Page 14 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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               Nel dettaglio la disposizione  prevede  che “la   che, in ragione anche del numero di parametri
               valutazione di equivalenza delle tutele normative   interessati, possono essere considerati marginali
               è effettuata sulla base dei seguenti parametri:  dalle stazioni appaltanti  ed  enti concedenti  ai
                                                               sensi del medesimo comma 4”.
                  a)  disciplina concernente il lavoro
                     supplementare;                            L’articolo  5,  che  chiude l’allegato, (rubricato
                  b)  clausole relative al lavoro a tempo      “Verifica  della  dichiarazione  di  equivalenza”)
                     parziale;                                 impone – al primo comma (come  annotato
                  c)  disciplina del lavoro straordinario, con   sopra)  –  l’obbligo per  l’operatore  economico
                     particolare riferimento ai limiti massimi;  di produrre la dichiarazione di equivalenza già
                  d)  disciplina compensativa relativa alle     con la domanda di gara (si tratta probabilmente
                     festività soppresse;                      di  una  richiesta  amministrativa  e  quindi
                  e)  durata del periodo di prova;             soggetta  a  soccorso  istruttorio  integrativo  ai
                  f)  durata del periodo di preavviso;         sensi  dell’articolo  101  qualora  non  venisse
                  g)  durata del periodo di comporto in caso   subito  allegata)  e,  in  ogni  caso  (comma  2)  in
                     di malattia e infortunio;                 coerenza con il principio generale si sottolinea
                  h) disciplina dei casi di malattia e         che  “prima  di  procedere  all’affidamento  o
                     infortunio, con particolare riferimento al   all’aggiudicazione,  la stazione  appaltante  o
                     riconoscimento di eventuali integrazioni   l’ente  concedente  verifica  la  dichiarazione
                     delle relative indennità;                 di  equivalenza   presentata  dall’operatore
                  i)  disciplina relativa alla maternità e alle   economico individuato”.
                     indennità previste per l’astensione
                     obbligatoria e facoltativa dei genitori;
                  l)   monte ore di permessi retribuiti;
                  m) disciplina relativa alla bilateralità;
                  n) obblighi di denunzia agli enti
                     previdenziali, inclusa la Cassa edile,
                     assicurativi e antinfortunistici, inclusa
                     la formazione in materia di salute
                     e sicurezza sul lavoro, anche con
                     riferimento alla formazione di primo
                     ingresso e all’aggiornamento periodico;
                  o) previdenza integrativa;
                  p) sanità integrativa”.

               In  questo  caso,  il  RUP  potrà  confermare
               la  congruità  se  gli scostamenti,  rispetto
               ai  parametri  sono  solo “marginali”.  L’uso
               dell’aggettivo, piuttosto che di riferimenti certi,
               creerà  inevitabilmente  più  di  una  difficoltà  e,
               sul punto, occorrerà,  molto probabilmente
               attende la prima giurisprudenza in materia e/o
               l’intervento dell’ANAC.

               Non  a  caso,  il successivo  comma  5  rinvia  a
               future  linee  guida  del  Ministero  del  Lavoro  e
               delle politiche  sociali  (di concerto  con il  MIT)
               – da adottare entro 90 giorni dal 31 dicembre
               2024  “per  la  determinazione  delle  modalità  di
               attestazione dell’equivalenza delle tutele di cui al
               comma 4 e per la valutazione degli scostamenti

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