Page 29 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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Il Punto Mediappalti
qualificazione degli operatori economici di cui reciproca e, operando come un’unica impresa, si
all’art. 100 del Codice. accreditano all’esterno come soggetto distinto.
Il Codice chiarisce che i consorzi stabili possano L’elemento qualificante dei consorzi stabili è la
eseguire le prestazioni o con la propria struttura comune struttura di impresa da intendersi quale
o tramite i consorziati indicati in sede di gara, azienda consortile utile ad eseguire in proprio,
precisando che, in questo secondo caso, non si ossia senza l’ausilio necessario delle strutture
configura subappalto e resta ferma la responsabilità imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni
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solidale nei confronti della stazione appaltante. affidate a mezzo del contratto .
Il Codice prevede inoltre che la partecipazione Come sottolineato dalla giurisprudenza, sia
alla gara in qualsiasi altra forma da parte del amministrativa che di legittimità, la circostanza
consorziato designato dal consorzio offerente che il consorzio stabile costituisca un autonomo
determini l’esclusione dello stesso consorzio se soggetto di diritto dotato di autonoma qualificazione
sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le e di un patrimonio autonomo (come si desume
offerte degli operatori economici siano imputabili dalla previsione concernente la responsabilità
ad un unico centro decisionale in ragione di accordi solidale verso la stazione appaltante) differenzia
intercorsi e sempre che il consorzio non dimostri nettamente le consorziate del consorzio stabile
che la circostanza non ha influito sulla gara, né dalle imprese mandanti dei raggruppamenti
è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli temporanei di imprese, questi ultimi privi di
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obblighi contrattuali. personalità giuridica autonoma .
Il consorzio stabile è stato introdotto nel nostro La Corte di Cassazione, non a caso, ha qualificato
ordinamento dall’art. 10, comma 1, lett. c), L. i consorzi stabili come enti collettivi dotati di
10 febbraio 1994, n. 109, allo scopo di tipizzare autonomia soggettiva, organizzativa e patrimoniale
normativamente il fenomeno della cooperazione tra rispetto alle imprese consorziate, sicché è il
imprese nell’esecuzione di commesse pubbliche, consorzio l’unico soggetto legittimato ad agire nei
insieme alle ATI. confronti del committente e titolare delle somme
riscosse in esecuzione del contratto (sentenza n.
L’istituto si colloca invero nel più ampio fenomeno 1192 del 2018).
della partecipazione aggregata alle procedure di
evidenza pubblica, secondo i principi del favor Difatti il consorzio stabile è il (solo) soggetto
partecipationis e della neutralità delle forme che domanda di essere ammesso alla
giuridiche dei soggetti partecipanti alla procedura procedura di gara e che stipula il contratto con
di gara posti dalla legislazione prima comunitaria e l’amministrazione in nome proprio, anche se per
poi eurounitaria. conto delle consorziate; ed è il consorzio ad essere
responsabile dell’esecuzione delle prestazioni
La giurisprudenza definisce i consorzi stabili come anche quando per la loro esecuzione si avvale delle
aggregazioni durevoli di soggetti che nascono imprese consorziate (le quali comunque rispondono
da un’esigenza di cooperazione ed assistenza solidalmente al consorzio per l’esecuzione).
2. Cfr. Adunanza Plenaria 18 marzo 2021, n. 5; Cons. Stato, sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6165; Cons.
Stato, sez. III, 4.2.2019, n. 865; Cons. Stato, sez. V, 17.1.2018, n. 276.
3. I giudici di legittimità precisano che nel consorzio stabile tra consorzio e consorziate non vi è un
rapporto di mandato, atteso che «Il vincolo in forza del quale le consorziate provvedono a dare esecuzione
al contratto stipulato non si giustifica, sotto il profilo negoziale, nell’assegnazione che non può essere
considerata un contratto (e quindi né un subappalto né un mandato), ma solo un atto unilaterale recettizio,
bensì nel momento antecedente all’assegnazione e costituito dalla costituzione e dall’adesione al consorzio,
unico atto negoziale contenente l’incarico di stipulare il contratto di appalto per conto delle consorziate e
l’ulteriore incarico di determinare di volta in volta a quale tra essere gli appalti assunti dovranno essere
assegnati» (Corte di Cassazione, sentenza n. 1192 del 2018).
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