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Mediappalti Il Punto
Suddivisione in lotti e applicazione
del vincolo di aggiudicazione in caso
di imprese collegate IL
PUN
di Riccardo Gai TO
1. La suddivisione in lotti quale regola di partecipare alla gara, fermo rimanendo il divieto
generale (ma derogabile) ed il divieto alle stazioni appaltanti della suddivisione in lotti
di collegamento tra imprese con il solo fine di eludere l’applicazione delle
disposizioni del Codice.
L’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che al fine
di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e Anche quando l’intento sia quello di promuovere
medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono lo sviluppo delle microimprese e delle piccole e
gli appalti in lotti funzionali o prestazionali, in medie imprese, infatti, il frazionamento della gara
conformità alle categorie o specializzazioni nel d’appalto non potrà essere utilizzato al fine di
settore dei lavori, servizi e forniture, esprimendo aggirare le procedure del Codice Appalti, operando
un principio di carattere tendenzialmente doveroso. il frazionamento artificioso di un appalto unitario,
Tuttavia, la stessa norma vieta alle stesse stazioni al mero scopo di eludere la soglia comunitaria e di
appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di aggiudicare con procedure meno competitive.
eludere l’applicazione delle disposizioni del Codice,
nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione Il principio della suddivisione in lotti è il portato
artificiosa degli appalti. dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016, il quale prescrive
(al comma 1) che l’affidamento e l’esecuzione
L’opzione di suddividere gli appalti in lotti è rimessa delle pubbliche commesse debba garantire la
alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, le quali qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto
sono tenute a operare una corretta ponderazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività
degli interventi e a valutare se le singole parti di un e correttezza, altresì specificando che le stazioni
appalto, singolarmente considerate, possiedano appaltanti operano nel rispetto dei principi di libera
una certa autonomia funzionale, in rapporto alla concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
realizzazione dell’opera proporzionalità e pubblicità, principi tutti ispirati
alla tutela delle imprese concorrenti e del corretto
Ai fini della suddivisione la stazione appaltante funzionamento del mercato, infine puntualizzando
dovrà in primo luogo calcolare il valore del lotto, (al comma 7) che «i criteri di partecipazione
individuando se lo stesso sia idoneo a garantire alle gare devono essere tali da non escludere le
alle piccole e medie imprese l’effettiva possibilità microimprese, le piccole e medie imprese».
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