Page 64 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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               Consiglio di Stato, Sez. V, 10/1/2025, n. 146

               Differenze tra concessioni e appalti di servizi

               “Secondo  la  consolidata  giurisprudenza  anche  di  questa  Sezione  “alla  stregua  della  disciplina  di
               matrice eurounitaria, la concessione di servizi è il contratto che presenta le stesse caratteristiche di un
               appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste
               unicamente nel diritto di gestire i servizi e di sfruttare economicamente il servizio od in tale diritto
               accompagnato da un prezzo; la distinzione attiene dunque alla struttura del rapporto, che nell’appalto
               di servizi intercorre tra due soggetti, essendo la prestazione a favore dell’amministrazione, mentre
               nella concessione di servizi pubblici intercorre tra tre soggetti, nel senso che la prestazione è diretta
               agli utenti (Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n. 13)” (Cons. Stato, V, n. 2348 del 2020).”




               TAR Lazio Roma, Sez. II, 9/1/2025, n. 397

               “qualora la formulazione della relazione tecnica (ossia della relativa offerta) sia ritenuta “ambigua”
               o  non  meglio  specificata,  la  stazione  appaltante  deve  (ndr.  FARE)  ricorso  al  c.d.  “soccorso
               procedimentale” il quale si applica proprio per chiarire il contenuto e la volontà effettiva dell’offerta
               tecnica e di quella economica”

               “  ...  il  Consiglio  di  Stato  con  la  sentenza  del  31/07/2024,  n.  6875  ha  affermato  che,  qualora  la
               formulazione della relazione tecnica (ossia della relativa offerta) sia ritenuta “ambigua” o non meglio
               specificata, la stazione appaltante deve ricorso al c.d. “soccorso procedimentale” il quale si applica
               proprio per chiarire il contenuto e la volontà effettiva dell’offerta tecnica e di quella economica.


               Secondo tale orientamento giurisprudenziale, si tratterebbe di un’ipotesi di soccorso istruttorio in
               senso stretto (art. 101, D. Lgs 36/2023, comma 3), che - recuperando gli spazi già progressivamente
               riconosciuti  dalla  giurisprudenza  alle  forme  di  soccorso  c.d.  procedimentale  -  abilita  la  stazione
               appaltante  (o  l’ente  concedente)  a  sollecitare  chiarimenti  o  spiegazioni  sui  contenuti  dell’offerta
               tecnica e/o dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva
               volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad
               esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente
               correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica.”




               TAR Toscana, Sez. III, 17/12/2024, n. 1505


               Deve ritenersi significativa la modifica della lex specialis che abbia per oggetto la diversa indicazione
               del contratto collettivo nazionale di lavoro, pertanto suscettibile di proroga per la presentazione delle
               offerte

               “… l’art. 92 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce, al comma 1, che «[l]e stazioni appaltanti, fermi quelli
               minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande
               di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla
               preparazione delle offerte» e, al comma 2, che «[i] termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura
               adeguata e proporzionale: (…) b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara»;
               ii) come sopra evidenziato, la sostituzione del disciplinare di gara originariamente pubblicato con la
               versione del 17.04.2024, contenente la diversa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

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