Page 31 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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Il Punto Mediappalti
difatti proprio in ragione della comune struttura di Tale orientamento è stato però superato dalla
impresa che caratterizza il consorzio stabile. giurisprudenza più recente, che ha ampliato la
portata del principio del «cumulo alla rinfusa»
A seguito delle modifiche del d.l. n. 32 del 2019, muovendo dall’art. 225, comma 13, del nuovo
c.d. decreto sblocca – cantieri, la possibilità di Codice che ha fornito l’interpretazione autentica
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qualificazione cumulativa nell’ambito dei consorzi dell’art. 47 del d.lgs. 50/2016 .
stabili è stata però limitata in via giurisprudenziale ai
requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature La disposizione in parola ha confermato, infatti,
e mezzi dell’opera e all’organico medio annuo che il «cumulo alla rinfusa» va inteso senza limiti,
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(Consiglio di stato, sentenza n. 7360 del 2022) . ossia in maniera generalizzata: un consorzio
stabile può ben partecipare ad una gara di appalto
Al di fuori di tali presupposti, avrebbe dovuto dichiarando, per soddisfare i requisiti economico-
applicarsi la regola generale che impone a ciascun finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal
concorrente la dimostrazione del possesso dei disciplinare di gara, di avvalersi dei requisiti di
requisiti e delle capacità di qualificazione. partecipazione delle consorziate non designate
per l’esecuzione del contratto, grazie al predetto
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meccanismo del «cumulo alla rinfusa» .
Grazie al principio del cumulo alla
rinfusa il consorzio stabile può Il nuovo Codice all’art. 67, comma 2, conferma
la possibilità di ricorso al «cumulo alla rinfusa»,
soddisfare i requisiti economico- ampliandone la portata; nel rimettere ad un futuro
finanziari e tecnico-organizzativi di regolamento la disciplina della qualificazione
gara dichiarando di avvalersi dei degli operatori economici, si prevede difatti per i
requisiti di partecipazione delle consorzi stabili che:
consorziate a prescindere dal fatto
che le stesse siano designate o a) per gli appalti di servizi e forniture, i
requisiti di capacità tecnica e finanziaria
meno in gara per l’esecuzione del sono computati cumulativamente in capo al
contratto di appalto. consorzio ancorché posseduti dalle singole
imprese consorziate;
5. Il c.d. decreto sblocca – cantieri ha riformulato l’art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, stabilendo
che «I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le
prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorzi indicati in sede di gara senza che ciò costituisca
subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori,
ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27 octies
sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio e ai singoli consorziati che
eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma
2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto».
6. V. Cons. Stato, sez. V, 22/12/2023 n. 1106; sez. III, 9/10/2023, n. 8767; sez. V, 29/9/2023, n. 8592,
n. 6.
7. Ai sensi dell’art. 225 comma 13 cit. «Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpretano nel senso che, in
via transitoria, relativamente ai consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c), del medesimo codice, ai
fini della partecipazione alle gare e dell’esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall’articolo
36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo
n. 163 del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L’articolo 47, comma 2- bis, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e
forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti dal bando di gara per l’affidamento
di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo
ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara”.».
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