Page 25 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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Il Punto Mediappalti
al comma 6, prevede che l’amministrazione motiva questo che impinge proprio e direttamente nel
“sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere rapporto di fiducia che deve necessariamente
sull’affidabilità e sull’integrità dell’offerente; intercorrere tra stazione appaltante e appaltatore.
l’eventuale impugnazione dei medesimi è
considerata nell’ambito della valutazione volta a
verificare la sussistenza della causa escludente”.
La funzione interpretativa del
Tali indicazioni costituiscono, evidentemente,
in senso innovativo, i parametri esterni di «Principio guida della fiducia»
valutazione della legittimità dell’esercizio del implica un rafforzamento della
potere discrezionale della stazione appaltante autonomia decisionale della S.A. in
per come esternato nella motivazione. relazione all’esercizio del potere di
esclusione dell’operatore economico
Non pare inutile evidenziare che, in relazione per inaffidabilità, profilo questo
al sindacato giurisdizionale sulla valutazione che impinge proprio e direttamente
di inaffidabilità si è di recente ribadito che è la
stazione appaltante a fissare il punto di rottura nel rapporto di fiducia che deve
dell’affidamento nel pregresso o futuro contraente necessariamente intercorrere tra
perché è ad essa che è rimesso il potere di stazione appaltante e appaltatore.
apprezzamento delle condotte dell’operatore
economico che possono integrare un grave illecito
professionale (Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2024,
n. 1804). Come noto, rispetto a tale valutazione, il
sindacato del giudice amministrativo è circoscritto L’interpretazione ora esposta, ad avviso del
al rilievo di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, Collegio, individua perciò, rispetto all’esclusione
contraddittorietà, erroneità e irragionevolezza per grave illecito professionale ex artt. 95 e 98
della ridetta valutazione (Cons. Stato, sez. VI, 29 del Codice, il corretto punto di caduta tra il nuovo
novembre 2022, n. 10483). principio guida della fiducia, che porta a valorizzare
l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici
Detto ciò, di particolare rilievo è l’affermazione del e afferma una regola chiara: ogni stazione
Collegio secondo cui la valutazione di inaffidabilità appaltante ha la responsabilità delle gare e
di un operatore economico si colora di particolare deve svolgerle non solo rispettando la legalità
pregnanza nella vigenza del nuovo Codice dei formale, ma tenendo sempre presente che ogni
Contratti. Infatti, sotto il profilo semantico, il gara è funzionale a realizzare un’opera pubblica
concetto stesso di “affidabilità” si predica riguardo (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più
a qualcuno che sia meritevole di “fiducia”, rispondente agli interessi della collettività.
riflettendosi questo aspetto, perciò, sotto il profilo
giuridico, nella lettura e interpretazione dell’art. Trattasi quindi di un principio che amplia
98 del Codice alla luce del generale «Principio i poteri valutativi e la discrezionalità della
della fiducia», introdotto all’art. 2 del Codice, con p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il
particolare riferimento al comma 2, ove si dispone miglior risultato possibile”, e la circostanza per
che “il principio della fiducia favorisce e valorizza cui “tale “fiducia”, tuttavia, non può tradursi nella
l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono
pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni l’interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali,
e alle scelte per l’acquisizione e l’esecuzione delle invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo
prestazioni secondo il principio del risultato”. miglior soddisfacimento” (cfr. TAR Sicilia, Catania,
sez. III, 12 dicembre 2023, n. 3738).
Secondo il TAR Sardegna, in coerenza con la
funzione interpretativa del principio in parola Il Collegio ha ritenuto di non ravvisare alcuna
– sancita dall’art. 4 del Codice secondo cui “le contraddittorietà estrinseca nell’operato della
disposizioni del codice si interpretano e si applicano S.A., essendo, ai fini della disposta esclusione,
in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” -, ne ininfluente la mancata cancellazione delle ricorrenti
esce rafforzata l’autonomia decisionale dell’ente dal sistema di qualificazioni interno e l’avvenuta
in relazione all’esercizio del potere di esclusione aggiudicazione di lavori simili (se non addirittura
dell’operatore economico per inaffidabilità, profilo identici) a quelli oggetto di causa.
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