Page 33 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Il Punto Mediappalti
Al fine di arginare il più possibile la È evidente che siffatta modifica, ove attuata,
responsabilità contabile, è allora evidente è volta a introdurre un effetto tombale sulla
l’interesse dell’amministrazione ad attribuire responsabilità erariale del soggetto agente
poteri determinativi al CCT in luogo di quelli estendendo l’operatività dell’esimente all’intero
meramente consultivi propri dei pareri ogni procedimento amministrativo che conduce
qualvolta ciò risulti possibile. all’emanazione dell’atto sottoposto a controllo di
legittimità e non limitatamente a quest’ultimo.
Alle specifiche disposizioni del Codice,
evidentemente circoscritte solo ai procedimenti Su tale disegno di legge la Corte dei Conti con il
inerenti alla contrattualistica pubblica, si parere n. 3/2024 ha avuto modo di esprimere le
aggiungono le previsioni, di contenuto più proprie perplessità soprattutto in considerazione
generale in quanto riferite anche a procedimenti del fatto che, attraverso l’eliminazione del
diversi da questi ultimi, della legge 14 gennaio riferimento normativo che circoscrive l’esimente
1994, n. 20 (recante Disposizioni in materia di ai “profili presi in considerazione nell’esercizio
giurisdizione e controllo della Corte dei conti). del controllo”, esclude “a priori, la gravità
della colpa solo per la circostanza che sia stato
In particolare l’art. 1 di tale legge se da un espletato il controllo preventivo di legittimità e
lato – per effetto delle modifiche introdotte senza che vi sia alcun legame tra l’esimente e
dal d. l. n. 76/2020 – afferma la necessità di le attività conseguenti all’esecuzione dell’atto su
comprovare la volontà dell’evento dannoso cui è stato apposto il visto”.
in caso di dolo (così escludendo una lettura
civilistica di tale elemento soggettivo, optando In tal modo, secondo la Corte, la modifica
per un’interpretazione in chiave penalistica) proposta pecca di ragionevolezza e si pone
dall’altro prevede l’esimente dalla colpa grave in contrasto con i dettami statuiti dalla Corte
per tutti i casi in cui l’evento dannoso tragga costituzionale nella recente sentenza n. 132/2024
origine dall’emanazione di atti vistati e registrati – di cui si farà cenno appresso - secondo la
in sede di controllo preventivo di legittimità, quale l’elemento soggettivo della responsabilità
nei limiti dei profili oggetto di controllo. amministrativa può essere limitato e circoscritto
solo in presenza di particolari o eccezionali
Lo stesso articolo prevede poi l’esclusione della ragioni che la giustifichino.
gravità della colpa laddove il fatto dannoso
abbia tratto origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, 4. L’art. 21 del d.l. 76/2020: lo scudo
di rapporti di concessione autostradale oggetto erariale
di decreti vistati e registrati dalla Corte dei conti
in sede di controllo preventivo di legittimità Oltre alle norme già citate, il Legislatore ne ha
svolto su richiesta dell’amministrazione introdotta un’altra più ampia portata: l’art 21
procedente. del d. l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella
legge 11 settembre 2020, n. 120 finalizzata a
La norma in argomento, e più in generale i circoscrivere ulteriormente i casi in cui possa
contenuti della legge n. 20/1994, costituiscono essere invocata la responsabilità per colpa
oggetto di una proposta di riforma, avanzata grave attraverso l’introduzione di un deroga al
con il ddl n. 1621/2024 (meglio noto come sopracitato art. 1 della legge n. 20/1994.
disegno Foti) che mira ulteriormente ad
estendere l’ambito applicativo delle esimenti Si tratta di una disposizione a tempo
dalla colpa grave, prevedendone l’esclusione originariamente destinata a rimanere in vigore
anche nel caso in cui il fatto dannoso tragga solo fino al 30 giugno 2023 e poi successivamente
origine da atti o documenti propedeutici a prorogata per mezzo di ulteriori provvedimenti
quello vistato e registrato in sede di controllo legislativi e, da ultimo, dal d.l. 27 dicembre
preventivo di legittimità e non più, solo, ai profili 2024, n. 2024, meglio noto come “Milleproroghe
della condotta oggetto di controllo preventivo. 2025”, fino al 30 aprile 2025.
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