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Mediappalti Il Punto
Di conseguenza il consorzio stabile si presenta Tale elemento concorre a distinguere nettamente
nella gara come un operatore economico unitario il consorzio stabile dal consorzio ordinario di
anche se la gara è suddivisa in lotti, e, per ciascun concorrenti, previsto dall’art. 65 comma 2 lett. f)
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lotto, sono indicate imprese esecutrici diverse . del Codice.
Proprio in ragione della struttura di questa Quest’ultimo è piuttosto simile ad un
particolare forma di partecipazione, il Consiglio di raggruppamento temporaneo di imprese (che può
Stato, in adunanza plenaria, con la pronuncia n. comprendere anche gli stessi consorzi stabili al
5/2021, ha affermato che «I partecipanti in questo proprio interno) e ha apposita disciplina nell’articolo
caso danno infatti vita ad una stabile struttura di 2602 del codice civile oppure nell’articolo 2615-
impresa collettiva, la quale, oltre a presentare ter del codice civile qualora costituito in forma di
una propria soggettività giuridica con autonomia società consortile.
anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma
rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è L’alterità che connota il consorzio stabile rispetto
strutturata, quale azienda consortile, per eseguire, ai propri componenti (e che vale a differenziarli
anche in proprio (ossia senza l’ausilio necessario sia rispetto ai raggruppamenti temporanei che
delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le ai consorzi ordinari) trova indiretta conferma nel
prestazioni affidate a mezzo del contratto». fatto della possibilità, a determinate condizioni, di
una partecipazione congiunta alla medesima gara.
In altri termini, i consorzi ordinari nascono e
cessano (al pari delle associazioni temporanee di
«Il consorzio stabile si basa su un imprese) in vista di un’unica operazione, mentre
patto consortile di tipo stabile, che il consorzio stabile è costituito in funzione di un
instaura tra le parti un rapporto numero potenzialmente illimitato di operazioni.
di durata, con causa mutualistica,
avente ad oggetto la collaborazione 2. Il principio del «cumulo alla rinfusa»
tra i consorziati ai fini della
partecipazione a gare pubbliche.» Muovendo dalle caratteristiche di unicità e
autonomia del consorzio stabile, la giurisprudenza
ha enucleato il principio del «cumulo alla rinfusa»,
che consente allo stesso di giovarsi, senza
necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti
L’elemento distintivo di questa particolare figura di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate
è ravvisato dal Consiglio di Stato nell’«elemento stesse (Consiglio di Stato, Ad. Plen. 18 marzo
teleologico», ossia nella sua astratta idoneità come 2021, n. 5).
autonoma struttura di impresa, ferma restando la
facoltà per il consorzio di eseguire le prestazioni, L’ammissibilità del cumulo alla rinfusa per la prova
nei limiti consentiti, attraverso le consorziate. dei requisiti di qualificazione si giustificherebbe
4. Sul punto il Consiglio di Stato ha ritenuto irrilevante stabilire se una procedura di gara suddivisa in lotti
sia qualificabile come gara unica ovvero come più gare per quanti sono i lotti, per essere il bando un atto
ad oggetto plurimo che dà luogo a distinte procedure. Invero, quel che conta è che il consorzio partecipa
alla procedura di gara come operatore economico unitario: per cui, alternativamente, o vi è ammesso,
e, dunque, la sua offerta può legittimamente essere scrutinata per diversi lotti, oppure è escluso, ma
dall’intera procedura, non solamente da uno dei lotti. La tesi per la quale possa essere escluso da un lotto,
ma rimanere in gara per gli altri, farebbe del consorzio stabile non più un operatore economico unitario
ma moltiplicabile in ragione delle consorziate indicate per l’esecuzione del singolo lotto dell’appalto: il che
sarebbe in contrasto con il principio – che si ricava indirettamente dall’art. 47, comma 7, del Codice dei
contratti pubblici, che vieta alle consorziate indicate per l’esecuzione di partecipare in maniera autonoma
alla stessa procedura di gara – che impone agli operatori economici di partecipare ad una procedura di gara
in un’unica forma.
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