Page 14 - MediAppalti, Anno XIV - N. 10
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Nel dettaglio la disposizione prevede che “la che, in ragione anche del numero di parametri
valutazione di equivalenza delle tutele normative interessati, possono essere considerati marginali
è effettuata sulla base dei seguenti parametri: dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai
sensi del medesimo comma 4”.
a) disciplina concernente il lavoro
supplementare; L’articolo 5, che chiude l’allegato, (rubricato
b) clausole relative al lavoro a tempo “Verifica della dichiarazione di equivalenza”)
parziale; impone – al primo comma (come annotato
c) disciplina del lavoro straordinario, con sopra) – l’obbligo per l’operatore economico
particolare riferimento ai limiti massimi; di produrre la dichiarazione di equivalenza già
d) disciplina compensativa relativa alle con la domanda di gara (si tratta probabilmente
festività soppresse; di una richiesta amministrativa e quindi
e) durata del periodo di prova; soggetta a soccorso istruttorio integrativo ai
f) durata del periodo di preavviso; sensi dell’articolo 101 qualora non venisse
g) durata del periodo di comporto in caso subito allegata) e, in ogni caso (comma 2) in
di malattia e infortunio; coerenza con il principio generale si sottolinea
h) disciplina dei casi di malattia e che “prima di procedere all’affidamento o
infortunio, con particolare riferimento al all’aggiudicazione, la stazione appaltante o
riconoscimento di eventuali integrazioni l’ente concedente verifica la dichiarazione
delle relative indennità; di equivalenza presentata dall’operatore
i) disciplina relativa alla maternità e alle economico individuato”.
indennità previste per l’astensione
obbligatoria e facoltativa dei genitori;
l) monte ore di permessi retribuiti;
m) disciplina relativa alla bilateralità;
n) obblighi di denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici, inclusa
la formazione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, anche con
riferimento alla formazione di primo
ingresso e all’aggiornamento periodico;
o) previdenza integrativa;
p) sanità integrativa”.
In questo caso, il RUP potrà confermare
la congruità se gli scostamenti, rispetto
ai parametri sono solo “marginali”. L’uso
dell’aggettivo, piuttosto che di riferimenti certi,
creerà inevitabilmente più di una difficoltà e,
sul punto, occorrerà, molto probabilmente
attende la prima giurisprudenza in materia e/o
l’intervento dell’ANAC.
Non a caso, il successivo comma 5 rinvia a
future linee guida del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali (di concerto con il MIT)
– da adottare entro 90 giorni dal 31 dicembre
2024 “per la determinazione delle modalità di
attestazione dell’equivalenza delle tutele di cui al
comma 4 e per la valutazione degli scostamenti
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