Page 34 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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Mediappalti Il Punto
Con l’entrata in vigore del nuovo codice, difatti, dei direttori tecnici che ricoprivano l’incarico per
è sorto il dubbio in ordine alla permanenza del imprese iscritte all’Albo nazionale costruzioni.
divieto di cui all’articolo 36, comma 5, del decreto
legislativo n. 163/2006 (transitoriamente vigente In particolare, era consentito a tali soggetti di
sino al 30 luglio 2023), che impediva alla medesima mantenere l’incarico ricoperto anche in difetto dei
impresa di partecipare a più di un consorzio stabile. requisiti di idoneità professionale più stringenti
Ciò, stante la mancata riproduzione di detta introdotti dagli stessi Regolamenti.
previsione nel nuovo codice e considerato che
l’articolo 255 del decreto legislativo 36/2023 L’articolo 84, comma 12-bis, del precedente codice
prevede l’ultravigenza del solo comma 7 D.lgs. 50/2016, introdotto in sede di correttivo,
dell’articolo 36, attinente alla qualificazione dei aveva riproposto la medesima deroga, confermando
consorzi stabili. la permanenza del previgente regime.
A tal proposito, l’ANAC osserva che la partecipazione Vista la mancata riproposizione della deroga in
a un consorzio stabile presuppone l’intenzione parola, l’ANAC chiarisce che nel vigore del nuovo
delle imprese consorziate di operare stabilmente Codice anche i direttori tecnici che ricoprivano
in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici l’incarico antecedentemente all’entrata in vigore
per un periodo di tempo non inferiore a cinque del decreto del Presidente della Repubblica n.
anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 34/2000 devono essere in possesso dei prescritti
impresa. requisiti di idoneità professionale.
Appare quindi difficile concepire che tale vincolo Le nuove disposizioni si applicano ai contratti
possa essere istituito in favore di più entità, senza sottoscritti a decorrere dall’entrata in vigore del
che ciò ne pregiudichi l’effettività. Codice per il rilascio di una nuova attestazione di
qualificazione o per il suo rinnovo.
Inoltre, una tale apertura avrebbe l’effetto di
svilire proprio l’elemento della stabilità che La verifica triennale e le variazioni minime delle
contraddistingue questa tipologia di consorzi, attestazioni in corso di validità dovranno essere
finendo per assimilare gli stessi ad altre tipologie svolte in applicazione delle disposizioni vigenti al
di aggregazioni caratterizzate, invece, dalla momento della sottoscrizione del contratto per il
temporaneità del vincolo. rilascio dell’attestazione originaria.
Occorre considerare, altresì, che le risorse
messe a disposizione del consorzio possono
essere contestualmente utilizzate dalle imprese
consorziate anche per partecipare alle gare in
forma singola.
Se a ciò si aggiungesse la possibilità, per le
consorziate, di partecipare stabilmente a più di
un consorzio, ne deriverebbe un aumento delle
occasioni di contemporanea spendita dei medesimi
requisiti di partecipazione e di qualificazione da
parte di più soggetti, con grave pregiudizio per
l’effettiva capacità esecutiva.
L’ANAC si pronuncia inoltre sulla permanenza o
meno della deroga che consentiva ai direttori
tecnici delle imprese qualificate di conservare
l’incarico presso la medesima impresa pur non
essendo in possesso dei requisiti previsti.
Il D.P.R. n. 34/2000 e il D.P.R. n. 207/2010
prevedevano difatti una deroga in materia di
dimostrazione dei requisiti professionali in favore
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