Page 63 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






               TAR Lombardia Milano, Sez. I, 30/1/2025, n. 329

               Il quinto d’obbligo e la proroga tecnica vanno computati ai fini della stima del valore complessivo
               dell’appalto


               “L’art.  14,  comma  4  del  D.lgs.  n.  36/2023  stabilisce  espressamente  che:  “Il  calcolo  dell’importo
               stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al
               netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante.

               Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
               o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”.

               Il calcolo dell’importo stimato, peraltro, deve essere raccordato con la disciplina delle ‘opzioni e rinnovi’
               racchiusa nell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 (la quale ha introdotto sostanziali novità sugli istituti
               del quinto d’obbligo e della proroga tecnica). ... tanto il quinto d’obbligo quanto la proroga tecnica
               estendono il perimetro delle obbligazioni contrattuali previste dall’appalto o in senso “quantitativo”
               (quinto d’obbligo) o in senso dell’“estensione temporale” (proroga tecnica), sicché, ad avviso del
               Collegio,  sorge  il  complesso  onere  in  capo  alla  S.A.  di  specifica  previsione  degli  stessi  nella  lex
               specialis, di conseguente quantificazione del loro valore economico e, infine, di inclusione dei relativi
               importi nel complesso valore contrattuale stimato dalla S.A. ai sensi dell’art. 14, comma 4 del D.lgs.
               n. 36/2023 (come peraltro previsto dal bando tipo ANAC n. 1/2023).”





               Consiglio di Stato, Sez. V, 23/1/2025, n. 486

               Le  offerte  che si discostano dai costi medi indicati nelle  tabelle ministeriali  sono  da  considerarsi
               inammissibili “qualora la discordanza sia considerevole ed ingiustificata” “mentre eventuali riduzioni
               del costo del lavoro non potrebbero mai portare al di sotto dei valori minimi di trattamento salariale,
               come tali inderogabili e non soggetti a variazioni in peius”

               “[…] il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
               politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
               organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi,
               delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
               aree territoriali”.


               Va comunque chiarito che le tabelle ministeriali individuano il costo medio orario del lavoro, mentre
               la previsione di inderogabilità di cui all’art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce solo al
               trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

               Ne consegue che eventuali scostamenti “significativi” rispetto al valore indicato nelle tabelle devono
               essere  puntualmente  giustificati  e  documentati  (ex  pluribus,  Cons.  Stato,  V,  16  settembre  2024,
               n. 7603), non valendo a tal fine affermazioni meramente generiche (ex multis Cons. Stato, IV, 12
               marzo 2009, n. 1451), ferma restando la possibilità di considerare anormalmente basse le offerte
               che si discostino dai costi medi indicati nelle citate tabelle “qualora la discordanza sia considerevole
               ed ingiustificata” (Cons. Stato, V, 22 novembre 2022, n. 10272), mentre eventuali riduzioni del costo
               del lavoro non potrebbero mai portare al di sotto dei valori minimi di trattamento salariale, come tali
               inderogabili e non soggetti a variazioni in peius.”




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