Page 64 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Consiglio di Stato, Sez. V, 10/1/2025, n. 146
Differenze tra concessioni e appalti di servizi
“Secondo la consolidata giurisprudenza anche di questa Sezione “alla stregua della disciplina di
matrice eurounitaria, la concessione di servizi è il contratto che presenta le stesse caratteristiche di un
appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste
unicamente nel diritto di gestire i servizi e di sfruttare economicamente il servizio od in tale diritto
accompagnato da un prezzo; la distinzione attiene dunque alla struttura del rapporto, che nell’appalto
di servizi intercorre tra due soggetti, essendo la prestazione a favore dell’amministrazione, mentre
nella concessione di servizi pubblici intercorre tra tre soggetti, nel senso che la prestazione è diretta
agli utenti (Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n. 13)” (Cons. Stato, V, n. 2348 del 2020).”
TAR Lazio Roma, Sez. II, 9/1/2025, n. 397
“qualora la formulazione della relazione tecnica (ossia della relativa offerta) sia ritenuta “ambigua”
o non meglio specificata, la stazione appaltante deve (ndr. FARE) ricorso al c.d. “soccorso
procedimentale” il quale si applica proprio per chiarire il contenuto e la volontà effettiva dell’offerta
tecnica e di quella economica”
“ ... il Consiglio di Stato con la sentenza del 31/07/2024, n. 6875 ha affermato che, qualora la
formulazione della relazione tecnica (ossia della relativa offerta) sia ritenuta “ambigua” o non meglio
specificata, la stazione appaltante deve ricorso al c.d. “soccorso procedimentale” il quale si applica
proprio per chiarire il contenuto e la volontà effettiva dell’offerta tecnica e di quella economica.
Secondo tale orientamento giurisprudenziale, si tratterebbe di un’ipotesi di soccorso istruttorio in
senso stretto (art. 101, D. Lgs 36/2023, comma 3), che - recuperando gli spazi già progressivamente
riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale - abilita la stazione
appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta
tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva
volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad
esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente
correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica.”
TAR Toscana, Sez. III, 17/12/2024, n. 1505
Deve ritenersi significativa la modifica della lex specialis che abbia per oggetto la diversa indicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro, pertanto suscettibile di proroga per la presentazione delle
offerte
“… l’art. 92 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce, al comma 1, che «[l]e stazioni appaltanti, fermi quelli
minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande
di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla
preparazione delle offerte» e, al comma 2, che «[i] termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura
adeguata e proporzionale: (…) b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara»;
ii) come sopra evidenziato, la sostituzione del disciplinare di gara originariamente pubblicato con la
versione del 17.04.2024, contenente la diversa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
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