Page 38 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Mediappalti Il Punto
su aree pubbliche” prevede che le concessioni in possesso dei requisiti prescritti, che fossero
di posteggio per l’esercizio del commercio su rimasti esclusi dai procedimenti di selezione
aree pubbliche devono essere rilasciate, per previsti dalla vigente normativa ovvero che,
una durata di dieci anni, sulla base di procedure all’esito dei procedimenti stessi, non avessero
selettive, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, conseguito la riassegnazione della concessione.
non discriminazione, parità di trattamento,
trasparenza e pubblicità, secondo linee guida La disposizione, infatti, è stata aspramente
adottate dal Ministero delle imprese e del made criticata, poiché si lasciano in vigore quelle
in Italy, previa intesa in sede di Conferenza concessioni che sono state prorogate
unificata. esclusivamente per via di una situazione
assolutamente imprevedibile ed eccezionale, in
Le linee guida, invero, stante la loro importanza, presenza della quale non era possibile procedere
avrebbero dovuto essere adottate entro tre all’assegnazione per mezzo di una procedura ad
mesi dalla data di entrata in vigore della evidenza pubblica.
legge, tuttavia, ancora non risultano allo stato
approvate. L’art. 11, comma 5 della Legge sulla concorrenza
prevede che i procedimenti di rinnovo dei titoli
Alle amministrazioni competenti, il comma 3 concessori aventi scadenza entro il 31 dicembre
dell’art. 11, affida il compito di procedere ad 2020, non già riassegnati, e che alla data di
una ricognizione annuale delle aree destinate entrata in vigore delle Legge sulla concorrenza
all’esercizio del commercio su aree pubbliche e, non sono ancora conclusi, proseguono e si
verificata la disponibilità di aree concedibili, ad chiudono, entro sei mesi, secondo le modalità di
indire procedure selettive con cadenza annuale cui all’art. 181, Decreto-legge 19 maggio 2020,
nel rispetto delle già menzionate linee guida. n. 34. Qualora, invece, l’amministrazione non
Sono, invece, fatte salve le concessioni in concluda il procedimento nel termine predetto,
essere, non ancora scadute, che continuano le concessioni si intendono comunque rinnovate,
ad avere efficacia fino al termine previsto nel salva rinuncia dell’avente titolo e salvo il
relativo titolo. Con particolare riferimento a tale potere di adottare determinazioni in autotutela
tipologia di concessioni, è interessante notare ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge
che la norma fa riferimento alle concessioni 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo
già assegnate prima dell’entrata in vigore della accertamento dell’originaria mancanza dei
legge e alle concessioni prorogate in attuazione requisiti di onorabilità e professionalità e degli
dei commi 4-bis e 4 ter dell’art. 181 del Decreto- altri requisiti prescritti.
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
Legge 17 luglio 2020, n. 77. Ad ogni modo, precisa il comma 6, le concessioni
non interessate dai procedimenti di rinnovo,
La previsione è peculiare perché fa salve le descritte al comma 5, conservano la loro validità
concessioni prorogate in attuazione di una sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al
disposizione “eccezionale” introdotta durante il termine previsto nel titolo concessorio e ferma
periodo emergenziale per via della pandemia da restando l’eventuale maggiore durata prevista.
Covid-19. Le disposizioni appena citate, invero, presentano
non poche criticità.
Infatti, il predetto comma 4-bis disponeva, a suo
tempo, il rinnovo per la durata di dodici anni per Non si comprende la ratio della scelta
le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020, legislativa che, così, permette il rinnovo del
mentre il comma 4-ter prevedeva la facoltà titolo concessorio anche in caso di mancata
delle Regioni di disporre che i comuni potessero conclusione del procedimento a ciò preordinato
assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in (!). Neppure si comprende la ragione per
via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, cui i titoli concessori non interessati dai
concessioni per posteggi liberi, vacanti o di procedimenti di rinnovo dovrebbero continuare
nuova istituzione, ove necessario, agli operatori a rimanere in piedi fino al 31 dicembre 2025,
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