Page 59 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Il Punto Mediappalti
essere correlata ad un’analisi di impatto enunciata, “prevenzione e riduzione dei rischi”,
completa e realistica, in particolare sotto il nonché́ nella “risoluzione delle controversie che
profilo costi/benefici di cui al momento non vi possono insorgere nell’esecuzione dell’accordo”.
sarebbe traccia.
In altri termini non potendo sostituire il
Al di là delle osservazioni riguardanti la più contratto o integrarne i contenuti, cosa che di
efficace collocazione di alcune previsioni fatto la legge espressamente prevede, l’accordo
nell’allegato piuttosto che nel codice, ciò che di collaborazione viene oggettivamente ad
determinerebbe l’oggettiva complessità̀ e estendere gli impegni a carico delle parti, al
conseguente inevitabile onerosità̀ di elaborazione punto da aumentare “la superficie” di attrito
e gestione dell’accordo di collaborazione, le degli interessi contrapposti ed enunciati in
obiezioni del Consiglio di Stato muovono dalla forma di generici principi ed obiettivi.
forte incertezza rilevata in ordine alla sua
adeguatezza nell’apportare un quid migliorativo L’esito delle norme che si intende introdurre,
nella gestione esecutiva dei contratti, passando finisce per condurre, si potrebbe dire
per l’evidenziazione, al contrario, del rischio inevitabilmente, ad ulteriori ragioni di
di un notevole appesantimento degli oneri e controversia tra le parti, come comprova
degli adempimenti gravanti sulle parti fino a l’articolo 3, comma 9, dell’allegato II.6-bis,
prefigurare una potenzialità̀ quasi connaturale laddove prevede lo scioglimento dell’accordo (tra
nel determinare l’aumento dei rischi di fenomeni l’altro) “per cause imputabili ad una grave e non
di opaca collusione ... all’estremo di aspetti sia giustificata violazione degli impegni concordati
concussivi che corruttivi. ad opera delle parti aderenti” non senza un
certo effetto paradossale, poiché́ questa
In particolare la prima critica riguarda la non ulteriore materia di potenziale conflitto tra le
utilità dell’accordo di collaborazione, posta parti, sanzionata con l’estinzione del rapporto,
la ritenuta indeterminatezza dei contenuti potrebbe, in astratto, essere perfettamente
aggiuntivi e funzionali rispetto all’interesse compatibile con un’esatta esecuzione delle
perseguito dalle parti, che nelle valutazioni del prestazioni del contratto principale e con il
Consiglio è già fortemente tipizzato e disciplinato rispetto integrale dei contenuti obbligatori (ex
dalla normativa vigente, anche e specialmente lege) dello stesso.
in funzione esecutiva, con una pluralità̀ di
previsioni aventi (nella loro proiezione sul Quanto al fatto, infine, che l’accordo di
piano negoziale) carattere di norme imperative collaborazione possa determinare l’aumento
che (pre-)determinano, in modo tipicamente del rischio di fenomeni di opaca collusione
dettagliato, i contenuti, le prestazioni e gli tra pubblico e privato, fino all’estremo di
obblighi principali e complementari incombenti comportamenti concussivi e corruttivi, tali rischi
sulle parti. derivano, secondo il Consiglio di Stato, dal
fatto di includere nell’accordo una pluralità di
Di più; oltre che inutile si tratterebbe di un soggetti sul fronte della committenza pubblica
intervento legislativo addirittura dannoso. Lo
strumento contrattuale proposto sembra infatti
avere addirittura l’attitudine ad aggravare l’area
degli oneri e degli adempimenti gestionali della Le critiche del Consiglio
fase esecutiva, oltretutto duplicando, nei suoi di Stato: inadeguatezza
stessi contenuti “tipizzati”, istituti e meccanismi nel miglioramento
(a loro volta sicuramente espressione del dell’esecuzione dei contratti,
principio collaborativo tra le parti) già̀ regolati
in forma auto-applicativa nel Codice; e rischio di appesantirne
tutto ciò̀, senza trovare alcun bilanciamento oneri e procedure e di
concretamente percepibile ed evidente, in base favorire fenomeni distorsivi.
all’ordito normativo, neppure nella, meramente
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