Page 25 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Il Punto Mediappalti
Pertanto, come rilevato anche dai giudici Il Codice Appalti considera, dunque, quale ipotesi
amministrativi, la scelta di suddividere in lotti ordinaria e regolare la suddivisione in lotti funzionali
un appalto costituisce una decisione fondata o prestazionali di un appalto e condiziona la deroga
su valutazioni di carattere tecnico-economico, all’ordinaria suddivisione in lotti alla formulazione
nel rispetto dei principi di proporzionalità e di di una specifica motivazione.
ragionevolezza (Cds, VI, 2 gennaio 2020 n. 25). Lo stesso art. 51 sopra citato prevede inoltre che
È stato, infatti, in proposito osservato che la <<Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista
discrezionalità amministrativa la facoltà di presentare offerte
posta alla base della scelta per alcuni o per tutti i lotti,
dell’amministrazione di Come rilevato dai giudici limitare il numero di lotti che
suddividere in lotti una amministrativi, la scelta possono essere aggiudicati a
pubblica commessa debba di suddividere in lotti un solo offerente, a condizione
essere funzionalmente un appalto costituisce che il numero massimo di lotti
coerente con il bilanciato per offerente sia indicato nel
complesso degli interessi una decisione fondata su bando di gara o nell’invito
pubblici e privati coinvolti dal valutazioni di carattere a confermare interesse,
procedimento di appalto. In tecnico-economico, a presentare offerte o a
ogni caso, si tratta di scelta di nel rispetto dei principi negoziare>>.
carattere tecnico-economico, di proporzionalità e di
che resta sempre delimitata, ragionevolezza (Cds, Si tratta pertanto di
oltre che dalle specifiche VI, 2 gennaio 2020 n. una regola facoltativa e
norme del Codice, anche dai 25). È stato, infatti, in “proconcorrenziale”, rimessa
principi di proporzionalità e alla discrezionalità della
di ragionevolezza, oltre che proposito osservato stazione appaltante, per cui
dall’obbligo di motivazione, che la discrezionalità le singole imprese possono
proprio in quanto l’obbligo amministrativa posta rispettivamente partecipare
di ripartizione in lotti deve alla base della scelta o aggiudicarsi un numero
comunque rispondere alla dell’amministrazione di limitato dei lotti in cui la gara
tutela della concorrenza. suddividere in lotti una è suddivisa. La citata norma,
Secondo una nota pronuncia pubblica commessa debba inevitabilmente, deve essere
(Cds, V, 3 aprile 2018, n. essere funzionalmente letta alla luce di quanto
2044), infatti, «è pur vero dispone l’art. 80, comma
che l’art. 51 d.lgs. n. 50-2016 coerente con il bilanciato 5, lett. m), del Codice, il
ha mantenuto il principio complesso degli interessi quale prescrive alla stazione
della suddivisione in lotti, pubblici e privati coinvolti appaltante di escludere
al fine di favorire l’accesso dal procedimento di l’operatore economico che
delle microimprese, piccole appalto. In ogni caso, si si trova, rispetto ad un altro
e medie imprese alle gare tratta di scelta di carattere partecipante alla “medesima
pubbliche, già previsto tecnico-economico, che procedura di affidamento”, in
dall’art. 2, comma 1-bis, resta sempre delimitata, una situazione di controllo di
d.lgs. n. 163-2006; tuttavia, cui all’art. 2359 c.c. o in una
nel nuovo regime, il principio oltre che dalle specifiche qualsiasi relazione, anche
non risulta posto in termini norme del Codice Appalti, di fatto, se la situazione
assoluti ed inderogabili, anche dai principi di di controllo o la relazione
giacché il medesimo art. proporzionalità e di comporti che le “offerte sono
51, comma 1, secondo ragionevolezza, oltre che imputabili ad un unico centro
periodo afferma che “le dall’obbligo di motivazione, decisionale”.
stazioni appaltanti motivano proprio in quanto l’obbligo
la mancata suddivisione di ripartizione in lotti deve Mentre la regola dell’art.
dell’appalto in lotti nel bando 51 cit. ha portata generale
di gara o nella lettera di invito comunque rispondere alla ed è retta dal principio del
o nella relazione unica di cui tutela della concorrenza favor partecipationis, quella
agli articoli 99 e 139”». dell’art. 80, comma 5, lett.
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