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Mediappalti Il Punto
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1. Il procedimento di rilascio e rinnovo
1, comma 1, L. 14 novembre 2024, n. 166, delle concessioni per lo svolgimento
il quale, all’art. 1, rubricato “Disposizioni di attività commerciali su aree
urgenti in materia di concessioni demaniali pubbliche. Alcuni cenni storici della
marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico- disciplina .
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ricreative e sportive - Procedura di infrazione
n. 2020/4118” ha introdotto un’ultima proroga Il primo provvedimento di regolazione del
delle concessioni in essere fino al 30 settembre commercio ambulante su aree pubbliche in Italia
2027, con obbligo inderogabile, però, di indire risale al 1934, ed in particolare si rinviene nella
gare entro il 30 giugno dello stesso anno. Legge 5 febbraio 1934, n. 327 e regolamento
di attuazione, R.D. 29 dicembre 1939, n.
Peraltro, in presenza di ragioni oggettive, come 2255. Con la succitata Legge, per la prima
la pendenza di un contenzioso o «difficoltà volta, il Legislatore ha introdotto quali requisiti
oggettive legate all’espletamento della per lo svolgimento di tale peculiare attività
procedura stessa», la scadenza delle concessioni commerciale, l’obbligo di iscrizione in apposito
potrà essere posticipata fino al 31 marzo 2028. registro e il possesso di specifica licenza.
Successivamente, nel 1976 è stata approvata
Relativamente, invece, alle concessioni per il la Legge n. 398 che ha sostanzialmente
commercio su aree pubbliche, come si vedrà, parificato il commercio ambulante con le altre
il quadro normativo sembra avere ancora non forme di commercio, dettagliandone meglio le
pochi dubbi ed incertezze. caratteristiche e i procedimenti autorizzativi.
La rilevanza di un’analisi della suddetta disciplina Nel 1991, legge 29 marzo 1991, n. 112 (attuata
è evidente, per diversi motivi. con il regolamento di esecuzione di cui al D.M. 4
giugno 1993, n. 248) è tornati ad incidere sulla
Non solo per le primarie considerazioni normativa, adoperando, oltre a mere precisazioni
giuridiche che la materia introduce nel dibattito, terminologiche , anche modifiche sul profilo
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ma anche e soprattutto per i notevoli impatti che procedimentale autorizzatorio: vennero infatti
quotidianamente riproduce nei confronti degli introdotte tre diverse autorizzazioni, di tipo “A”,
operatori di settore, i quali devono elaborare “B” e “C”. La prima, rilasciata dal comune di
politiche di sviluppo e programmi economici residenza, riguardava l’attività da svolgersi in
di investimento senza, tuttavia, conoscere con un mercato di durata settimanale o per almeno
chiarezza quali saranno le sorti dei rispettivi atti cinque giorni la settimana.
concessori.
La seconda, rilasciata dalla Regione, consentiva
Le attività commerciali su aree pubbliche, ai soggetti in possesso dell’autorizzazione di tipo
poi, in particolare, rappresentano una realtà “A” di svolgere l’attività di vendita nei posteggi
consolidata e particolarmente presente del mercatali oggetto di concessione pluriennale.
nostro Paese dove si contano oltre 162.000 La terza ed ultima autorizzazione, di tipo “C”,
attività . sempre rilasciata dalla Regione, concerneva lo
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3. Dati riferibili al 2022 riportati da ANVA – Associazione nazionale commercio su aree pubbliche nel dossier “Commercio
su aree pubbliche: i mercati appesi a un filo”, consultabile al seguente link: https://www.confesercenti.it/wp-content/
uploads/2023/06/Anva-DEF.pdf.
4. Per un approfondimento del tema si veda il dossier ANVA, “Il commercio su aree pubbliche in Italia”, 27 maggio 2018,
consultabile al seguente link: https://www.confesercenti.it/wp-content/uploads/2018/07/IL-COMMERCIO-SU-AREE-
PUBBLICHE-IN-ITALIA.pdf.
5. Il commercio ambulante viene “denominato” come “commercio su aree pubbliche”.
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