Page 32 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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                   3. La nozione in negativo di colpa grave    a chiarire che “le risposte fornite dal Servizio,
                                                               hanno  natura  di atti meramente  consultivi
               Nell’ottica  di sostenere  l’operato  dell’agente   e  non  vincolanti  per  le stazioni  appaltanti  e
               pubblico,  il Legislatore  ha  anche  delimitato i   rappresentano  valutazioni  di tipo ermeneutico
               confini  esterni  della  colpa  grave  individuando   circa  le disposizioni  in materia  di contratti
               in negativo le condotte che non rientrano nella   pubblici,  ferma  restando  l’autonomia  e
               suddetta  casistica  e  costituiscono,  pertanto,   responsabilità  gestionale  delle stesse  stazioni
               vere e proprie esimenti della responsabilità.   appaltanti”.

               Le  norme  di  riferimento  sono  in  tal  caso   Certamente  vi  è  da  dire  che  tale  Ufficio  non
               costituite dai seguenti articoli:               rientra propriamente nel concetto di “autorità”,
                  •  l’ultimo capoverso del comma 3 dell’art.   secondo  l’accezione  tipica del termine,  non
                     2 del Codice;                             essendo esso investito di poteri di comando o
                  •  l’art. 215 del Codice;                    di controllo il che potrebbe indurre la Corte dei
                  •  l’art. 21 del d.l. 76/2020;               Conti a non includere la Strutture del Ministero
                  •  l’art. 1 del d. lgs. 20/1994.             nel novero delle autorità propriamente dette.

               L’ultimo capoverso del comma 3 dell’art. 2, in   Oltre all’art.  2,  il  Codice dei contratti prevede
               particolare, afferma che “Non costituisce colpa   anche un’ulteriore esimente della responsabilità
               grave  la  violazione o  l’omissione determinata   erariale  all’art. 215,  comma  3 correlata
               dal  riferimento  a  indirizzi  giurisprudenziali   all’utilizzo  dell’istituto del Collegio Consultivo
               prevalenti o a pareri delle autorità competenti”.  Tecnico.

               La  scelta  operata  dal  Legislatore  non  appare   Nella specie tale articolo stabilisce che
               in  tal  caso  scevra  da  problematiche  di tipo   “L’inosservanza dei pareri o delle determinazioni
               interpretativo soprattutto  nella parte  in cui   del collegio  consultivo tecnico  è  valutata  ai
               rinvia agli indirizzi giurisprudenziali “prevalenti”   fini  della  responsabilità  del  soggetto  agente
               senza fornire una definizione di tale concetto.   per  danno  erariale e  costituisce,  salvo  prova
                                                               contraria,  grave  inadempimento  degli obblighi
               Se  è  chiaro,  infatti,  che  può  definirsi  come   contrattuali.  L’osservanza  delle determinazioni
               prevalente  l’indirizzo univoco relativo ad     del collegio consultivo tecnico è  causa  di
               una  determinata  questione,  non  altrettanto   esclusione  della responsabilità  per  danno
               può  dirsi  allorquando  insorgano  contrasti   erariale, salva l’ipotesi di condotta dolosa”.
               giurisprudenziali tra giudici di diverso grado o,
               addirittura, tra giurisdizioni diverse. Che fare in   Il   contenuto   della   norma   può   essere
               tal caso? Quale orientamento seguire?           schematicamente riassunto come segue:
                                                                  •  l’inosservanza di pareri o determinazioni
               Parimenti  anche  il  riferimento  ai  “pareri  della   del CCT genera:
               autorità  competenti”  lascia  adito  a  dubbi: a       ‒  sul piano  civile, un’inversione
               parte  i  pronunciamenti  dell’ANAC,  possono,             dell’onere  della  prova  del  grave
               ad  esempio,  rientrarvi  anche  i pareri  espressi        inadempimento  a  carico  della
               dalla Struttura del Ministero delle Infrastrutture         stazione appaltante;
               che  fornisce  supporto  giuridico  alle  Stazioni      ‒  sul piano erariale è valutata ai fini
               Appaltanti?                                                di un’eventuale responsabilità;
                                                                  •  l’osservanza  delle determinazioni  del
               Sul tema, a fronte di specifica istanza formulata    CCT (e non anche dei pareri) costituisce
               da  una stazione  appaltante,  ha  avuto  modo       esimente,  limitatamente  ai casi colpa
               di esprimersi lo stesso Ufficio senza però dare      grave, della responsabilità erariale;
               un  riscontro  effettivamente  risolutivo  alla    •  l’osservanza  dei  pareri  del  CCT  non  è
               problematica  atteso  che    nel  parere  n.  2159   parimenti  esimente  della  responsabilità
               reso  in  data  19  luglio  2023  esso  si  è  limitato   erariale.

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