Page 34 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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               L’articolo  in  questione  ha  introdotto  un  vero   371/1998) ha rintracciato il punto di equilibrio
               e proprio  scudo erariale disponendo che        tra  i due  interessi  relazionandolo  “al  contesto
               “Limitatamente  ai  fatti  commessi dalla  data   istituzionale,  giuridico e storico in cui opera
               di entrata  in vigore  del presente  decreto  e   l’agente pubblico”.
               (ora)  fino  al  30  aprile  2025  la  responsabilità
               dei  soggetti  sottoposti  alla  giurisdizione della   Ne  deriva  che  tale  punto  di  equilibrio  è
               Corte dei conti in materia di contabilità pubblica   mutevole nel tempo e come tale non può essere
               per  l’azione di responsabilità di cui all’articolo   cristallizzato  in una  norma  valevole  come  un
               1  della legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  è   vestito per tutte le stagioni. Proprio sulla base
               limitata ai casi in cui la produzione del danno   di tale  presupposto  la  Corte  ha  dichiarato
               conseguente alla condotta del soggetto agente   l’inammissibilità  dei  profili  di  legittimità  ad
               è  da  lui dolosamente  voluta.  La  limitazione  di   essa  sottoposti  rilevando  che  l’art.  21  è
               responsabilità  prevista  dal  primo  periodo  non   sostanzialmente  legato  ad  un  determinato
               si applica per i danni cagionati da omissione o   periodo  temporale  nel  quale  il  Legislatore,
               inerzia del soggetto agente”.                   nell’ottica  dei  principi  di  efficacia  ed  efficienza
                                                               dell’agire  amministrativo,  ha  avvertito  la
               L’intento del Legislatore è evidente: privilegiare il   prevalente  esigenza di limitare entro  un
               fare rispetto al non fare, così da indurre l’agente   determinato periodo temporale la responsabilità
               amministrativo ad una condotta attiva orientata   per colpa grave.
               al perseguimento dell’obiettivo pubblico.
                                                               Ma   proprio  tale   limitazione  temporale,
               L’ampia  portata  applicativa  di tale  norma  ha   caratterizzante  la  norma  in argomento  e  che
               sollevato dubbi di legittimità costituzionale (con   è valsa a garantire la rispondenza della norma
               riferimento in particolare agli artt. 3, 28, 81, 97   al dettato  costituzionale costituisce secondo
               e 103 della Costituzione) che sono poi sfociati in   la Corte  dei Conti il limite invalicabile oltre
               un giudizio concluso con la già citata sentenza   il  quale  qualsivoglia  esimente  di  contenuto
               di inammissibilità della Corte costituzionale n. 6   così  generale,  come  quella  proposta  nel  ddl
               giugno 2024, 132.                               Foti, potrebbe porsi in contrasto con la nostra
                                                               Carta  costituzionale,  ragione  per  la  quale,
               La  pronuncia  resa  dalla  Corte  è  destinata  a   presumibilmente,  tale  disegno  di legge  sta
               costituire una pietra miliare della giurisprudenza   incontrando una serie di rallentamenti.
               in tema  di responsabilità erariale,  essendosi
               dovuta esprimere sul bilanciamento tra i profili
               soggettivi della responsabilità erariale  e  le
               esigenze  di  “risultato” imposte  alla pubblica
               amministrazione,  braccata  dalla  “paura  della
               firma”. Tale problematica,  secondo  la Corte,
               scaturisce da una serie di concause: la difficoltà
               di individuare  le  norme  applicabili  anche  per
               effetto  di  una  sovraregolamentazione  che
               rende  difficilmente  individuabili  i  confini  di
               una  conforme  condotta  del  soggetto  agente;
               l’inadeguatezza dell’amministrazione a stare al
               passo con le nuove norme; la complessità dei
               procedimenti  amministrativi, resi  ancora  più
               articolati  dal  pluralismo  sociale  e  istituzionale
               che  inevitabilmente  vede  più attori  coinvolti
               negli iter amministrativi.

               Sul tema la Corte, partendo da un precedente
               del 1998  (in particolare  la sentenza  n.

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