Page 54 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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               essere  posto  in  essere  l’intervento  necessario
               a  porvi rimedio tale  termine,  tuttavia,  non
               potrà essere inferiore a cinque giorni ed in ogni
               caso  superiore  ai  dieci. Il soccorso  istruttorio,
               tuttavia, trova un limite riferibile alla natura dei
               vizi sanabili attraverso il suo esercizio.

               È  infatti  escluso  che  esso  possa  essere
               attivato  nel caso  in cui ci si trovi in presenza
               di  irregolarità,  omissioni  od  imperfezioni  che
               rendano   assolutamente   incerta  l’identità
               del  concorrente.  La  questione  decisa  con  la
               sentenza qui in commento riguarda l’attivazione
               del soccorso  istruttorio nel caso  in cui nella
               procedura di gara sia all’apparenza rilevabile un
               difetto di legittimazione.

               In  particolare,  si  tratta  di  accertare  se  possa
               essere ritenuto valido un sopralluogo effettuato
               da  parte  di un soggetto  privo di delega  da
               parte  dell’operatore  economico  che  intenda
               partecipare alla procedura di gara.

               I giudici del Consiglio di Stato escludono che tale
               vizio possa essere fatto rientrare tra quelli che
               non rendono attivabile il soccorso istruttorio.


               Infatti, come abbiamo visto la normativa esclude
               che esso possa essere attivato nel caso in cui
               ci si trovi in presenza di una imperfezione tale
               da rendere assolutamente incerta l’identità del
               concorrente fattispecie che non trova riscontro
               nel caso  esaminato  da  parte  dei giudici  del
               Consiglio di Stato e che ha portato alla emissione
               della sentenza qui in commento in quanto dalle
               caratteristiche  complessive della situazione
               era  comunque  possibile  evincere  l’identità  del
               soggetto  che  avrebbe  dovuto sottoscrivere  la
               delega.


               Si  tratta  anche  in  questo  caso  di  un  principio
               che  manifesta  un  certo  favore  per  l’operatore
               economico  consentendogli  di  ampliare  le
               possibilità di  candidarsi  nella  procedura  di
               selezione pubblica.











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