Page 44 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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                   1. Il caso                                  Sempre il giudice di primo grado, chiariva
                                                               inoltre come non si ponesse alcuna “questione
               La  legittimità  delle  valutazioni  condotte   di  soccorso  istruttorio”,  considerato  che  la
               dalla   Commissione    giudicatrice  –    in    documentazione oggetto d’interesse era stata
               generale,  quale  organo  della  procedura  -  è   tempestivamente caricata dall’operatore nella
               stata oggetto di attenzione in una recente      piattaforma  di  gara;  ben  che  meno,  che  si
               pronuncia del Consiglio di Stato ; là dove il   ponesse  alcun  problema  circa  il  rispetto  del
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               giudice è stato chiamato a confrontarsi con     principio di segretezza delle offerte presentate
               un  caso  peculiare  che,  ai  fini  del  presente   o del divieto di commistione tra elementi
               commento, costituisce un’utile occasione per    ‘amministrativi’ ed elementi ‘tecnici’, valendo
               riflettere su principi consolidati che animano   – tale principio – per i diversi “rapport[i] fra
               questi temi.                                    l’offerta tecnica e quella economica”.

               La  vicenda  vedeva  coinvolti  una  Stazione   Proponeva appello contro la  sentenza lo
               Appaltante ed un raggruppamento d’imprese       stesso ricorrente, articolando nella sostanza
               –  secondo  graduato  –  nell’ambito  di  una   le stesse censure.
               procedura di gara per l’affidamento dei servizi
               di progettazione e gestione della strategia
               d’immagine  della  stessa  Amministrazione,        2. La legittimità dell’operato della
               per l’implementazione del branding ad essa             Commissione di gara, tra mancata
               relativo e per l’implementazione della sua             esclusione…
               attività di promozione turistica.
                                                               Sulla farsa riga di quanto sostenuto pure dal
               Nel dettaglio, il raggruppamento ricorreva      giudice di prima istanza, il Consiglio di Stato, nel
               avverso l’aggiudicazione e gli altri atti di    confrontarsi con le argomentazioni spese dal
               gara,  lamentando,  per  quanto  qui  rileva:   ricorrente, giunge alle medesime conclusioni
               i)   “l’omesso    inserimento    nell’offerta   contenute nel primo pronunciamento.
               tecnica dell’aggiudicataria dei  curricula dei
               professionisti coinvolti [nelle attività oggetto   E  così,  nel  confrontarsi  con  la  valutazione  di
               della  commessa],  con  [sua]  conseguente      illegittimità in ordine alla mancata esclusione
               necessaria esclusione” ;  ii)  “in ogni caso,   del primo graduato, i giudici di Palazzo Spada
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               l’erronea attribuzione dei punteggi della       esprimono,   preliminarmente,   un   chiaro
               commissione  per  il  corrispondente  criterio   intendimento  sulla  portata  della  clausola  del
               valutativo” .                                   disciplinare  di  gara  che  ‘sanzionava’  con  l’
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                                                               “esclusione”  ovvero  con  l’  “inammissibilità”
               Non accoglieva il ricorso il giudice di primae   la  mancata  produzione  dei  (più  volte  citati)
               curae,  evidenziando  come  l’aggiudicataria    curricula  tra  la  documentazione  dell’offerta
               avesse legittimamente inserito i  curricula     tecnica.
               richiesti  dalla  lex  di  gara  nella  c.d.  ‘busta
               amministrativa’,   con     contestuale,   e     Nel  caso  di  specie,  infatti,  in  considerazione
               legittima, indicazione dei soli nominativi      della  avvenuta   produzione   degli  stessi
               dei      professionisti    (eventualmente)      nell’ambito  della   sola   documentazione
               interessati  dalle  (future)  prestazioni  nella   contenuta nel FVOE, e tenuto conto – quindi
               documentazione delle c.d. ‘busta tecnica’.      – della  loro consultabilità,  il  giudice ha





               2. Cons. St., sez. V, 31.12.2024, n. 10557.
               3. Vd. Cons. St. n. 10557/2024, cit.
               4. Vd. Cons. St. n. 10557/2024, cit.

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