Page 22 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Mediappalti Sotto la lente
modificazioni soggettive in corso di gara o di di partecipazione alla procedura di gara alla data di
esecuzione del contratto, delle imprese candidate. presentazione della domanda.
Proprio in considerazione delle ragioni anzidette, Diversamente, l’esclusione dell’operatore è,
il metodo di indagine seguito dal Consiglio di comunque, dovuta per il principio di continuità nel
Stato ha dato conto anche dell’evoluzione della possesso dei requisiti di partecipazione per il quale
giurisprudenza in tema di consorzi ordinari, essi devono essere mantenuti senza soluzione di
con riferimento al limite del divieto di modifica continuità alla data di presentazione della domanda
della composizione del consorzio (ordinario), in e quella di aggiudicazione, e per tutta la fase di
fattispecie in cui il consorzio è stato escluso da esecuzione in caso di aggiudicazione del contratto
una procedura di gara per carenza dei requisiti di (Cons. Stato, n. 2397/2020).
partecipazione in capo ad una delle consorziate
indicate, per l’esecuzione dell’appalto in caso di Per tale ragione, il problema dell’accertamento
aggiudicazione. della finalità elusiva dell’esclusione - ovvero se
essa risponda ad effettive ragioni organizzative o
In particolare, in passato è stato ritenuto che: sia stata effettuata per evitare l’esclusione dalla
a) è precluso al consorzio la sostituzione del procedura - può porsi nel caso in cui il soggetto
soggetto indicato come esecutore dell’appalto; estromesso, consorziata o impresa raggruppata,
ammettere la sostituzione successiva della abbia perduto, medio tempore i requisiti
consorziata, in caso di esito negativo della di partecipazione, non certo qualora non li
verifica sul possesso dei requisiti generali, abbia mai avuti, perché, in tal caso, era preclusa
significherebbe eludere le finalità sottese alle sin dall’inizio la sua partecipazione alla procedura
prescrizioni di gara che richiedono l’indicazione di gara, e la riduzione è vicenda successiva della
delle consorziate che eseguiranno il servizio e compagine partecipante che risulta del tutto
la loro dichiarazione sul possesso dei requisiti irrilevante per la stazione appaltante.
generali di partecipazione;
b) è consentita la modifica “in riduzione”, vale Da qui la propensione, secondo il Collegio, da
a dire l’eliminazione, senza sostituzione, parte della giurisprudenza di allargare le maglie in
di una delle consorziate, con conseguente tema di partecipazione, perché, nell’ambito della
esecuzione dell’appalto integralmente dalle disciplina dei raggruppamenti e consorzi ordinari,
altre, a condizione che la modifica della si è visto che l’art. 47, comma 9 del Codice
compagine in senso riduttivo avvenga per dispensa dall’immodificabilità della compagine
esigenze organizzative proprie del consorzio e soggettiva dei partecipanti al ricorrere delle solo
non, invece, per eludere la legge di gara, e, in ipotesi indicate ai commi 17 e 18 del medesimo
particolare, per evitare la sanzione di esclusione articolo, che riportano le peculiari fattispecie di
dalla gara per difetto dei requisiti in capo sostituzione del mandante o del mandatario nei casi
alla consorziata, che viene meno attraverso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
l’operazione riduttiva (Adunanza Plenaria 4 amministrazione controllata, amministrazione
maggio 2012, n. 8). straordinaria, concordato preventivo ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di
Successivamente la giurisprudenza ha liquidazione del mandatario ovvero, qualora
chiarito che la sostituzione della consorziata di tratti di imprenditore individuale, in caso di
esecutrice è sempre possibile, in ragione del morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
rapporto organico tra consorziata e consorzio, ma medesimo, ovvero in caso di perdita dei requisiti
la modifica in riduzione sarebbe consentita alle di cui all’art. 80, ovvero nei casi previsti dalla
condizioni “che quelle che restano a farne parte normativa antimafia.
siano comunque titolari, da sole, dei requisiti di
partecipazione e di qualificazione” (Cons. Stato, Relativamente ai consorzi stabili, il comma
n. 2537 del 2018; Sez. V, n. 3507 del 2017), 7 bis dell’art. 48, ad essi espressamente riferito
dal momento che la modifica in riduzione della consente, come si diceva, per le stesse ragioni
compagine soggettiva di un operatore partecipante di cui ai commi 17 e 18 (quindi anche perdita
alla procedura in forma plurisoggettiva dei requisiti ex art. 80), di “designare ai fini
presuppone, pur sempre, il possesso dei requisiti dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa
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