Page 34 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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               Con  l’entrata  in  vigore  del  nuovo  codice,  difatti,   dei direttori  tecnici che  ricoprivano  l’incarico  per
               è  sorto  il  dubbio  in  ordine  alla  permanenza  del   imprese iscritte all’Albo nazionale costruzioni.
               divieto di cui all’articolo 36, comma 5, del decreto
               legislativo n. 163/2006 (transitoriamente vigente   In particolare,  era consentito a  tali soggetti di
               sino al 30 luglio 2023), che impediva alla medesima   mantenere l’incarico ricoperto anche in difetto dei
               impresa di partecipare a più di un consorzio stabile.  requisiti  di  idoneità  professionale  più  stringenti
               Ciò,  stante  la  mancata  riproduzione  di  detta   introdotti dagli stessi Regolamenti.
               previsione  nel  nuovo  codice e  considerato  che
               l’articolo  255  del  decreto  legislativo  36/2023   L’articolo 84, comma 12-bis, del precedente codice
               prevede  l’ultravigenza  del  solo  comma  7    D.lgs.  50/2016,  introdotto  in  sede  di  correttivo,
               dell’articolo  36,  attinente  alla  qualificazione  dei   aveva riproposto la medesima deroga, confermando
               consorzi stabili.                               la permanenza del previgente regime.

               A tal proposito, l’ANAC osserva che la partecipazione   Vista  la mancata  riproposizione della deroga  in
               a  un consorzio stabile presuppone  l’intenzione   parola, l’ANAC chiarisce che nel vigore del nuovo
               delle imprese  consorziate  di operare  stabilmente   Codice anche  i direttori tecnici  che  ricoprivano
               in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici   l’incarico  antecedentemente  all’entrata  in  vigore
               per  un  periodo  di  tempo  non  inferiore  a  cinque   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
               anni, istituendo a tal fine una comune struttura di   34/2000 devono essere in possesso dei prescritti
               impresa.                                        requisiti di idoneità professionale.

               Appare  quindi  difficile  concepire  che  tale  vincolo   Le  nuove  disposizioni  si applicano  ai  contratti
               possa essere istituito in favore di più entità, senza   sottoscritti a  decorrere  dall’entrata  in vigore  del
               che ciò ne pregiudichi l’effettività.           Codice per il rilascio di una nuova attestazione di
                                                               qualificazione o per il suo rinnovo.
               Inoltre,  una  tale  apertura  avrebbe  l’effetto  di
               svilire proprio l’elemento  della stabilità che   La  verifica  triennale  e  le  variazioni  minime  delle
               contraddistingue  questa  tipologia  di  consorzi,   attestazioni  in corso  di validità dovranno  essere
               finendo per assimilare gli stessi ad altre tipologie   svolte in applicazione delle disposizioni vigenti al
               di aggregazioni caratterizzate,  invece,  dalla   momento  della sottoscrizione del contratto  per  il
               temporaneità del vincolo.                       rilascio dell’attestazione originaria.

               Occorre  considerare,  altresì,  che  le  risorse
               messe  a  disposizione del  consorzio  possono
               essere  contestualmente  utilizzate dalle  imprese
               consorziate  anche  per  partecipare  alle gare  in
               forma singola.

               Se  a  ciò  si  aggiungesse  la  possibilità,  per  le
               consorziate,  di  partecipare  stabilmente  a  più  di
               un  consorzio,  ne  deriverebbe  un  aumento  delle
               occasioni di contemporanea spendita dei medesimi
               requisiti  di  partecipazione  e  di  qualificazione  da
               parte  di  più  soggetti,  con  grave  pregiudizio  per
               l’effettiva capacità esecutiva.

               L’ANAC  si pronuncia  inoltre sulla permanenza  o
               meno  della deroga  che  consentiva  ai  direttori
               tecnici  delle  imprese  qualificate  di  conservare
               l’incarico presso  la medesima  impresa  pur  non
               essendo in possesso dei requisiti previsti.

               Il  D.P.R.  n.  34/2000  e  il  D.P.R.  n.  207/2010
               prevedevano  difatti  una  deroga  in  materia  di
               dimostrazione dei requisiti professionali in favore

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