della procedura d’appalto. In La stazione appaltante deve quindi stimare
questa fase, infatti, la stazione appaltante deve con attenzione i costi della manodopera al fine
quantificare la base d’asta e lo fa in funzione di di costruire una congrua ed adeguata base
una serie di fattori, quali l’oggetto dell’appalto, d’asta, tale da consentire ai futuri concorrenti di
eventuali condizioni di mercato specifiche, i costi presentare un’offerta che garantisca loro l’equa
dei prodotti da impiegare sulla base di eventuali remunerazione del personale e un giusto utile di
listini e così via. Tra gli elementi di cui tener conto impresa.Naturalmente, la stima dei costi della
vi è anche il costo della manodopera che si stima manodopera da parte della stazione appaltante è
dover essere impiegata nell’appalto. frutto di un calcolo statistico: trattasi di un costo
medio, applicabile ad un’organizzazione aziendale
Similmente a quanto prima prevedeva l’art. “tipo” e non ad una realtà concreta e specifica, non
23 del vecchio Codice, il comma 14 dell’art. 41 conoscendo la stazione appaltante, in questa fase
del Decreto n. 36 ora dispone che la stazione preliminare, le modalità organizzative particolari
appaltante individui nei documenti di gara i costi dei futuri concorrenti.
della manodopera sulla base del costo del lavoro
determinato annualmente, in apposite tabelle, dal La novità essenziale rispetto al passato è che,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla nell’individuazione della base d’asta, la stazione
base dei valori economici definiti dal contratto appaltante dovrà chiarire quale è l’importo cui
collettivo di riferimento o, in mancanza, quello del dovrà essere applicato il ribasso percentuale
settore merceologico più affine (comma 13 del offerto (se l’offerta deve essere espressa in termini
medesimo art. 41). di sconto) o quale è l’importo soggetto a ribasso (in
caso di offerta da esprimersi in termini di prezzo);
Una prima differenza rispetto alla passata detto importo deve essere calcolato al netto dei
formulazione è ravvisabile nel criterio di costi di sicurezza e – ed è questa la novità – anche
determinazione del costo del lavoro per quanto di quelli della manodopera.
attiene al settore dei lavori: in questo caso il costo
dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni Considerato, tuttavia, che i costi stimati dalla
è determinato facendo riferimento <<ai prezzi stazione appaltante sono costi medi, è comunque
correnti alla data dell’approvazione del progetto possibile che un concorrente sostenga in concreto
riportati nei prezzari>> predisposti dalle regioni (o costi di manodopera inferiori rispetto alla stima
adottati dalle stazioni appaltanti che, in base alla effettuata dall’Amministrazione.Ne consegue che,
natura e all’oggetto dell’appalto, sono autorizzati se il concorrente indica propri costi di manodopera
a non applicare quelli regionali) e i criteri di inferiori, dovrà essere sottoposto ad una verifica
formazione ed aggiornamento dei suddetti prezzari di congruità dell’offerta nel suo complesso,
regionali sono definiti nell’allegato I.14 al Codice assimilabile a quella da svolgersi in caso di
medesimo. offerta anomala. La nuova formulazione della
norma prevede infatti che sussiste comunque la
Inoltre – e soprattutto - viene introdotto un nuovo possibilità per l’operatore economico di dimostrare
inciso che precisa che i costi della manodopera che il ribasso complessivo dell’importo derivi
(unitamente ai costi di sicurezza) devono essere da una più efficiente organizzazione aziendale.
scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Se mancasse la possibilità di fornire una prova
contraria, verrebbe inevitabilmente vulnerata la
Ciò significa che occorre distinguere l’importo a libertà di iniziativa economica dell’imprenditore
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base di gara, di cui fanno parte anche i costi di sancita dall’art. 41 della Costituzione .
1. Cfr. Cons. Stato sez. V, 09/06/2023, n. 5665.
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