Page 62 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
TAR Campania, Sez. III, 04/02/2025, n. 909
La procedimentalizzazione dell’affidamento diretto (mediante acquisizione di una pluralità di preventivi
o la richiesta del possesso, in capo agli operatori, di requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale) non lo trasforma in una procedura di gara
“... giova osservare che nelle procedure di affidamento diretto, il d.Lgs. n. 36/2023 prevede che
la scelta dell’operatore “anche nel caso di previo interpello di più operatori economici” è “operata
discrezionalmente dalla stazione appaltante” (art. 3, allegato I.1), fermo restando l’obbligo di
motivarne le ragioni (art. 17, c. 2).
Essa sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia
manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei
fatti. L’art. 50, c. 1, lett. b), d.Lgs. n. 36/2023 consente l’affidamento diretto dei servizi e forniture,
di importo inferiore a 140.000 euro, “anche senza” consultazione di più operatori economici e l’art.
3, allegato I.1 del codice dei contratti prevede espressamente la facoltà per la stazione appaltante di
interpellare più operatori.
Come già affermato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, “la mera procedimentalizzazione
dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri
per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni
contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della
procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non
siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza
dei prodotti offerti alle proprie esigenze” (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 15.01.2024, n. 503; Sez. IV,
23.04.2021 n. 3287; in termini, TAR Venezia, Sez. I, 13.06.2022 n. 981; TAR Basilicata, Sez. I,
11.02.2022 n. 108; TAR Marche, Sez. I, 07.06.2021 n. 468).
Inoltre, la giurisprudenza ha anche puntualizzato che non trasforma l’affidamento diretto in una
procedura di gara neppure la richiesta del possesso, in capo agli operatori, di requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale che è, anzi, conforme a quanto previsto all’art. 17,
c. 2, d.Lgs. n. 36/2023, in forza del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre
“individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di
carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale” (T.A.R. Lazio, sez. seconda bis, 11 novembre 2024, sent. 19840; T.A.R. Lombardia,
sez. IV., 11 giugno 2024, sent. 1778).”
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