Page 29 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               qualificazione  degli  operatori  economici  di  cui   reciproca  e,  operando  come  un’unica  impresa,  si
               all’art. 100 del Codice.                        accreditano all’esterno come soggetto distinto.

               Il Codice chiarisce  che  i consorzi stabili possano   L’elemento  qualificante  dei  consorzi  stabili  è  la
               eseguire le prestazioni o con la propria struttura   comune  struttura  di  impresa  da  intendersi  quale
               o  tramite  i consorziati indicati in sede  di gara,   azienda  consortile  utile  ad  eseguire  in  proprio,
               precisando  che,  in  questo  secondo  caso,  non  si   ossia  senza  l’ausilio necessario  delle  strutture
               configura subappalto e resta ferma la responsabilità   imprenditoriali delle  consorziate,  le  prestazioni
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               solidale nei confronti della stazione appaltante.   affidate a mezzo del contratto .
               Il Codice prevede  inoltre che la partecipazione   Come  sottolineato  dalla  giurisprudenza,  sia
               alla  gara  in  qualsiasi  altra  forma  da  parte  del   amministrativa  che  di legittimità, la circostanza
               consorziato  designato  dal  consorzio  offerente   che  il  consorzio stabile costituisca un  autonomo
               determini  l’esclusione dello stesso  consorzio se   soggetto di diritto dotato di autonoma qualificazione
               sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le   e  di  un  patrimonio  autonomo  (come  si  desume
               offerte degli  operatori economici  siano imputabili   dalla previsione  concernente  la responsabilità
               ad un unico centro decisionale in ragione di accordi   solidale  verso  la  stazione  appaltante)  differenzia
               intercorsi e sempre che il consorzio non dimostri   nettamente  le consorziate  del consorzio stabile
               che  la  circostanza  non  ha  influito  sulla  gara,  né   dalle imprese  mandanti  dei raggruppamenti
               è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli   temporanei  di  imprese,  questi  ultimi  privi  di
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               obblighi contrattuali.                          personalità giuridica autonoma .
               Il  consorzio  stabile  è  stato  introdotto  nel  nostro   La Corte di Cassazione, non a caso, ha qualificato
               ordinamento  dall’art.  10,  comma  1,  lett.  c),  L.   i consorzi stabili  come  enti collettivi  dotati di
               10  febbraio  1994,  n.  109,  allo  scopo  di  tipizzare   autonomia soggettiva, organizzativa e patrimoniale
               normativamente il fenomeno della cooperazione tra   rispetto  alle  imprese  consorziate,  sicché  è  il
               imprese  nell’esecuzione  di  commesse  pubbliche,   consorzio l’unico soggetto legittimato ad agire nei
               insieme alle ATI.                               confronti del committente e titolare delle somme
                                                               riscosse in esecuzione del contratto (sentenza n.
               L’istituto si colloca invero nel più ampio fenomeno   1192 del 2018).
               della  partecipazione  aggregata  alle  procedure  di
               evidenza  pubblica,  secondo  i principi del  favor   Difatti  il  consorzio  stabile  è  il  (solo)  soggetto
               partecipationis  e  della  neutralità  delle  forme   che  domanda  di  essere  ammesso  alla
               giuridiche dei soggetti partecipanti alla procedura   procedura  di  gara  e  che  stipula  il contratto  con
               di gara posti dalla legislazione prima comunitaria e   l’amministrazione  in nome  proprio,  anche  se  per
               poi eurounitaria.                               conto delle consorziate; ed è il consorzio ad essere
                                                               responsabile  dell’esecuzione  delle prestazioni
               La giurisprudenza definisce i consorzi stabili come   anche quando per la loro esecuzione si avvale delle
               aggregazioni durevoli  di soggetti che  nascono   imprese consorziate (le quali comunque rispondono
               da  un’esigenza  di cooperazione  ed  assistenza   solidalmente al consorzio per l’esecuzione).








               2. Cfr. Adunanza Plenaria 18 marzo 2021, n. 5; Cons. Stato, sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6165; Cons.
               Stato, sez. III, 4.2.2019, n. 865; Cons. Stato, sez. V, 17.1.2018, n. 276.
               3.  I  giudici  di  legittimità  precisano  che  nel  consorzio  stabile  tra  consorzio  e  consorziate  non  vi  è  un
               rapporto di mandato, atteso che «Il vincolo in forza del quale le consorziate provvedono a dare esecuzione
               al  contratto  stipulato  non  si  giustifica,  sotto  il  profilo  negoziale,  nell’assegnazione  che  non  può  essere
               considerata un contratto (e quindi né un subappalto né un mandato), ma solo un atto unilaterale recettizio,
               bensì nel momento antecedente all’assegnazione e costituito dalla costituzione e dall’adesione al consorzio,
               unico atto negoziale contenente l’incarico di stipulare il contratto di appalto per conto delle consorziate e
               l’ulteriore incarico di determinare di volta in volta a quale tra essere gli appalti assunti dovranno essere
               assegnati» (Corte di Cassazione, sentenza n. 1192 del 2018).

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