Page 30 - MediAppalti, Anno XIV - N. 2
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               Di conseguenza  il  consorzio stabile si presenta   Tale elemento concorre a distinguere nettamente
               nella gara come un operatore economico unitario   il  consorzio stabile dal consorzio ordinario  di
               anche se la gara è suddivisa in lotti, e, per ciascun   concorrenti, previsto dall’art. 65 comma 2 lett. f)
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               lotto, sono indicate imprese esecutrici diverse .  del Codice.
               Proprio  in  ragione  della  struttura  di  questa   Quest’ultimo   è   piuttosto   simile   ad   un
               particolare forma di partecipazione, il Consiglio di   raggruppamento temporaneo di imprese (che può
               Stato,  in  adunanza  plenaria,  con  la  pronuncia  n.   comprendere  anche  gli  stessi consorzi stabili  al
               5/2021, ha affermato che «I partecipanti in questo   proprio interno) e ha apposita disciplina nell’articolo
               caso danno infatti vita ad una stabile struttura di   2602  del  codice  civile  oppure  nell’articolo  2615-
               impresa  collettiva,  la  quale,  oltre  a  presentare   ter del codice civile qualora costituito in forma di
               una  propria  soggettività  giuridica  con  autonomia   società consortile.
               anche  patrimoniale,  rimane  distinta  e  autonoma
               rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è   L’alterità che connota il consorzio stabile rispetto
               strutturata, quale azienda consortile, per eseguire,   ai  propri  componenti  (e  che  vale  a  differenziarli
               anche in proprio (ossia senza l’ausilio necessario   sia  rispetto  ai  raggruppamenti temporanei  che
               delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le   ai  consorzi  ordinari)  trova  indiretta  conferma nel
               prestazioni affidate a mezzo del contratto».    fatto della possibilità, a determinate condizioni, di
                                                               una partecipazione congiunta alla medesima gara.

                                                               In  altri  termini,  i consorzi ordinari  nascono  e
                                                               cessano (al pari delle associazioni temporanee di
                  «Il consorzio stabile si basa su un          imprese)  in  vista  di  un’unica  operazione,  mentre
                 patto consortile di tipo stabile, che         il  consorzio  stabile  è  costituito  in  funzione  di  un
                   instaura tra le parti un rapporto           numero potenzialmente illimitato di operazioni.
                  di durata, con causa mutualistica,
                 avente ad oggetto la collaborazione              2. Il principio del «cumulo alla rinfusa»
                     tra i consorziati ai fini della
                  partecipazione a gare pubbliche.»            Muovendo  dalle caratteristiche  di unicità  e

                                                               autonomia del consorzio stabile, la giurisprudenza
                                                               ha enucleato il principio del «cumulo alla rinfusa»,
                                                               che  consente  allo  stesso  di giovarsi,  senza
                                                               necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti
               L’elemento  distintivo  di  questa  particolare  figura   di  idoneità  tecnica  e  finanziaria  delle  consorziate
               è  ravvisato  dal  Consiglio  di  Stato  nell’«elemento   stesse  (Consiglio  di  Stato,  Ad.  Plen.  18  marzo
               teleologico», ossia nella sua astratta idoneità come   2021, n. 5).
               autonoma struttura di impresa, ferma restando la
               facoltà per il consorzio di eseguire le prestazioni,   L’ammissibilità del cumulo alla rinfusa per la prova
               nei limiti consentiti, attraverso le consorziate.   dei  requisiti  di  qualificazione  si  giustificherebbe






               4. Sul punto il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante stabilire se una procedura di gara suddivisa in lotti
               sia qualificabile come gara unica ovvero come più gare per quanti sono i lotti, per essere il bando un atto
               ad oggetto plurimo che dà luogo a distinte procedure. Invero, quel che conta è che il consorzio partecipa
               alla procedura di gara come operatore economico unitario: per cui, alternativamente, o vi è ammesso,
               e,  dunque,  la  sua  offerta  può  legittimamente  essere  scrutinata  per  diversi  lotti,  oppure  è  escluso,  ma
               dall’intera procedura, non solamente da uno dei lotti. La tesi per la quale possa essere escluso da un lotto,
               ma rimanere in gara per gli altri, farebbe del consorzio stabile non più un operatore economico unitario
               ma moltiplicabile in ragione delle consorziate indicate per l’esecuzione del singolo lotto dell’appalto: il che
               sarebbe in contrasto con il principio – che si ricava indirettamente dall’art. 47, comma 7, del Codice dei
               contratti pubblici, che vieta alle consorziate indicate per l’esecuzione di partecipare in maniera autonoma
               alla stessa procedura di gara – che impone agli operatori economici di partecipare ad una procedura di gara
               in un’unica forma.

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