Page 63 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Pareri & Sentenze Mediappalti
TAR Lombardia Milano, Sez. I, 30/1/2025, n. 329
Il quinto d’obbligo e la proroga tecnica vanno computati ai fini della stima del valore complessivo
dell’appalto
“L’art. 14, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce espressamente che: “Il calcolo dell’importo
stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al
netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante.
Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”.
Il calcolo dell’importo stimato, peraltro, deve essere raccordato con la disciplina delle ‘opzioni e rinnovi’
racchiusa nell’art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 (la quale ha introdotto sostanziali novità sugli istituti
del quinto d’obbligo e della proroga tecnica). ... tanto il quinto d’obbligo quanto la proroga tecnica
estendono il perimetro delle obbligazioni contrattuali previste dall’appalto o in senso “quantitativo”
(quinto d’obbligo) o in senso dell’“estensione temporale” (proroga tecnica), sicché, ad avviso del
Collegio, sorge il complesso onere in capo alla S.A. di specifica previsione degli stessi nella lex
specialis, di conseguente quantificazione del loro valore economico e, infine, di inclusione dei relativi
importi nel complesso valore contrattuale stimato dalla S.A. ai sensi dell’art. 14, comma 4 del D.lgs.
n. 36/2023 (come peraltro previsto dal bando tipo ANAC n. 1/2023).”
Consiglio di Stato, Sez. V, 23/1/2025, n. 486
Le offerte che si discostano dai costi medi indicati nelle tabelle ministeriali sono da considerarsi
inammissibili “qualora la discordanza sia considerevole ed ingiustificata” “mentre eventuali riduzioni
del costo del lavoro non potrebbero mai portare al di sotto dei valori minimi di trattamento salariale,
come tali inderogabili e non soggetti a variazioni in peius”
“[…] il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti
aree territoriali”.
Va comunque chiarito che le tabelle ministeriali individuano il costo medio orario del lavoro, mentre
la previsione di inderogabilità di cui all’art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce solo al
trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Ne consegue che eventuali scostamenti “significativi” rispetto al valore indicato nelle tabelle devono
essere puntualmente giustificati e documentati (ex pluribus, Cons. Stato, V, 16 settembre 2024,
n. 7603), non valendo a tal fine affermazioni meramente generiche (ex multis Cons. Stato, IV, 12
marzo 2009, n. 1451), ferma restando la possibilità di considerare anormalmente basse le offerte
che si discostino dai costi medi indicati nelle citate tabelle “qualora la discordanza sia considerevole
ed ingiustificata” (Cons. Stato, V, 22 novembre 2022, n. 10272), mentre eventuali riduzioni del costo
del lavoro non potrebbero mai portare al di sotto dei valori minimi di trattamento salariale, come tali
inderogabili e non soggetti a variazioni in peius.”
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