Page 34 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Mediappalti Il Punto
L’articolo in questione ha introdotto un vero 371/1998) ha rintracciato il punto di equilibrio
e proprio scudo erariale disponendo che tra i due interessi relazionandolo “al contesto
“Limitatamente ai fatti commessi dalla data istituzionale, giuridico e storico in cui opera
di entrata in vigore del presente decreto e l’agente pubblico”.
(ora) fino al 30 aprile 2025 la responsabilità
dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Ne deriva che tale punto di equilibrio è
Corte dei conti in materia di contabilità pubblica mutevole nel tempo e come tale non può essere
per l’azione di responsabilità di cui all’articolo cristallizzato in una norma valevole come un
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è vestito per tutte le stagioni. Proprio sulla base
limitata ai casi in cui la produzione del danno di tale presupposto la Corte ha dichiarato
conseguente alla condotta del soggetto agente l’inammissibilità dei profili di legittimità ad
è da lui dolosamente voluta. La limitazione di essa sottoposti rilevando che l’art. 21 è
responsabilità prevista dal primo periodo non sostanzialmente legato ad un determinato
si applica per i danni cagionati da omissione o periodo temporale nel quale il Legislatore,
inerzia del soggetto agente”. nell’ottica dei principi di efficacia ed efficienza
dell’agire amministrativo, ha avvertito la
L’intento del Legislatore è evidente: privilegiare il prevalente esigenza di limitare entro un
fare rispetto al non fare, così da indurre l’agente determinato periodo temporale la responsabilità
amministrativo ad una condotta attiva orientata per colpa grave.
al perseguimento dell’obiettivo pubblico.
Ma proprio tale limitazione temporale,
L’ampia portata applicativa di tale norma ha caratterizzante la norma in argomento e che
sollevato dubbi di legittimità costituzionale (con è valsa a garantire la rispondenza della norma
riferimento in particolare agli artt. 3, 28, 81, 97 al dettato costituzionale costituisce secondo
e 103 della Costituzione) che sono poi sfociati in la Corte dei Conti il limite invalicabile oltre
un giudizio concluso con la già citata sentenza il quale qualsivoglia esimente di contenuto
di inammissibilità della Corte costituzionale n. 6 così generale, come quella proposta nel ddl
giugno 2024, 132. Foti, potrebbe porsi in contrasto con la nostra
Carta costituzionale, ragione per la quale,
La pronuncia resa dalla Corte è destinata a presumibilmente, tale disegno di legge sta
costituire una pietra miliare della giurisprudenza incontrando una serie di rallentamenti.
in tema di responsabilità erariale, essendosi
dovuta esprimere sul bilanciamento tra i profili
soggettivi della responsabilità erariale e le
esigenze di “risultato” imposte alla pubblica
amministrazione, braccata dalla “paura della
firma”. Tale problematica, secondo la Corte,
scaturisce da una serie di concause: la difficoltà
di individuare le norme applicabili anche per
effetto di una sovraregolamentazione che
rende difficilmente individuabili i confini di
una conforme condotta del soggetto agente;
l’inadeguatezza dell’amministrazione a stare al
passo con le nuove norme; la complessità dei
procedimenti amministrativi, resi ancora più
articolati dal pluralismo sociale e istituzionale
che inevitabilmente vede più attori coinvolti
negli iter amministrativi.
Sul tema la Corte, partendo da un precedente
del 1998 (in particolare la sentenza n.
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