Page 66 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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               Autorità Nazionale Anticorruzione

               Parere di precontenzioso n. 491 del 29 ottobre 2024
               UPREC-PRE 0273-2024-S


               “Il divieto di ribasso dei costi del personale non va considerato in senso assoluto e inderogabile. In
               sede di verifica dell’anomalia, l’operatore economico eventualmente chiamato a fornire le proprie
               giustificazioni  può  dimostrare  che  il  ribasso  complessivo  dell’importo  deriva  da  una  più  efficiente
               organizzazione aziendale”

               “I Pareri Anac n.  510  dell’8 novembre  2023,  n.  528  del 15  novembre  2023  che,  nel richiamare
               la relazione al Bando-tipo n. 1 (“Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente
               economica  dell’offerta,  è  stato  ritenuto  più  agevole  applicare  il  ribasso  ad  un  importo  totale
               comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso.

               Eventuali  riduzioni  del  costo  della  manodopera  proposto  dall’operatore  nell’offerta  saranno,  poi,
               oggetto di verifica”), sottolineano che “il ribasso contenuto nell’offerta si calcola su tutto l’importo a
               base di gara, ma può anche riverberarsi sul costo della manodopera; infatti, il divieto di ribasso dei
               costi del personale non va considerato in senso assoluto e inderogabile.

               In sede di verifica dell’anomalia, l’operatore economico eventualmente chiamato a fornire le proprie
               giustificazioni,  motiverà  il  ribasso  con  la  dimostrazione  di  poter  fruire,  per  esempio,  di  sgravi
               contributivi o di aver pianificato una migliore allocazione delle risorse che comporti risparmi di spesa,
               sempre nel rispetto dei minimi retributivi previsti dalla legge […].

               Pertanto, la nuova norma va letta alla luce di un inquadramento sistematico, tale per cui la stazione
               appaltante indica nel bando di gara un importo unico comprensivo dei costi stimati della manodopera,
               l’operatore economico presenta l’offerta con il relativo ribasso, avendo cura di non ribassare i costi
               della manodopera a meno che il ribasso su questi ultimi non sia riferibile ad una sua più efficiente
               organizzazione aziendale, fermo restando l’indicazione separata dei medesimi (art. 91, comma 5,
               D.lgs. n. 36/2023) e il rispetto dei minimi inderogabili stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi
               (art.110 co.5 lett. d) D.lgs.36/2023).

               Ciò in perfetta armonia con la necessità di assicurare all’imprenditore la sua libera iniziativa economica
               (art. 41 Cost.) (Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665)”; come evidenziato dall’Autorità (Pareri
               n. 424 del 26 maggio 2021; n. 1180 del 19 dicembre 2018; n. 488 del 3 maggio 2017) e dalla
               giurisprudenza, la ratio del sub procedimento di verifica dell’anomalia è quella di accertare la serietà,
               la  sostenibilità  e  la  sostanziale  affidabilità  della  proposta  contrattuale  in  maniera  da  evitare  che
               l’appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità
               dell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento.

               La  valutazione,  ad opera  della stazione appaltante,  ha  natura  globale e sintetica e costituisce
               espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all’amministrazione, sindacabile solo in
               caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale, che rendano palese l’inattendibilità complessiva
               dell’offerta (ex multis Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1655; 31 maggio 2019, n. 3672; 3
               aprile 2018, n. 2051; 12 marzo 2018, n. 1541); RITENUTO che, nel caso di specie, la contestazione
               di  difformità  del  costo  della  manodopera  dichiarato  all’interno  dei  giustificativi  rispetto  a  quanto
               dichiarato in offerta non è fondata in quanto risulta basata su un calcolo errato.

               Inoltre,  alla  luce  dei  principi  sopra  richiamati,  che  comunque  non  escludono  che  possa  essere
               giustificato anche un ribasso del costo della manodopera grazie alla propria organizzazione aziendale,

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