Page 31 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               difatti proprio in ragione della comune struttura di   Tale  orientamento  è  stato  però  superato  dalla
               impresa che caratterizza il consorzio stabile.  giurisprudenza  più  recente,  che  ha  ampliato  la
                                                               portata  del  principio  del  «cumulo  alla  rinfusa»
               A seguito delle modifiche del d.l. n. 32 del 2019,   muovendo dall’art. 225, comma 13, del nuovo
               c.d.  decreto  sblocca – cantieri, la possibilità  di   Codice  che  ha  fornito  l’interpretazione  autentica
                                                                                         6
               qualificazione cumulativa nell’ambito dei consorzi   dell’art. 47 del d.lgs. 50/2016 .
               stabili è stata però limitata in via giurisprudenziale ai
               requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature   La  disposizione  in  parola  ha  confermato,  infatti,
               e mezzi  dell’opera  e all’organico  medio annuo   che il «cumulo alla rinfusa» va inteso senza limiti,
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               (Consiglio di stato, sentenza n. 7360 del 2022) .  ossia in maniera generalizzata: un consorzio
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               Al  di  fuori  di  tali  presupposti,  avrebbe  dovuto   dichiarando, per soddisfare i requisiti economico-
               applicarsi la regola generale che impone a ciascun   finanziari  e  tecnico-organizzativi  richiesti  dal
               concorrente  la dimostrazione del possesso  dei   disciplinare  di  gara,  di  avvalersi  dei  requisiti  di
               requisiti e delle capacità di qualificazione.   partecipazione delle consorziate non designate
                                                               per l’esecuzione del contratto, grazie al predetto
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                                                               meccanismo del «cumulo alla rinfusa» .
                  Grazie al principio del cumulo alla
                   rinfusa il consorzio stabile può            Il  nuovo  Codice  all’art.  67,  comma  2,  conferma
                                                               la possibilità di ricorso al «cumulo alla rinfusa»,
                  soddisfare i requisiti economico-            ampliandone la portata; nel rimettere ad un futuro
                 finanziari e tecnico-organizzativi di         regolamento  la  disciplina  della  qualificazione
                  gara dichiarando di avvalersi dei            degli operatori economici, si prevede difatti per i
                   requisiti di partecipazione delle           consorzi stabili che:
                 consorziate a prescindere dal fatto
                   che le stesse siano designate o              a)  per  gli  appalti  di  servizi  e  forniture,  i
                                                                   requisiti  di  capacità  tecnica  e  finanziaria
                  meno in gara per l’esecuzione del                sono computati cumulativamente in capo al
                         contratto di appalto.                     consorzio  ancorché  posseduti dalle  singole
                                                                   imprese consorziate;








               5. Il c.d. decreto sblocca – cantieri ha riformulato l’art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, stabilendo
               che «I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le
               prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorzi indicati in sede di gara senza che ciò costituisca
               subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori,
               ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27 octies
               sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio e ai singoli consorziati che
               eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma
               2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto».
               6. V. Cons. Stato, sez. V, 22/12/2023 n. 1106; sez. III, 9/10/2023, n. 8767; sez. V, 29/9/2023, n. 8592,
               n. 6.
               7. Ai sensi dell’art. 225 comma 13 cit. «Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del
               codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpretano nel senso che, in
               via transitoria, relativamente ai consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c), del medesimo codice, ai
               fini della partecipazione alle gare e dell’esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall’articolo
               36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo
               n. 163 del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del
               Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L’articolo 47, comma 2- bis, del codice dei contratti
               pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e
               forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti dal bando di gara per l’affidamento
               di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo
               ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara”.».

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