Page 44 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
P. 44
Mediappalti Il Punto
1. Il caso Sempre il giudice di primo grado, chiariva
inoltre come non si ponesse alcuna “questione
La legittimità delle valutazioni condotte di soccorso istruttorio”, considerato che la
dalla Commissione giudicatrice – in documentazione oggetto d’interesse era stata
generale, quale organo della procedura - è tempestivamente caricata dall’operatore nella
stata oggetto di attenzione in una recente piattaforma di gara; ben che meno, che si
pronuncia del Consiglio di Stato ; là dove il ponesse alcun problema circa il rispetto del
2
giudice è stato chiamato a confrontarsi con principio di segretezza delle offerte presentate
un caso peculiare che, ai fini del presente o del divieto di commistione tra elementi
commento, costituisce un’utile occasione per ‘amministrativi’ ed elementi ‘tecnici’, valendo
riflettere su principi consolidati che animano – tale principio – per i diversi “rapport[i] fra
questi temi. l’offerta tecnica e quella economica”.
La vicenda vedeva coinvolti una Stazione Proponeva appello contro la sentenza lo
Appaltante ed un raggruppamento d’imprese stesso ricorrente, articolando nella sostanza
– secondo graduato – nell’ambito di una le stesse censure.
procedura di gara per l’affidamento dei servizi
di progettazione e gestione della strategia
d’immagine della stessa Amministrazione, 2. La legittimità dell’operato della
per l’implementazione del branding ad essa Commissione di gara, tra mancata
relativo e per l’implementazione della sua esclusione…
attività di promozione turistica.
Sulla farsa riga di quanto sostenuto pure dal
Nel dettaglio, il raggruppamento ricorreva giudice di prima istanza, il Consiglio di Stato, nel
avverso l’aggiudicazione e gli altri atti di confrontarsi con le argomentazioni spese dal
gara, lamentando, per quanto qui rileva: ricorrente, giunge alle medesime conclusioni
i) “l’omesso inserimento nell’offerta contenute nel primo pronunciamento.
tecnica dell’aggiudicataria dei curricula dei
professionisti coinvolti [nelle attività oggetto E così, nel confrontarsi con la valutazione di
della commessa], con [sua] conseguente illegittimità in ordine alla mancata esclusione
necessaria esclusione” ; ii) “in ogni caso, del primo graduato, i giudici di Palazzo Spada
3
l’erronea attribuzione dei punteggi della esprimono, preliminarmente, un chiaro
commissione per il corrispondente criterio intendimento sulla portata della clausola del
valutativo” . disciplinare di gara che ‘sanzionava’ con l’
4
“esclusione” ovvero con l’ “inammissibilità”
Non accoglieva il ricorso il giudice di primae la mancata produzione dei (più volte citati)
curae, evidenziando come l’aggiudicataria curricula tra la documentazione dell’offerta
avesse legittimamente inserito i curricula tecnica.
richiesti dalla lex di gara nella c.d. ‘busta
amministrativa’, con contestuale, e Nel caso di specie, infatti, in considerazione
legittima, indicazione dei soli nominativi della avvenuta produzione degli stessi
dei professionisti (eventualmente) nell’ambito della sola documentazione
interessati dalle (future) prestazioni nella contenuta nel FVOE, e tenuto conto – quindi
documentazione delle c.d. ‘busta tecnica’. – della loro consultabilità, il giudice ha
2. Cons. St., sez. V, 31.12.2024, n. 10557.
3. Vd. Cons. St. n. 10557/2024, cit.
4. Vd. Cons. St. n. 10557/2024, cit.
44