Page 67 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Pareri & Sentenze Mediappalti
occorre evidenziare che la stazione appaltante, con valutazione rientrante nella propria discrezionalità
tecnica, ha ritenuto plausibili, congrui e giustificati i prezzi proposti all’esito del subprocedimento di
congruità.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 503 del 6 novembre 2024
UPREC - PRE 0262 -2024-S
“Gli oneri della sicurezza da interferenza, stimati e quantificati dalla Stazione appaltante,
costituiscono un costo non ribassabile, in sede di offerta, dal concorrente e vanno tenuti distinti
dai costi della sicurezza aziendale, che ciascun operatore economico è tenuto a considerare nella
formulazione della propria offerta e ad indicare separatamente”
“l’art. 108, comma 9, del d.lgs 36/2023 stabilisce che “Nell’offerta economica l’operatore indica,
a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza
posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”; … RICHIAMATA la nota distinzione in materia
di gare pubbliche di appalto, tra gli oneri finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze,
adeguatamente quantificati dalla stazione appaltante, non ribassabili in quanto costi necessari
finalizzati alla massima tutela dell’integrità dei lavoratori, e gli oneri concernenti i costi specifici
connessi con l’attività delle imprese, che sono aperti al confronto concorrenziale e soggetti a
ribasso, e vanno indicati dai concorrenti nelle rispettive offerte affinché la stazione appaltante
possa valutarne la congruità (nel procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità
ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da appaltare;”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 505 del 6 novembre 2024
UPREC/PRE/0307/2024/S/PREC
“Nelle procedure dirette all’affidamento degli appalti di servizi e forniture, in disparte i requisiti di
idoneità professionale ed eventuali requisiti richiesti da leggi speciali, la Stazione appaltante può
richiedere esclusivamente i requisiti speciali del fatturato globale e dell’avvenuto svolgimento di
servizi analoghi, la cui specifica modulazione deve avvenire nel rispetto dei principi di attinenza e
proporzionalità con l’oggetto della gara”
“… l’art. 100 del D.lgs.36/2023 indica i requisiti speciali che la stazione appaltante può richiedere
all’operatore economico in relazione all’oggetto dell’appalto. In particolare, il comma 11 prevede
che, nelle more dell’adozione del regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
l’ANAC, per la qualificazione dell’operatore economico nelle procedure di appalto di servizi e
forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere, come requisito di capacità tecnica professionale,
di aver eseguito, nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura, contratti analoghi
a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati; mentre, come requisito della capacità
economica finanziaria, può essere richiesto un fatturato globale non superiore al doppio del valore
dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura; … il comma
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