Page 68 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Mediappalti                                                                     Pareri & Sentenze






               12 dello stesso articolo dispone che la stazione appaltante non può prevedere ulteriori requisiti di
               partecipazione, salvo la richiesta di specifici impegni sociali ovvero il possesso di requisiti previsti
               da leggi speciali; la formulazione del comma 12, quindi, non lascia spazio a interpretazioni che
               consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione
               diversi da quelli indicati dall’art. 100 (fatte salve le eccezioni sopra richiamate).


               In  un  cambio  di  prospettiva  rispetto  all’impostazione  dei  precedenti  codici,  la  disposizione
               appare quindi finalizzata a limitare la discrezionalità della stazione nella fissazione dei requisiti di
               partecipazione anche per le gare di servizi e forniture, a favore di un sistema in cui i soli requisiti
               utilizzabili per selezionare i concorrenti sono quelli stabiliti dal legislatore.”




































































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