Page 68 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Mediappalti Pareri & Sentenze
12 dello stesso articolo dispone che la stazione appaltante non può prevedere ulteriori requisiti di
partecipazione, salvo la richiesta di specifici impegni sociali ovvero il possesso di requisiti previsti
da leggi speciali; la formulazione del comma 12, quindi, non lascia spazio a interpretazioni che
consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione
diversi da quelli indicati dall’art. 100 (fatte salve le eccezioni sopra richiamate).
In un cambio di prospettiva rispetto all’impostazione dei precedenti codici, la disposizione
appare quindi finalizzata a limitare la discrezionalità della stazione nella fissazione dei requisiti di
partecipazione anche per le gare di servizi e forniture, a favore di un sistema in cui i soli requisiti
utilizzabili per selezionare i concorrenti sono quelli stabiliti dal legislatore.”
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