Page 24 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Mediappalti                                                                               Il Punto




               Suddivisione in lotti e applicazione

               del vincolo di aggiudicazione in caso

               di imprese collegate                                                           IL


                                                                                           PUN
               di Riccardo Gai                                                             TO

























                   1. La  suddivisione in lotti  quale regola   di partecipare alla gara, fermo rimanendo il divieto
                      generale (ma derogabile) ed il divieto   alle  stazioni appaltanti  della  suddivisione in lotti
                      di collegamento tra imprese              con  il  solo  fine  di  eludere  l’applicazione  delle
                                                               disposizioni del Codice.
               L’art. 51 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che al fine
               di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e   Anche  quando  l’intento  sia  quello  di  promuovere
               medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono   lo sviluppo delle microimprese  e  delle piccole e
               gli  appalti  in  lotti  funzionali  o  prestazionali,  in   medie imprese, infatti, il frazionamento della gara
               conformità  alle  categorie  o  specializzazioni  nel   d’appalto  non  potrà  essere  utilizzato  al  fine  di
               settore dei lavori, servizi e forniture, esprimendo   aggirare le procedure del Codice Appalti, operando
               un principio di carattere tendenzialmente doveroso.   il frazionamento artificioso di un appalto unitario,
               Tuttavia, la stessa norma vieta alle stesse stazioni   al mero scopo di eludere la soglia comunitaria e di
               appaltanti  di  suddividere  in  lotti  al  solo  fine  di   aggiudicare con procedure meno competitive.
               eludere l’applicazione delle disposizioni del Codice,
               nonché  di aggiudicare  tramite l’aggregazione   Il principio  della suddivisione in lotti  è  il  portato
               artificiosa degli appalti.                      dell’art. 30 del  d.lgs.  50/2016, il  quale prescrive
                                                               (al  comma  1)  che  l’affidamento  e  l’esecuzione
               L’opzione di suddividere gli appalti in lotti è rimessa   delle pubbliche commesse  debba  garantire  la
               alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, le quali   qualità  delle  prestazioni  e  svolgersi  nel  rispetto
               sono tenute a operare una corretta ponderazione   dei principi di economicità, efficacia, tempestività
               degli interventi e a valutare se le singole parti di un   e correttezza, altresì specificando che  le stazioni
               appalto, singolarmente  considerate,  possiedano   appaltanti operano nel rispetto dei principi di libera
               una  certa  autonomia  funzionale,  in  rapporto  alla   concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,
               realizzazione dell’opera                        proporzionalità e  pubblicità, principi tutti ispirati
                                                               alla tutela delle imprese concorrenti e del corretto
               Ai  fini  della  suddivisione  la  stazione  appaltante   funzionamento del mercato, infine puntualizzando
               dovrà in primo luogo calcolare il valore del lotto,   (al  comma  7)  che  «i criteri di partecipazione
               individuando se  lo stesso  sia idoneo  a  garantire   alle  gare  devono  essere  tali da  non  escludere  le
               alle piccole e medie imprese l’effettiva possibilità   microimprese, le piccole e medie imprese».

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