Page 38 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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               su aree pubbliche” prevede che le concessioni   in possesso dei requisiti prescritti, che fossero
               di posteggio per  l’esercizio del commercio  su   rimasti esclusi dai procedimenti di selezione
               aree  pubbliche  devono  essere  rilasciate,  per   previsti dalla  vigente  normativa  ovvero  che,
               una durata di dieci anni, sulla base di procedure   all’esito  dei procedimenti  stessi,  non  avessero
               selettive, nel rispetto dei princìpi di imparzialità,   conseguito la riassegnazione della concessione.
               non  discriminazione, parità  di trattamento,
               trasparenza  e pubblicità,  secondo  linee  guida   La  disposizione,  infatti,  è  stata  aspramente
               adottate dal Ministero delle imprese e del made   criticata,  poiché  si  lasciano  in  vigore  quelle
               in  Italy,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza   concessioni  che  sono  state  prorogate
               unificata.                                      esclusivamente  per  via di una  situazione
                                                               assolutamente imprevedibile ed eccezionale, in
               Le linee guida, invero, stante la loro importanza,   presenza della quale non era possibile procedere
               avrebbero  dovuto  essere  adottate  entro  tre   all’assegnazione per mezzo di una procedura ad
               mesi  dalla  data  di entrata  in  vigore  della   evidenza pubblica.
               legge, tuttavia, ancora non risultano allo stato
               approvate.                                      L’art. 11, comma 5 della Legge sulla concorrenza
                                                               prevede che i procedimenti di rinnovo dei titoli
               Alle  amministrazioni competenti,  il comma  3   concessori aventi scadenza entro il 31 dicembre
               dell’art.  11,  affida  il  compito  di  procedere  ad   2020,  non  già riassegnati,  e  che  alla data  di
               una  ricognizione annuale  delle aree  destinate   entrata in vigore delle Legge sulla concorrenza
               all’esercizio del commercio su aree pubbliche e,   non  sono  ancora  conclusi,  proseguono  e  si
               verificata la disponibilità di aree concedibili, ad   chiudono, entro sei mesi, secondo le modalità di
               indire procedure selettive con cadenza annuale   cui all’art. 181, Decreto-legge 19 maggio 2020,
               nel rispetto delle già menzionate linee guida.  n.  34.  Qualora,  invece,  l’amministrazione  non
               Sono,  invece,  fatte  salve  le  concessioni  in   concluda il procedimento nel termine predetto,
               essere,  non  ancora  scadute,  che  continuano   le concessioni si intendono comunque rinnovate,
               ad  avere  efficacia  fino  al  termine  previsto  nel   salva  rinuncia  dell’avente  titolo e  salvo  il
               relativo titolo. Con particolare riferimento a tale   potere di adottare determinazioni in autotutela
               tipologia  di  concessioni,  è  interessante  notare   ai  sensi  dell’articolo  21-nonies  della  legge
               che  la  norma  fa  riferimento  alle  concessioni   7  agosto  1990,  n.  241, in caso  di successivo
               già assegnate prima dell’entrata in vigore della   accertamento  dell’originaria  mancanza  dei
               legge e alle concessioni prorogate in attuazione   requisiti di onorabilità e professionalità e degli
               dei commi 4-bis e 4 ter dell’art. 181 del Decreto-  altri requisiti prescritti.
               legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
               Legge 17 luglio 2020, n. 77.                    Ad ogni modo, precisa il comma 6, le concessioni
                                                               non  interessate  dai  procedimenti  di rinnovo,
               La  previsione  è  peculiare  perché  fa  salve  le   descritte al comma 5, conservano la loro validità
               concessioni  prorogate  in attuazione  di una   sino  al  31  dicembre  2025  anche  in deroga  al
               disposizione “eccezionale” introdotta durante il   termine previsto nel titolo concessorio e ferma
               periodo emergenziale per via della pandemia da   restando l’eventuale maggiore durata prevista.
               Covid-19.                                       Le disposizioni appena citate, invero, presentano
                                                               non poche criticità.
               Infatti, il predetto comma 4-bis disponeva, a suo
               tempo, il rinnovo per la durata di dodici anni per   Non si comprende  la  ratio della scelta
               le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020,   legislativa  che,  così,  permette  il rinnovo  del
               mentre  il  comma  4-ter  prevedeva  la  facoltà   titolo concessorio  anche  in caso  di mancata
               delle Regioni di disporre che i comuni potessero   conclusione del procedimento a ciò preordinato
               assegnare,  su richiesta degli aventi titolo, in   (!).  Neppure  si  comprende  la  ragione  per
               via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio,   cui  i titoli  concessori  non  interessati  dai
               concessioni per  posteggi liberi, vacanti  o  di   procedimenti di rinnovo dovrebbero continuare
               nuova istituzione, ove necessario, agli operatori   a rimanere in piedi fino al 31 dicembre 2025,

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