Page 62 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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               Pareri &                     PARERI

               Sentenze                       E SEN
                                                TENZE



















               TAR Campania, Sez. III, 04/02/2025, n. 909

               La procedimentalizzazione dell’affidamento diretto (mediante acquisizione di una pluralità di preventivi
               o la richiesta del possesso, in capo agli operatori, di requisiti di capacità economico-finanziaria e
               tecnico-professionale) non lo trasforma in una procedura di gara


               “... giova osservare che nelle procedure di affidamento diretto, il d.Lgs. n. 36/2023 prevede che
               la scelta dell’operatore “anche nel caso di previo interpello di più operatori economici” è “operata
               discrezionalmente  dalla  stazione  appaltante”  (art.  3,  allegato  I.1),  fermo  restando  l’obbligo  di
               motivarne le ragioni (art. 17, c. 2).

               Essa  sfugge,  pertanto,  al  sindacato  di  legittimità  del  giudice  amministrativo,  salvo  che  non  sia
               manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei
               fatti. L’art. 50, c. 1, lett. b), d.Lgs. n. 36/2023 consente l’affidamento diretto dei servizi e forniture,
               di importo inferiore a 140.000 euro, “anche senza” consultazione di più operatori economici e l’art.
               3, allegato I.1 del codice dei contratti prevede espressamente la facoltà per la stazione appaltante di
               interpellare più operatori.

               Come già affermato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, “la mera procedimentalizzazione
               dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri
               per  la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che,  peraltro, corrisponde  alle previsioni
               contenute  nelle  Linee  Guida  n.  4  per  tutti  gli  affidamenti  diretti;  cfr.  il  par.  4.1.2  sull’avvio  della
               procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non
               siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza
               dei prodotti offerti alle proprie esigenze” (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 15.01.2024, n. 503; Sez. IV,
               23.04.2021 n. 3287; in termini, TAR Venezia, Sez. I, 13.06.2022 n. 981; TAR Basilicata, Sez. I,
               11.02.2022 n. 108; TAR Marche, Sez. I, 07.06.2021 n. 468).


               Inoltre,  la  giurisprudenza  ha  anche  puntualizzato  che  non  trasforma  l’affidamento  diretto  in  una
               procedura di gara neppure la richiesta del possesso, in capo agli operatori, di requisiti di capacità
               economico-finanziaria e tecnico-professionale che è, anzi, conforme a quanto previsto all’art. 17,
               c. 2, d.Lgs. n. 36/2023, in forza del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre
               “individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di
               carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-
               professionale” (T.A.R. Lazio, sez. seconda bis, 11 novembre 2024, sent. 19840; T.A.R. Lombardia,
               sez. IV., 11 giugno 2024, sent. 1778).”

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