Page 25 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               al comma 6, prevede che l’amministrazione motiva   questo  che  impinge  proprio  e  direttamente  nel
               “sulla ritenuta  idoneità dei medesimi  a  incidere   rapporto  di  fiducia  che  deve  necessariamente
               sull’affidabilità   e   sull’integrità   dell’offerente;   intercorrere tra stazione appaltante e appaltatore.
               l’eventuale  impugnazione  dei  medesimi  è
               considerata  nell’ambito  della  valutazione  volta  a
               verificare la sussistenza della causa escludente”.
                                                                    La funzione interpretativa del
               Tali indicazioni costituiscono,  evidentemente,
               in senso  innovativo,  i  parametri  esterni  di    «Principio guida della fiducia»
               valutazione della legittimità dell’esercizio del    implica un rafforzamento della
               potere  discrezionale della stazione appaltante   autonomia decisionale della S.A. in
               per come esternato nella motivazione.             relazione all’esercizio del potere di
                                                               esclusione dell’operatore economico
               Non  pare  inutile evidenziare  che,  in relazione   per inaffidabilità, profilo questo
               al sindacato  giurisdizionale  sulla valutazione   che impinge proprio e direttamente
               di  inaffidabilità  si  è  di  recente  ribadito  che  è  la
               stazione  appaltante  a  fissare  il  punto  di  rottura   nel rapporto di fiducia che deve
               dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente   necessariamente intercorrere tra
               perché  è  ad  essa  che  è  rimesso  il  potere  di   stazione appaltante e appaltatore.
               apprezzamento  delle condotte  dell’operatore
               economico che possono integrare un grave illecito
               professionale (Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2024,
               n. 1804). Come noto, rispetto a tale valutazione, il
               sindacato del giudice amministrativo è circoscritto   L’interpretazione  ora  esposta,  ad  avviso  del
               al rilievo di evidenti e macroscopici vizi di illogicità,   Collegio,  individua  perciò,  rispetto  all’esclusione
               contraddittorietà,  erroneità  e  irragionevolezza   per  grave  illecito  professionale  ex  artt.  95  e  98
               della ridetta valutazione (Cons. Stato, sez. VI, 29   del Codice, il corretto punto di caduta tra il nuovo
               novembre 2022, n. 10483).                       principio guida della fiducia, che porta a valorizzare
                                                               l’autonomia  decisionale  dei  funzionari  pubblici
               Detto ciò, di particolare rilievo è l’affermazione del   e  afferma  una  regola  chiara:  ogni  stazione
               Collegio secondo cui la valutazione di inaffidabilità   appaltante  ha  la responsabilità  delle gare  e
               di un operatore economico si colora di particolare   deve  svolgerle non  solo rispettando  la legalità
               pregnanza nella vigenza del nuovo Codice dei    formale,  ma  tenendo  sempre  presente  che  ogni
               Contratti.  Infatti,  sotto  il  profilo  semantico,  il   gara  è  funzionale  a  realizzare  un’opera  pubblica
               concetto stesso di “affidabilità” si predica riguardo   (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più
               a  qualcuno  che  sia  meritevole  di  “fiducia”,   rispondente agli interessi della collettività.
               riflettendosi questo aspetto, perciò, sotto il profilo
               giuridico, nella lettura  e interpretazione  dell’art.   Trattasi  quindi  di un  principio che  amplia
               98 del Codice alla luce del generale «Principio   i  poteri  valutativi  e la  discrezionalità  della
               della fiducia», introdotto all’art. 2 del Codice, con   p.a.,  in chiave  di funzionalizzazione  verso il
               particolare riferimento al comma 2, ove si dispone   miglior risultato possibile”, e la circostanza per
               che “il principio della fiducia favorisce e valorizza   cui “tale “fiducia”, tuttavia, non può tradursi nella
               l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari   legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono
               pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni   l’interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali,
               e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle   invece,  dovrebbero  in ogni caso  tendere  al suo
               prestazioni secondo il principio del risultato”.  miglior soddisfacimento” (cfr. TAR Sicilia, Catania,
                                                               sez. III, 12 dicembre 2023, n. 3738).
               Secondo  il TAR Sardegna,  in  coerenza  con  la
               funzione  interpretativa  del  principio  in  parola   Il Collegio ha  ritenuto  di non  ravvisare  alcuna
               –  sancita  dall’art.  4  del  Codice  secondo  cui  “le   contraddittorietà  estrinseca  nell’operato  della
               disposizioni del codice si interpretano e si applicano   S.A.,  essendo,  ai  fini  della  disposta  esclusione,
               in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” -, ne   ininfluente la mancata cancellazione delle ricorrenti
               esce  rafforzata  l’autonomia  decisionale  dell’ente   dal  sistema  di  qualificazioni  interno  e  l’avvenuta
               in  relazione  all’esercizio  del  potere  di esclusione   aggiudicazione di lavori simili (se non addirittura
               dell’operatore economico per inaffidabilità, profilo   identici) a quelli oggetto di causa.

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