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Mediappalti Il Punto
La valutazione di affidabilità dell’operatore
Il «Principio guida della fiducia» economico, infatti, deve essere necessariamente
apprezzata al lume della specifica procedura,
amplia i poteri valutativi e la dell’oggetto, delle condizioni e del luogo di
discrezionalità della p.a., in chiave esecuzione della commessa, cosicché è ben
di funzionalizzazione verso il miglior possibile che un medesimo episodio venga
risultato possibile diversamente valutato a seconda del contesto di
riferimento.
Il TAR, avuto riguardo anche alla particolare
A tal riguardo il TAR non ha mancato di rammentare pregnanza del principio guida, ha quindi
che la figura sintomatica della contraddittorietà ritenuto immune dai vizi dedotti la motivazione
c.d. estrinseca - predicabile con riguardo ad atti di esclusione addotta dalla stazione appaltante
differenti, in contrapposizione a quella intrinseca, a sostegno della esclusione, posto che: (i) la
configurabile solo tra le diverse parti di un medesimo S.A., ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. c), ha
atto – è riscontrabile secondo la giurisprudenza posto a fondamento dell’esclusione le condotte
del giudice amministrativo solo allorquando delle ricorrenti, allora in RTI, in ordine al rifiuto
sussista, tra più atti successivi di un medesimo serbato dallo stesso di eseguire nuovi e diversi
procedimento, un contrasto inconciliabile tale ordini di servizi; (ii) la S.A. ha evidenziato che la
da far dubitare su quale sia l’effettiva volontà condotta del RTI lede(va) una molteplicità di beni
dell’Amministrazione; non sussiste invece tra giuridici tutelati dall’ordinamento ed in specie
atti di distinti ed autonomi procedimenti quando del principio di buona fede, il quale sorregge i
si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo rapporti tra Stazione Appaltante e appaltatore,
stesso oggetto, siano stati, come nel caso di specie, anche (e soprattutto) in sede di esecuzione della
adottati all’esito di procedimenti indipendenti e ad commessa pubblica.
intervalli di tempo l’uno dall’altro (Cons. Stato, Sez.
V, 7 febbraio 2018, n. 806). In altre parole, occorre Sotto il profilo pubblicistico, tra i beni lesi dalla
“un contrasto fra più manifestazioni di volontà da medesima condotta, risulta(va)no esservi quello
parte della stessa amministrazione, nell’esercizio della solidarietà sociale sottesa al principio di
del medesimo potere, con valutazioni tra loro buona fede nonché quelli afferenti agli interessi
incompatibili, la cui diversità non è giustificabile pubblici che governano la legislazione sugli appalti
in base al principio della coerenza logica” (Cons. pubblici.
Stato, Sez. II, 21 settembre 2023, n. 8455).
Secondo il TAR la motivazione del provvedimento
di esclusione sottende una valutazione plausibile
La valutazione di affidabilità e scevra da profili di irragionevolezza in ordine
dell’operatore, infatti, deve essere all’integrità e affidabilità dell’operatore, ancorata
necessariamente apprezzata al a dati fattuali oggettivi, come tali idonei a
lume della specifica procedura, superare le contestazioni mosse, fondate sulla
pretestuosità dell’esclusione.
dell’oggetto, delle condizioni e
del luogo di esecuzione della In tal senso infatti, la motivazione è conforme
commessa, cosicché è ben possibile alle prescrizioni dell’art. 98 del Codice, poiché
che un medesimo episodio venga individua chiaramente le condotte addebitate
diversamente valutato a seconda del all’operatore economico e il provvedimento di
risoluzione del precedente contratto che ne è
contesto di riferimento. conseguito quale mezzo di prova adeguato ex
lege.
Rispetto al caso di specie il TAR non ha ritenuto In proposito, la decisione della S.A. di esclusione
riscontrabili i presupposti richiamati stante la è maturata proprio con riguardo alla gara indetta
asserita diversità del potere in concreto esercitato per il completamento dei lavori rimasti incompiuti
dalla S.A. e il distinto oggetto delle valutazioni a seguito della risoluzione del precedente
espresse in relazione alle singole e differenti contratto e nel medesimo contesto territoriale in
procedure di gara. cui i precedenti erano stati interrotti.
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