Page 33 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Al  fine  di  arginare  il  più  possibile  la   È  evidente  che  siffatta  modifica,  ove  attuata,
               responsabilità  contabile,  è  allora  evidente   è  volta  a  introdurre  un  effetto  tombale  sulla
               l’interesse  dell’amministrazione  ad  attribuire   responsabilità  erariale  del soggetto  agente
               poteri  determinativi  al  CCT  in  luogo  di  quelli   estendendo l’operatività dell’esimente all’intero
               meramente  consultivi  propri  dei  pareri  ogni   procedimento  amministrativo  che  conduce
               qualvolta ciò risulti possibile.                all’emanazione dell’atto sottoposto a controllo di
                                                               legittimità e non limitatamente a quest’ultimo.
               Alle   specifiche   disposizioni   del   Codice,
               evidentemente circoscritte solo ai procedimenti   Su tale disegno di legge la Corte dei Conti con il
               inerenti  alla  contrattualistica  pubblica,  si   parere n. 3/2024 ha avuto modo di esprimere le
               aggiungono  le  previsioni,  di  contenuto  più   proprie perplessità soprattutto in considerazione
               generale in quanto riferite anche a procedimenti   del  fatto  che,  attraverso  l’eliminazione  del
               diversi da questi ultimi, della legge 14 gennaio   riferimento normativo che circoscrive l’esimente
               1994, n. 20 (recante Disposizioni in materia di   ai “profili  presi in considerazione nell’esercizio
               giurisdizione e controllo della Corte dei conti).  del  controllo”, esclude  “a priori, la gravità
                                                               della colpa solo per la circostanza che sia stato
               In particolare l’art. 1 di tale legge  se da  un   espletato il controllo preventivo di legittimità e
               lato  –  per  effetto  delle  modifiche  introdotte   senza che vi sia alcun legame tra l’esimente e
               dal d. l. n. 76/2020 – afferma la necessità di   le attività conseguenti all’esecuzione dell’atto su
               comprovare  la  volontà  dell’evento  dannoso   cui è stato apposto il visto”.
               in caso di dolo  (così escludendo una lettura
               civilistica di tale elemento soggettivo, optando   In  tal  modo,  secondo  la  Corte,  la  modifica
               per  un’interpretazione  in  chiave  penalistica)   proposta  pecca  di ragionevolezza e  si pone
               dall’altro prevede l’esimente dalla colpa grave   in contrasto  con  i dettami  statuiti dalla  Corte
               per tutti i casi in cui l’evento dannoso tragga   costituzionale nella recente sentenza n. 132/2024
               origine dall’emanazione di atti vistati e registrati   –  di  cui  si  farà  cenno  appresso  -  secondo  la
               in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimità,   quale l’elemento soggettivo della responsabilità
               nei limiti dei profili oggetto di controllo.    amministrativa può essere limitato e circoscritto
                                                               solo in  presenza  di particolari  o  eccezionali
               Lo stesso articolo prevede poi l’esclusione della   ragioni che la giustifichino.
               gravità  della  colpa  laddove  il  fatto  dannoso
               abbia tratto origine da decreti che determinano
               la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione,    4. L’art. 21 del d.l. 76/2020: lo scudo
               di rapporti di concessione autostradale oggetto        erariale
               di decreti vistati e registrati dalla Corte dei conti
               in sede di controllo preventivo di legittimità   Oltre alle norme già citate, il Legislatore ne ha
               svolto   su   richiesta  dell’amministrazione   introdotta  un’altra  più ampia  portata:  l’art  21
               procedente.                                     del d. l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella
                                                               legge 11 settembre 2020, n. 120 finalizzata a
               La  norma  in  argomento,  e  più  in  generale  i   circoscrivere  ulteriormente  i  casi  in  cui  possa
               contenuti della legge n. 20/1994, costituiscono   essere  invocata  la  responsabilità  per  colpa
               oggetto  di  una  proposta  di  riforma,  avanzata   grave attraverso l’introduzione di un deroga al
               con  il  ddl  n.    1621/2024  (meglio  noto  come   sopracitato art. 1 della legge n. 20/1994.
               disegno Foti) che mira ulteriormente ad
               estendere l’ambito applicativo delle  esimenti   Si  tratta  di  una  disposizione  a  tempo
               dalla colpa grave, prevedendone l’esclusione    originariamente destinata a rimanere in vigore
               anche  nel  caso  in  cui  il  fatto  dannoso  tragga   solo fino al 30 giugno 2023 e poi successivamente
               origine  da  atti  o  documenti  propedeutici  a   prorogata per mezzo di ulteriori provvedimenti
               quello vistato e registrato in sede di controllo   legislativi  e,  da  ultimo,  dal  d.l.  27  dicembre
               preventivo di legittimità e non più, solo, ai profili   2024, n. 2024, meglio noto come “Milleproroghe
               della condotta oggetto di controllo preventivo.  2025”, fino al 30 aprile 2025.

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