Page 27 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Del  resto,  secondo  il Collegio,  la  precedente   Proprio il perseguimento di tale interesse pubblico
               risoluzione del contratto  che  ha  interessato  le   costituisce il “risultato” cui deve tendere l’appalto,
               ricorrenti  ha  riguardato  i medesimi  lavori  e  il   rappresentando,  come  previsto  dall’art.  1  del
               medesimo  ambito  territoriale,  ponendosi  perciò   predetto d.lgs. 36 del 2023, il “criterio prioritario
               tale  risoluzione  quale  antecedente  logico  che  ha   per l’esercizio del potere discrezionale”. Il risultato
               dato origine alla nuova procedura negoziata, nella   che  l’amministrazione  deve  perseguire,  invero,
               quale le ricorrenti sono state escluse.         deve essere “virtuoso”, risultando tale quello che
                                                               possa  portare  a diminuire i costi di un servizio
                                                               assicurando  allo stesso  tempo l’accrescimento
                                                               della qualità e della produttività.
                 Ciò che va valutato è la consistenza          La  discrezionalità dell’amministrazione,  avuto
                      della motivazione sottesa                riguardo  al  principio  guida  della  fiducia,  è  in
                 all’esercizio del potere escludente.          conclusione  particolarmente  pregnante,  ferme
                                                               restando   le   declinazioni   specifiche   dettate
                                                               dall’articolo  98,  disposizione  che  circoscrive  le
                                                               fattispecie  rilevanti  di  illecito  professionale,  i
                                                               mezzi di prova adeguati e gli oneri motivazionali,
               Da  ciò  l’idoneità  della  risoluzione  a  incidere   con  richiamo  agli  elementi  specifici,  cui  è  tenuta
               sull’affidabilità  dell’impresa  (art.  98,  comma   l’amministrazione, oltre che ai principi generali di
               6),  ravvisandosi  una  situazione  fattuale  che,   logicità e congruità.
               ragionevolmente, ha portato la stazione appaltante
               ad escludere di affidare il nuovo medesimo appalto,
               rispetto  al  precedente  interrottosi  per  effetto
               della risoluzione, al medesimo appaltatore nei cui      Il principio della fiducia
               confronti tale risoluzione era stata dichiarata.     amplia i poteri valutativi e la
                                                                 discrezionalità della p.a., in chiave

                   4. Considerazioni conclusive                 di funzionalizzazione verso il miglior
                                                                  risultato possibile, senza tuttavia
               Il  nuovo  impianto  codicistico adottato  in  materia   tradursi nella legittimazione di
               con il d.lgs. n. 36 del 2023 erge, tra i suoi capisaldi,   scelte discrezionali che tradiscono
               il c.d. principio della fiducia, introdotto dall’art. 2   l’interesse pubblico sotteso ad una
               del nuovo Codice con il preciso fine di valorizzare
               l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con   gara, le quali, invece, dovrebbero
               particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte   in ogni caso tendere al suo miglior
               per  l’acquisizione  e  l’esecuzione  delle  prestazioni   soddisfacimento.
               oggetto di gara.

               Tale  super principio  o  principio-guida,  come
               confermato  anche  dalla  pronuncia  in  esame,   In tale contesto, il sindacato consentito al giudice
               amplia i poteri valutativi e la discrezionalità   amministrativo  non  concerne  la  condivisibilità
               della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il   o meno  del giudizio  discrezionale espresso
               miglior risultato possibile e delimita – con maggior   dall’amministrazione,  bensì si incentra  sulla
               forza  rispetto  al  passato  –  il  perimetro  della   relativa  motivazione,  e segnatamente  sulla sua
               discrezionalità amministrativa sottoposta al vaglio   idoneità  a  sorreggere  la  determinazione  finale,
               dell’Autorità giurisdizionale.                  sotto il profilo della ragionevolezza e della idoneità
                                                               delle  argomentazioni  esposte  dalla  S.A.  (Cons.
               Ogni stazione appaltante ha invero la responsabilità   Stato, Sez. V, 7 febbraio 2022, n. 845).
               delle gare  e deve svolgerle non  solo rispettando
               la legalità formale, ma tenendo sempre presente
               che  ogni  gara  è  funzionale  a  realizzare  un’opera
               pubblica  (o  ad  acquisire  servizi  e  forniture)
               nel  modo  più  rispondente  agli  interessi  della
               collettività.

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