Page 32 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Mediappalti Il Punto
3. La nozione in negativo di colpa grave a chiarire che “le risposte fornite dal Servizio,
hanno natura di atti meramente consultivi
Nell’ottica di sostenere l’operato dell’agente e non vincolanti per le stazioni appaltanti e
pubblico, il Legislatore ha anche delimitato i rappresentano valutazioni di tipo ermeneutico
confini esterni della colpa grave individuando circa le disposizioni in materia di contratti
in negativo le condotte che non rientrano nella pubblici, ferma restando l’autonomia e
suddetta casistica e costituiscono, pertanto, responsabilità gestionale delle stesse stazioni
vere e proprie esimenti della responsabilità. appaltanti”.
Le norme di riferimento sono in tal caso Certamente vi è da dire che tale Ufficio non
costituite dai seguenti articoli: rientra propriamente nel concetto di “autorità”,
• l’ultimo capoverso del comma 3 dell’art. secondo l’accezione tipica del termine, non
2 del Codice; essendo esso investito di poteri di comando o
• l’art. 215 del Codice; di controllo il che potrebbe indurre la Corte dei
• l’art. 21 del d.l. 76/2020; Conti a non includere la Strutture del Ministero
• l’art. 1 del d. lgs. 20/1994. nel novero delle autorità propriamente dette.
L’ultimo capoverso del comma 3 dell’art. 2, in Oltre all’art. 2, il Codice dei contratti prevede
particolare, afferma che “Non costituisce colpa anche un’ulteriore esimente della responsabilità
grave la violazione o l’omissione determinata erariale all’art. 215, comma 3 correlata
dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali all’utilizzo dell’istituto del Collegio Consultivo
prevalenti o a pareri delle autorità competenti”. Tecnico.
La scelta operata dal Legislatore non appare Nella specie tale articolo stabilisce che
in tal caso scevra da problematiche di tipo “L’inosservanza dei pareri o delle determinazioni
interpretativo soprattutto nella parte in cui del collegio consultivo tecnico è valutata ai
rinvia agli indirizzi giurisprudenziali “prevalenti” fini della responsabilità del soggetto agente
senza fornire una definizione di tale concetto. per danno erariale e costituisce, salvo prova
contraria, grave inadempimento degli obblighi
Se è chiaro, infatti, che può definirsi come contrattuali. L’osservanza delle determinazioni
prevalente l’indirizzo univoco relativo ad del collegio consultivo tecnico è causa di
una determinata questione, non altrettanto esclusione della responsabilità per danno
può dirsi allorquando insorgano contrasti erariale, salva l’ipotesi di condotta dolosa”.
giurisprudenziali tra giudici di diverso grado o,
addirittura, tra giurisdizioni diverse. Che fare in Il contenuto della norma può essere
tal caso? Quale orientamento seguire? schematicamente riassunto come segue:
• l’inosservanza di pareri o determinazioni
Parimenti anche il riferimento ai “pareri della del CCT genera:
autorità competenti” lascia adito a dubbi: a ‒ sul piano civile, un’inversione
parte i pronunciamenti dell’ANAC, possono, dell’onere della prova del grave
ad esempio, rientrarvi anche i pareri espressi inadempimento a carico della
dalla Struttura del Ministero delle Infrastrutture stazione appaltante;
che fornisce supporto giuridico alle Stazioni ‒ sul piano erariale è valutata ai fini
Appaltanti? di un’eventuale responsabilità;
• l’osservanza delle determinazioni del
Sul tema, a fronte di specifica istanza formulata CCT (e non anche dei pareri) costituisce
da una stazione appaltante, ha avuto modo esimente, limitatamente ai casi colpa
di esprimersi lo stesso Ufficio senza però dare grave, della responsabilità erariale;
un riscontro effettivamente risolutivo alla • l’osservanza dei pareri del CCT non è
problematica atteso che nel parere n. 2159 parimenti esimente della responsabilità
reso in data 19 luglio 2023 esso si è limitato erariale.
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