Page 25 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Pertanto,  come  rilevato  anche  dai  giudici   Il Codice Appalti considera, dunque, quale ipotesi
               amministrativi,  la  scelta  di  suddividere  in  lotti   ordinaria e regolare la suddivisione in lotti funzionali
               un  appalto  costituisce  una  decisione  fondata   o prestazionali di un appalto e condiziona la deroga
               su valutazioni  di carattere  tecnico-economico,   all’ordinaria suddivisione in lotti alla formulazione
               nel rispetto dei principi  di proporzionalità e  di   di una specifica motivazione.
               ragionevolezza (Cds, VI, 2 gennaio 2020 n. 25).   Lo stesso art. 51 sopra citato prevede inoltre che
               È  stato,  infatti,  in  proposito  osservato  che  la   <<Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista
               discrezionalità amministrativa                                   la facoltà di presentare offerte
               posta  alla  base  della  scelta                                 per  alcuni o per  tutti i lotti,
               dell’amministrazione    di     Come rilevato dai giudici         limitare il numero di lotti che
               suddividere  in  lotti  una     amministrativi, la scelta        possono  essere  aggiudicati  a
               pubblica commessa  debba         di suddividere in lotti         un solo offerente, a condizione
               essere      funzionalmente       un appalto costituisce          che il numero massimo di lotti
               coerente  con il  bilanciato                                     per offerente sia indicato nel
               complesso   degli  interessi   una decisione fondata su          bando  di gara  o  nell’invito
               pubblici e privati coinvolti dal   valutazioni di carattere      a    confermare   interesse,
               procedimento  di appalto.  In     tecnico-economico,             a  presentare  offerte  o  a
               ogni caso, si tratta di scelta di   nel rispetto dei principi    negoziare>>.
               carattere  tecnico-economico,    di proporzionalità e di
               che  resta  sempre  delimitata,   ragionevolezza (Cds,           Si    tratta  pertanto  di
               oltre  che  dalle  specifiche     VI, 2 gennaio 2020 n.          una   regola   facoltativa   e
               norme  del Codice, anche  dai     25). È stato, infatti, in      “proconcorrenziale”,  rimessa
               principi di proporzionalità e                                    alla   discrezionalità  della
               di ragionevolezza,  oltre  che    proposito osservato            stazione  appaltante,  per  cui
               dall’obbligo  di motivazione,    che la discrezionalità          le  singole imprese  possono
               proprio  in  quanto  l’obbligo   amministrativa posta            rispettivamente  partecipare
               di  ripartizione in lotti deve   alla base della scelta          o aggiudicarsi un  numero
               comunque  rispondere  alla      dell’amministrazione di          limitato dei lotti in cui la gara
               tutela  della  concorrenza.     suddividere in lotti una         è suddivisa. La citata norma,
               Secondo  una  nota  pronuncia   pubblica commessa debba          inevitabilmente,  deve  essere
               (Cds, V,  3  aprile  2018,  n.   essere funzionalmente           letta  alla  luce  di  quanto
               2044),  infatti,  «è  pur  vero                                  dispone l’art.  80,  comma
               che l’art. 51 d.lgs. n. 50-2016   coerente con il bilanciato     5,  lett.  m),  del  Codice,  il
               ha  mantenuto  il principio    complesso degli interessi         quale  prescrive  alla  stazione
               della suddivisione  in lotti,   pubblici e privati coinvolti     appaltante   di   escludere
               al  fine  di  favorire  l’accesso   dal procedimento di          l’operatore  economico  che
               delle  microimprese,  piccole   appalto. In ogni caso, si        si trova,  rispetto  ad  un  altro
               e  medie  imprese  alle gare   tratta di scelta di carattere     partecipante  alla “medesima
               pubbliche,   già   previsto     tecnico-economico, che           procedura di affidamento”, in
               dall’art.  2,  comma 1-bis,     resta sempre delimitata,         una situazione di controllo di
               d.lgs.  n.  163-2006;  tuttavia,                                 cui all’art. 2359 c.c. o in una
               nel nuovo regime, il principio   oltre che dalle specifiche      qualsiasi   relazione,   anche
               non  risulta  posto  in  termini   norme del Codice Appalti,     di  fatto,  se  la  situazione
               assoluti  ed   inderogabili,      anche dai principi di          di controllo o la relazione
               giacché  il  medesimo art.         proporzionalità e di          comporti che le “offerte sono
               51,   comma   1,   secondo     ragionevolezza, oltre che         imputabili ad un unico centro
               periodo  afferma  che  “le    dall’obbligo di motivazione,       decisionale”.
               stazioni appaltanti  motivano   proprio in quanto l’obbligo
               la   mancata   suddivisione    di ripartizione in lotti deve     Mentre  la  regola  dell’art.
               dell’appalto in lotti nel bando                                  51  cit.  ha  portata  generale
               di gara o nella lettera di invito   comunque rispondere alla     ed è retta  dal principio  del
               o nella relazione unica di cui   tutela della concorrenza        favor  partecipationis,  quella
               agli articoli 99 e 139”».                                        dell’art.  80,  comma  5,  lett.

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