Page 28 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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               imputabile ad un unico centro decisionale dovrebbe   <<disvelano  pertanto  plasticamente  il duplice
               essere  parimenti  considerata  unica,  in  quanto   profilo  causale  dei  contratti  di  appalto  pubblici:
               imputabile  ad  un  solo  offerente  sostanziale,  nel   quello  c.d.  “contabilistico”,  funzionale  alle
               senso  che  così  come  una  formale  pluralità  di   (sole)  esigenze  di approvvigionamento  di  beni
               offerte, in realtà unitariamente elaborate, mira ad   e servizi dell’amministrazione; e quello c.d.
               aggirare il divieto - immediatamente operante nella   “proconcorrenziale”, efficacemente descritto dalla
               fase di ammissione - di offerta plurima, alla stessa   dottrina  con  come  volto  a  creare  artificialmente
               stregua  una  formale  proposta  di  aggiudicazione   le condizioni di concorrenza (peraltro non solo in
               di un singolo lotto, concordata con altri operatori   un’ottica  macroeconomica,  ma  anche  allo scopo
               in virtù  di una  unitaria  determinazione,  mira  ad   di favorire  l’interesse  del contraente  pubblico)
               aggirare il divieto di aggiudicazione plurima.  laddove  esse  non  si sarebbero  naturalmente
                                                               esplicate>> (Cds, III, n. 9003 del 21.10.2022).
               La  giurisprudenza  che  vedremo  al  paragrafo  che
               segue  ha  tentato  di  dare  una  risposta  a  queste   Si vuol dire cha  la disciplina  del vincolo di
               perplessità, pervenendo tuttavia a conclusioni non   aggiudicazione  va  interpretata  (anche)  avuto
               dissimili da quelle cui è pervenuta la V Sezione del   riguardo al fatto che tale istituto non è isolato, ma è
               Consiglio di Stato nel poc’anzi citato precedente.  parte del più complesso regime della suddivisione in
                                                               lotti, che ne costituisce il fondamento sistematico.
                                                               Sulla base di tali premesse, abbiamo visto come la
                   3. Il recente orientamento  della Terza     giurisprudenza del Consiglio di Stato è orientata a
                      Sezione del Consiglio di Stato (n. 9003   ritenere che il vincolo di aggiudicazione si applichi
                      del 21 ottobre 2022)                     non soltanto alla singola impresa, ma “ad un unico
                                                               centro decisionale” (v. Cds, V, n. 6481/2021).
               Sull’estensione  o  meno   del   vincolo  di
               aggiudicazione  dalla  singola  impresa  al  gruppo   La scelta del legislatore italiano, per nulla eccentrica
               di imprese o comunque ad imprese legate da un   rispetto  alle  previsioni  della  direttiva  2014/24/
               collegamento  societario  o  riferibili  ad  un  unico   UE,  è  dunque  nel  senso  di  fornire  alle  stazioni
               centro  decisionale,  è  recentemente  intervenuta   appaltanti un ulteriore strumento facoltativo, ossia
               anche la Terza Sezione del Consiglio di Stato, nel   il vincolo di aggiudicazione nelle gare ad oggetto
               tentativo di fare chiarezza.                    plurimo, che si aggiunge al tendenziale favor (se
                                                               non  all’obbligo, secondo  la letterale previsione
               Innanzitutto  il Consiglio di Stato  ha  tenuto  a   del primo comma dell’art. 51) per la suddivisione
               sgombrare  il  campo  da  quello  che  ha  ritenuto   degli appalti in lotti, per realizzare l’obiettivo della
               essere  un  “falso  problema”,  ossia  la  presunta   massima partecipazione e della distribuzione delle
               sussistenza di posizioni realmente divergenti (sui   commesse pubbliche.
               termini  generali  della  questione:  e  fatta  salva,
               ovviamente, la peculiarità delle singole fattispecie),   Non  è  dunque  anomalo  che  le  determinazioni
               non  ritenendo vi sia materia  di rimessione    sull’an  e sul  quomodo  dell’uso di tale  strumento
               all’Adunanza Plenaria.                          siano  state  rimesse  alla discrezionalità delle
                                                               amministrazioni aggiudicatrici, dipendendo  tale
               In  merito  al divieto di aggiudicazione plurima  di   scelta dalle caratteristiche del singolo appalto che
               cui al citato art. 51, terzo comma, del codice dei   solo la stazione appaltante è in grado di conoscere
               Contratti, i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato   e valutare.
               che  la  finalità  di  tale  disposizione  si  rinviene  nel
               Considerando  79  della  Direttiva  2014/24/UE,   Sotto  quest’ultimo  aspetto,  <<non  vi  è  infatti
               che  facoltizza  le  stazioni  appaltanti  a  limitare   alcun  elemento  per  affermare  che,  fra  le due
               il numero  dei lotti aggiudicabili  al medesimo   possibili  finalità  del  vincolo  di  aggiudicazione,
               operatore economico “allo scopo di salvaguardare   quella  proconcorrenziale  sia  secondaria  o  solo
               la  concorrenza  o  per  garantire  l’affidabilità   eventuale,  con  la conseguenza  di esigere  uno
               dell’approvvigionamento”.                       specifico  onere  motivazionale  nella  legge  di
                                                               gara.  Al contrario,  siffatto  onere  sembrerebbe
               Tale  indicazione, e  la  disposizione di diritto   sussistere nella diversa ipotesi, in cui la stazione
               interno   che   ne   costituisce  attuazione,   appaltante  si ponga  solo il problema  di evitare

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