Page 37 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Il Punto Mediappalti
svolgimento dell’attività in forma itinerante. ancora oggi i tratti nell’attuale discussione
Seguirono poi rapide e numerose modifiche, concernente le modalità di rilascio e proroga di
sino ad arrivare, nel 1998, all’approvazione tali tipologie di concessioni.
della riforma cd. “Bersani”, decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, il quale rimetteva La disposizione, infatti, venne abrogata dall’art.
alle Regione il compito di disciplinare più 1, comma 686, lett. c), L. 30 dicembre 2018,
dettagliatamente la materia, lasciando, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019. In
tuttavia, inalterato il ruolo del Comune di particolare, il succitato intervento normativo
rilasciare le autorizzazioni per lo svolgimento del 2018, contestualmente, oltre ad abrogare
dell’attività. Venne, inoltre, ridotto a due, il la predetta previsione, introdusse il comma
numero di autorizzazioni per lo svolgimento 4-bis dell’art. 16 al decreto legislativo
dell’attività commerciale: una per ciascun 59/2010, prevedendo che le regole sulla
posteggio mercatale, l’altra per commercio in selezione concorrenziale degli operatori non si
forma itinerante. applicassero al commercio sulle aree pubbliche.
Tale esclusione, a sua volta, è stata abrogata
Nel 2010, con il decreto legislativo n. 59 si recentemente, dall’art. 11, comma 7, lett.
assiste per la prima volta alla sottoposizione a), L. 30 dicembre 2023, n. 214 (cd. Legge
della disciplina sul rilascio delle concessioni concorrenza per il 2022) (“Legge sulla
per lo svolgimento di attività commerciale su concorrenza”), a decorrere dal 31 dicembre
aree pubbliche alla direttiva 2006/123/CE cd. 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22,
Bolkestein , con conseguente obbligo per le comma 1, della medesima Legge concorrenza.
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amministrazioni di procedere all’assegnazione La materia non è stata poi nuovamente toccata
degli spazi pubblici tramite procedura ad dalla Legge 16 dicembre 2024 n. 193 (cd. Legge
evidenza pubblica. In particolare, l’art. 70, concorrenza per il 2023) .
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rubricato “Commercio al dettaglio sulle aree
pubbliche” prevedeva che, con intesa in sede
di Conferenza unificata, fossero “individuati, 2. Nuove modalità di assegnazione
senza discriminazioni basate sulla forma delle concessioni per il commercio
giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e su aree pubbliche: le criticità delle
il rinnovo della concessione dei posteggi per disposizioni introdotte dalla Legge
l’esercizio del commercio su aree pubbliche e sulla concorrenza.
le disposizioni transitorie da applicare, con le
decorrenze previste, anche alle concessioni La Legge sulla concorrenza ha abrogato le
in essere alla data di entrata in vigore del norme che escludevano l’attività di commercio
presente decreto ed a quelle prorogate durante su aree pubbliche dall’ambito di applicazione
il periodo intercorrente fino all’applicazione di della direttiva Blockestein.
tali disposizioni transitorie.”.
Nel dettaglio oggi l’art. 11 della Legge
La norma, invero, ebbe una storia travagliata, sulla concorrenza, rubricato “Modalità di
della quale se ne colgono in maniera evidente assegnazione delle concessioni per il commercio
6. Si veda, ex multis, sent. Corte Costituzionale n. 291 del 2012 che ha affermato come la disciplina del commercio su
aree pubbliche rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (cd.
“direttiva servizi”), escludendo procedure di rinnovo automatico.
7. Per quanto qui di interesse, è opportuno precisare che la legge non interviene sulla ordinaria disciplina prevista per
il rilascio di concessioni per lo svolgimento di attività commerciale su aree pubbliche, bensì, comunque, sulla disciplina
della concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per
l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata, sul cui approfondimento ci si soffermerà in separata
sede, viste le numerose riflessioni ed implicazioni che tale normativa suggerisce.
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