Page 59 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               essere  correlata  ad un’analisi  di impatto    enunciata, “prevenzione e riduzione dei rischi”,
               completa e  realistica, in particolare  sotto il   nonché́ nella “risoluzione delle controversie che
               profilo costi/benefici di cui al momento non vi   possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo”.
               sarebbe traccia.
                                                               In altri termini  non  potendo  sostituire il
               Al  di là  delle  osservazioni riguardanti  la  più   contratto o integrarne i contenuti, cosa che di
               efficace  collocazione  di  alcune  previsioni   fatto la legge espressamente prevede, l’accordo
               nell’allegato  piuttosto  che  nel  codice,  ciò  che   di collaborazione  viene  oggettivamente  ad
               determinerebbe   l’oggettiva   complessità̀   e   estendere  gli impegni a  carico  delle parti,  al
               conseguente inevitabile onerosità̀ di elaborazione   punto  da  aumentare  “la  superficie”  di  attrito
               e  gestione  dell’accordo  di collaborazione,  le   degli interessi contrapposti ed  enunciati  in
               obiezioni del Consiglio di Stato muovono dalla   forma di generici principi ed obiettivi.
               forte  incertezza  rilevata  in  ordine  alla  sua
               adeguatezza nell’apportare un quid migliorativo   L’esito  delle norme  che  si intende  introdurre,
               nella gestione esecutiva dei contratti, passando   finisce   per   condurre,   si   potrebbe   dire
               per  l’evidenziazione,  al contrario,  del rischio   inevitabilmente,  ad  ulteriori  ragioni  di
               di  un  notevole  appesantimento  degli oneri  e   controversia  tra  le parti,  come comprova
               degli  adempimenti  gravanti  sulle  parti  fino  a   l’articolo 3,  comma  9,  dell’allegato  II.6-bis,
               prefigurare  una  potenzialità̀  quasi  connaturale   laddove prevede lo scioglimento dell’accordo (tra
               nel determinare l’aumento dei rischi di fenomeni   l’altro) “per cause imputabili ad una grave e non
               di opaca collusione ... all’estremo di aspetti sia   giustificata violazione degli impegni concordati
               concussivi che corruttivi.                      ad  opera  delle parti aderenti”  non  senza  un
                                                               certo  effetto  paradossale,  poiché́  questa
               In  particolare  la prima  critica  riguarda  la non   ulteriore  materia  di  potenziale  conflitto  tra  le
               utilità dell’accordo  di collaborazione,  posta   parti, sanzionata con l’estinzione del rapporto,
               la  ritenuta  indeterminatezza  dei  contenuti   potrebbe,  in astratto,  essere  perfettamente
               aggiuntivi  e  funzionali  rispetto  all’interesse   compatibile con  un’esatta  esecuzione  delle
               perseguito dalle parti, che nelle valutazioni del   prestazioni  del  contratto  principale  e  con  il
               Consiglio è già fortemente tipizzato e disciplinato   rispetto integrale dei contenuti obbligatori (ex
               dalla normativa vigente, anche e specialmente   lege) dello stesso.
               in  funzione  esecutiva,  con  una  pluralità̀  di
               previsioni  aventi  (nella loro proiezione  sul   Quanto  al  fatto,  infine,  che  l’accordo  di
               piano negoziale) carattere di norme imperative   collaborazione possa  determinare  l’aumento
               che  (pre-)determinano,  in modo tipicamente    del  rischio  di  fenomeni  di  opaca  collusione
               dettagliato,  i contenuti,  le  prestazioni  e  gli   tra  pubblico  e  privato,  fino  all’estremo  di
               obblighi principali e complementari incombenti   comportamenti concussivi e corruttivi, tali rischi
               sulle parti.                                    derivano,  secondo  il Consiglio di Stato,  dal
                                                               fatto  di  includere  nell’accordo  una  pluralità  di
               Di  più;  oltre  che  inutile  si  tratterebbe  di  un   soggetti sul fronte della committenza pubblica
               intervento  legislativo  addirittura  dannoso.  Lo
               strumento contrattuale proposto sembra infatti
               avere addirittura l’attitudine ad aggravare l’area
               degli oneri e degli adempimenti gestionali della        Le critiche del Consiglio
               fase  esecutiva, oltretutto duplicando, nei suoi        di Stato: inadeguatezza
               stessi contenuti “tipizzati”, istituti e meccanismi        nel miglioramento
               (a  loro  volta  sicuramente  espressione  del       dell’esecuzione dei contratti,
               principio collaborativo tra le parti) già̀ regolati
               in forma  auto-applicativa nel Codice; e                rischio di appesantirne
               tutto  ciò̀,  senza  trovare  alcun  bilanciamento       oneri e procedure e di
               concretamente percepibile ed evidente, in base       favorire fenomeni distorsivi.
               all’ordito normativo, neppure nella, meramente

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