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Mediappalti Il Punto
imputabile ad un unico centro decisionale dovrebbe <<disvelano pertanto plasticamente il duplice
essere parimenti considerata unica, in quanto profilo causale dei contratti di appalto pubblici:
imputabile ad un solo offerente sostanziale, nel quello c.d. “contabilistico”, funzionale alle
senso che così come una formale pluralità di (sole) esigenze di approvvigionamento di beni
offerte, in realtà unitariamente elaborate, mira ad e servizi dell’amministrazione; e quello c.d.
aggirare il divieto - immediatamente operante nella “proconcorrenziale”, efficacemente descritto dalla
fase di ammissione - di offerta plurima, alla stessa dottrina con come volto a creare artificialmente
stregua una formale proposta di aggiudicazione le condizioni di concorrenza (peraltro non solo in
di un singolo lotto, concordata con altri operatori un’ottica macroeconomica, ma anche allo scopo
in virtù di una unitaria determinazione, mira ad di favorire l’interesse del contraente pubblico)
aggirare il divieto di aggiudicazione plurima. laddove esse non si sarebbero naturalmente
esplicate>> (Cds, III, n. 9003 del 21.10.2022).
La giurisprudenza che vedremo al paragrafo che
segue ha tentato di dare una risposta a queste Si vuol dire cha la disciplina del vincolo di
perplessità, pervenendo tuttavia a conclusioni non aggiudicazione va interpretata (anche) avuto
dissimili da quelle cui è pervenuta la V Sezione del riguardo al fatto che tale istituto non è isolato, ma è
Consiglio di Stato nel poc’anzi citato precedente. parte del più complesso regime della suddivisione in
lotti, che ne costituisce il fondamento sistematico.
Sulla base di tali premesse, abbiamo visto come la
3. Il recente orientamento della Terza giurisprudenza del Consiglio di Stato è orientata a
Sezione del Consiglio di Stato (n. 9003 ritenere che il vincolo di aggiudicazione si applichi
del 21 ottobre 2022) non soltanto alla singola impresa, ma “ad un unico
centro decisionale” (v. Cds, V, n. 6481/2021).
Sull’estensione o meno del vincolo di
aggiudicazione dalla singola impresa al gruppo La scelta del legislatore italiano, per nulla eccentrica
di imprese o comunque ad imprese legate da un rispetto alle previsioni della direttiva 2014/24/
collegamento societario o riferibili ad un unico UE, è dunque nel senso di fornire alle stazioni
centro decisionale, è recentemente intervenuta appaltanti un ulteriore strumento facoltativo, ossia
anche la Terza Sezione del Consiglio di Stato, nel il vincolo di aggiudicazione nelle gare ad oggetto
tentativo di fare chiarezza. plurimo, che si aggiunge al tendenziale favor (se
non all’obbligo, secondo la letterale previsione
Innanzitutto il Consiglio di Stato ha tenuto a del primo comma dell’art. 51) per la suddivisione
sgombrare il campo da quello che ha ritenuto degli appalti in lotti, per realizzare l’obiettivo della
essere un “falso problema”, ossia la presunta massima partecipazione e della distribuzione delle
sussistenza di posizioni realmente divergenti (sui commesse pubbliche.
termini generali della questione: e fatta salva,
ovviamente, la peculiarità delle singole fattispecie), Non è dunque anomalo che le determinazioni
non ritenendo vi sia materia di rimessione sull’an e sul quomodo dell’uso di tale strumento
all’Adunanza Plenaria. siano state rimesse alla discrezionalità delle
amministrazioni aggiudicatrici, dipendendo tale
In merito al divieto di aggiudicazione plurima di scelta dalle caratteristiche del singolo appalto che
cui al citato art. 51, terzo comma, del codice dei solo la stazione appaltante è in grado di conoscere
Contratti, i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato e valutare.
che la finalità di tale disposizione si rinviene nel
Considerando 79 della Direttiva 2014/24/UE, Sotto quest’ultimo aspetto, <<non vi è infatti
che facoltizza le stazioni appaltanti a limitare alcun elemento per affermare che, fra le due
il numero dei lotti aggiudicabili al medesimo possibili finalità del vincolo di aggiudicazione,
operatore economico “allo scopo di salvaguardare quella proconcorrenziale sia secondaria o solo
la concorrenza o per garantire l’affidabilità eventuale, con la conseguenza di esigere uno
dell’approvvigionamento”. specifico onere motivazionale nella legge di
gara. Al contrario, siffatto onere sembrerebbe
Tale indicazione, e la disposizione di diritto sussistere nella diversa ipotesi, in cui la stazione
interno che ne costituisce attuazione, appaltante si ponga solo il problema di evitare
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