Page 40 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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               una  ricognizione  delle  aree  concedibili, ed   In primo grado, il  T.A.R.  Lazio, respingeva  il
               altre  no,  in attesa  dell’approvazione  delle   ricorso,  concludendo  che  ‘la  correttezza  della
               linee guida  ministeriali di regolamentazione   impostazione di Roma Capitale (per  la quale
               della materia,  creando  un’immane  ingiustizia   l’Amministrazione ben  può disapplicare una
               sociale  ed  economica  nel  tessuto  del  nostro   legge contrastante con il diritto europeo) risulta
               Paese.  Ancora,  conseguentemente,  non  è  non   corroborata  proprio dalle sentenze  nn.  17  e
               è  assurdo  ipotizzare,  come  peraltro  accaduto   18  del  2021  dell’Adunanza  Plenaria,  le  quali
               con  riferimento  alle  concessioni  demaniali   hanno  chiarito,  ben  oltre  il perimetro  della
               marittime, che talune amministrazioni decidano,   singola  fattispecie trattata,  che  le disposizioni
               nel  quadro  di  assoluta  incertezza  normativa,   sul  rinnovo  automatico  (in  quel  caso,  delle
               di prorogare  le concessioni in scadenza,       concessioni  marittime  con  finalità  turistico  –
               nell’attesa  dell’approvazione  delle linee  guida   ricreative) contrastano con l’art. 49 del TFUE e
               ministeriali  che  definiscano  come  procedere   con l’art. 12 della direttiva n. 123 del 2006’.
               all’aggiudicazione delle aree (!).
                                                               I concessionari,  soccombenti  in primo grado,
               In  questo  caso,  come  avvenuto  per  le      proponevano allora appello al Consiglio di Stato,
               concessioni demaniali  marittime,  interviene  la   lamentando, questa volta, ex multis l’erroneità
               giurisprudenza  a  fornire  alcuni  chiarimenti.  A   della decisione del giudice di prime  cure,  per
               tal proposito è il caso di analizzare la recente   aver  travisato  i  fatti  e  non  considerato  la  non
               sentenza  del Consiglio  di Stato,  Sez.  V,  19   applicabilità della direttiva Bolkestein’  al caso
               novembre 2024, n. 9266 .                        di specie.
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               La decisione trae origine dal ricorso promosso da   Il Consiglio di Stato rigetta per intero l’appello
               diversi lavoratori, concessionari dei posteggi a   proposto, seguendo un iter logico argomentativo
               rotazione nel territorio di Roma Capitale, avverso   utile ai fini della presente analisi e soprattutto, si
               la  determinazione  dirigenziale con  cui veniva   ritiene, di illuminante portata ermeneutica ai fini
               annullata  una  precedente  determinazione,     dell’evoluzione normativa  e giurisprudenziale
               a  loro  favorevole,  di  avvio  della  procedura   che seguirà nel prossimo futuro.
               per  il  rinnovo della concessione  di ‘posteggi  a   Secondo  i  giudici di  Palazzo  Spada,  in
               rotazione’ per l’esercizio del commercio su aree   particolare, la decisione del Comune di Roma di
               pubbliche, aventi la scadenza del 31 dicembre   disapplicare la normativa  nazionale in ragione
               2020.                                           dell’applicazione nel  nostro  ordinamento  dei
                                                               principi del sovraordinato  diritto dell’Unione
               I ricorrenti denunciavano, in particolare, l’agire   Europea,  è  da  ritenersi  legittima.  Infatti,
               dell’amministrazione  capitolina,  per  aver    la  Direttiva  Bolkestein  è  chiaramente  self
               disapplicato  la  normativa  nazionale,  la  quale,   executing,  poiché,  possiede  “un  livello di
               seppure contrastante con il diritto comunitario,   dettaglio  sufficiente  a  determinare  la  non
               avrebbe  dovuto  prevalere.  A  detta  dei      applicazione della disciplina  nazionale  e ad
               concessionari, peraltro, il settore del commercio   imporre, di conseguenza, una gara rispettosa dei
               su aree pubbliche non avrebbe neppure dovuto    principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità,
               considerarsi  rientrante  nell’ambito  applicativo   non  discriminazione,  mutuo  riconoscimento  e
               della Direttiva ‘Bolkestein’ .                  proporzionalità.”








               10. Per un’ulteriore analisi della sentenza in commento, si veda R. Felato, Commercio su aree pubbliche: il divieto di
               proroga automatica delle concessioni tra indergabilità del diritto unionale e disapplicazione della normativa domestica, in
               ItaliAppalti.it, 7 gennaio 2025.
               11. Corte di giustizia UE con la sentenza 30 gennaio 2018 (C- 360/15 e C- 31/16).

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