Page 26 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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Mediappalti                                                                               Il Punto






                                                               La  valutazione  di  affidabilità  dell’operatore
                   Il «Principio guida della fiducia»          economico, infatti, deve essere necessariamente
                                                               apprezzata  al  lume  della  specifica  procedura,
                     amplia i poteri valutativi e la           dell’oggetto,  delle  condizioni  e  del  luogo  di
                 discrezionalità della p.a., in chiave         esecuzione  della  commessa,  cosicché  è  ben
                di funzionalizzazione verso il miglior         possibile che un medesimo episodio venga
                          risultato possibile                  diversamente valutato a seconda del contesto di
                                                               riferimento.

                                                               Il TAR, avuto riguardo anche alla particolare
               A tal riguardo il TAR non ha mancato di rammentare   pregnanza  del  principio  guida,  ha  quindi
               che  la  figura  sintomatica  della  contraddittorietà   ritenuto  immune  dai  vizi  dedotti  la  motivazione
               c.d.  estrinseca  -  predicabile  con  riguardo  ad  atti   di  esclusione  addotta  dalla  stazione  appaltante
               differenti, in contrapposizione a quella intrinseca,   a  sostegno  della  esclusione,  posto  che:  (i)  la
               configurabile solo tra le diverse parti di un medesimo   S.A., ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. c), ha
               atto  –  è  riscontrabile  secondo  la  giurisprudenza   posto  a  fondamento  dell’esclusione  le  condotte
               del  giudice  amministrativo  solo  allorquando   delle ricorrenti, allora in RTI, in ordine al rifiuto
               sussista, tra più atti successivi di un medesimo   serbato dallo stesso di eseguire nuovi e diversi
               procedimento,  un  contrasto  inconciliabile  tale   ordini di servizi; (ii) la S.A. ha evidenziato che la
               da  far  dubitare  su  quale  sia  l’effettiva  volontà   condotta del RTI lede(va) una molteplicità di beni
               dell’Amministrazione; non  sussiste invece  tra   giuridici  tutelati  dall’ordinamento  ed  in  specie
               atti  di  distinti  ed  autonomi  procedimenti  quando   del  principio  di  buona  fede,  il  quale  sorregge  i
               si tratti di provvedimenti  che,  pur  riguardanti  lo   rapporti tra Stazione Appaltante e appaltatore,
               stesso oggetto, siano stati, come nel caso di specie,   anche (e soprattutto) in sede di esecuzione della
               adottati all’esito di procedimenti indipendenti e ad   commessa pubblica.
               intervalli di tempo l’uno dall’altro (Cons. Stato, Sez.
               V, 7 febbraio 2018, n. 806). In altre parole, occorre   Sotto  il  profilo  pubblicistico,  tra  i  beni  lesi  dalla
               “un contrasto fra più manifestazioni di volontà da   medesima  condotta,  risulta(va)no  esservi  quello
               parte  della stessa  amministrazione, nell’esercizio   della  solidarietà  sociale  sottesa  al  principio  di
               del  medesimo  potere,  con  valutazioni  tra  loro   buona  fede  nonché  quelli  afferenti  agli  interessi
               incompatibili,  la  cui  diversità  non  è  giustificabile   pubblici che governano la legislazione sugli appalti
               in base al principio della coerenza logica” (Cons.   pubblici.
               Stato, Sez. II, 21 settembre 2023, n. 8455).
                                                               Secondo il TAR la motivazione del provvedimento
                                                               di esclusione sottende una valutazione plausibile
                     La valutazione di affidabilità            e  scevra  da  profili  di  irragionevolezza  in  ordine
                 dell’operatore, infatti, deve essere          all’integrità e affidabilità dell’operatore, ancorata
                   necessariamente apprezzata al               a  dati  fattuali  oggettivi,  come  tali  idonei  a
                   lume della specifica procedura,             superare  le  contestazioni  mosse,  fondate  sulla
                                                               pretestuosità dell’esclusione.
                    dell’oggetto, delle condizioni e
                    del luogo di esecuzione della              In  tal  senso  infatti,  la  motivazione  è  conforme
                commessa, cosicché è ben possibile             alle  prescrizioni  dell’art.  98  del  Codice,  poiché
                  che un medesimo episodio venga               individua  chiaramente  le  condotte  addebitate
                diversamente valutato a seconda del            all’operatore economico e il provvedimento di
                                                               risoluzione  del  precedente  contratto  che  ne  è
                       contesto di riferimento.                conseguito  quale  mezzo  di  prova  adeguato  ex
                                                               lege.

               Rispetto al  caso  di specie  il TAR  non  ha  ritenuto   In proposito, la decisione della S.A. di esclusione
               riscontrabili i presupposti  richiamati  stante  la   è maturata proprio con riguardo alla gara indetta
               asserita diversità del potere in concreto esercitato   per il completamento dei lavori rimasti incompiuti
               dalla  S.A.  e  il distinto oggetto  delle valutazioni   a  seguito  della  risoluzione  del  precedente
               espresse  in  relazione  alle  singole  e  differenti   contratto e nel medesimo contesto territoriale in
               procedure di gara.                              cui i precedenti erano stati interrotti.

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