Page 27 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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Il Punto Mediappalti
Del resto, secondo il Collegio, la precedente Proprio il perseguimento di tale interesse pubblico
risoluzione del contratto che ha interessato le costituisce il “risultato” cui deve tendere l’appalto,
ricorrenti ha riguardato i medesimi lavori e il rappresentando, come previsto dall’art. 1 del
medesimo ambito territoriale, ponendosi perciò predetto d.lgs. 36 del 2023, il “criterio prioritario
tale risoluzione quale antecedente logico che ha per l’esercizio del potere discrezionale”. Il risultato
dato origine alla nuova procedura negoziata, nella che l’amministrazione deve perseguire, invero,
quale le ricorrenti sono state escluse. deve essere “virtuoso”, risultando tale quello che
possa portare a diminuire i costi di un servizio
assicurando allo stesso tempo l’accrescimento
della qualità e della produttività.
Ciò che va valutato è la consistenza La discrezionalità dell’amministrazione, avuto
della motivazione sottesa riguardo al principio guida della fiducia, è in
all’esercizio del potere escludente. conclusione particolarmente pregnante, ferme
restando le declinazioni specifiche dettate
dall’articolo 98, disposizione che circoscrive le
fattispecie rilevanti di illecito professionale, i
mezzi di prova adeguati e gli oneri motivazionali,
Da ciò l’idoneità della risoluzione a incidere con richiamo agli elementi specifici, cui è tenuta
sull’affidabilità dell’impresa (art. 98, comma l’amministrazione, oltre che ai principi generali di
6), ravvisandosi una situazione fattuale che, logicità e congruità.
ragionevolmente, ha portato la stazione appaltante
ad escludere di affidare il nuovo medesimo appalto,
rispetto al precedente interrottosi per effetto
della risoluzione, al medesimo appaltatore nei cui Il principio della fiducia
confronti tale risoluzione era stata dichiarata. amplia i poteri valutativi e la
discrezionalità della p.a., in chiave
4. Considerazioni conclusive di funzionalizzazione verso il miglior
risultato possibile, senza tuttavia
Il nuovo impianto codicistico adottato in materia tradursi nella legittimazione di
con il d.lgs. n. 36 del 2023 erge, tra i suoi capisaldi, scelte discrezionali che tradiscono
il c.d. principio della fiducia, introdotto dall’art. 2 l’interesse pubblico sotteso ad una
del nuovo Codice con il preciso fine di valorizzare
l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con gara, le quali, invece, dovrebbero
particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte in ogni caso tendere al suo miglior
per l’acquisizione e l’esecuzione delle prestazioni soddisfacimento.
oggetto di gara.
Tale super principio o principio-guida, come
confermato anche dalla pronuncia in esame, In tale contesto, il sindacato consentito al giudice
amplia i poteri valutativi e la discrezionalità amministrativo non concerne la condivisibilità
della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il o meno del giudizio discrezionale espresso
miglior risultato possibile e delimita – con maggior dall’amministrazione, bensì si incentra sulla
forza rispetto al passato – il perimetro della relativa motivazione, e segnatamente sulla sua
discrezionalità amministrativa sottoposta al vaglio idoneità a sorreggere la determinazione finale,
dell’Autorità giurisdizionale. sotto il profilo della ragionevolezza e della idoneità
delle argomentazioni esposte dalla S.A. (Cons.
Ogni stazione appaltante ha invero la responsabilità Stato, Sez. V, 7 febbraio 2022, n. 845).
delle gare e deve svolgerle non solo rispettando
la legalità formale, ma tenendo sempre presente
che ogni gara è funzionale a realizzare un’opera
pubblica (o ad acquisire servizi e forniture)
nel modo più rispondente agli interessi della
collettività.
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