Page 27 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Il Punto Mediappalti
Nel caso di appalto suddiviso in lotti tale “alla medesima procedura di affidamento” e,
preclusione, come si è precisato, non opera, quindi, al medesimo lotto>> (Cds, V, n. 8726 del
trattandosi di procedura unitaria per affidamenti 12.10.2022).
formalmente distinti, cioè di una gara plurima:
sicché è naturalmente ammessa la presentazione Ha dunque proseguito il massimo consesso
di un’offerta da parte di operatori economici anche amministrativo affermando che <<Tale opzione
riconducibili ad un unico ermeneutica è conforme
centro decisionale, purché – alla ratio della previsione
come è chiaro – non riferita Il Consiglio di Stato normativa, ossia quella di
al medesimo lotto (nel qual ha ritenuto di seguire garantire la serietà delle
caso opererebbe l’art. 80, un’interpretazione offerte provenienti da distinti
comma 5 lett. m), ma a lotti restrittiva dell’art. 80, operatori economici che
distinti (e ciò, beninteso, decidono di partecipare al
sempreché la stazione comma 5, lett. m), cit., medesimo lotto in contesa, a
appaltante, nell’esercizio ritenendola <<coerente tutela della libertà ed effettività
della propria discrezionalità, con la natura e la ratio del confronto concorrenziale.
non abbia ritenuto di della norma in esame (che Diversamente il libero gioco
precludere, anche qui per è eccezione alla regola della concorrenza, in cui si
ragioni di programmatica generale dell’ampliamento esprime la vera essenza della
segmentazione distributiva, della platea dei competizione, ne risulterebbe
tale facoltà: arg. ex art. 51, partecipanti alla gara); e, falsato e sterilizzato già al
comma 2)>> (Cds, V, 27 momento della formulazione
settembre 2021, n. 6481). nel contempo, nel ritenere dell’offerta stessa>> (idem).
che una gara con più Peso decisivo, nella sentenza
Pare dunque evidente che lotti non costituisce una citata, viene attribuito al
l’indirizzo giurisprudenziale “medesima procedura di potere discrezionale del
prevalente che il Consiglio affidamento”, ma distinte committente per cui <<Nel
di Stato continua a seguire procedure di affidamento caso di specie, la stazione
è quello di ritenere non quanti sono i lotti da appaltante ha modulato,
applicabile l’art. 80, comma affidare. L’art. 80 comma nell’esercizio della sua
5, lett. m), del codice dei 5 lett. m) deve, infatti, discrezionalità, i vincoli di
contratti pubblici nell’ipotesi partecipazione previsti,
in cui le offerte presentate dai trovare applicazione mitigandoli per le imprese
partecipanti ad una procedura nel solo caso di collegate o che versino in
di gara si riferiscano a lotti partecipazione di imprese situazioni di cui all’art. 80
diversi. collegate, controllate o comma 5 lett. m), in quanto
riconducibili al medesimo ha non irragionevolmente
Il Consiglio di Stato ha ritenuto centro decisionale “alla ritenuto che in caso di
di seguire un’interpretazione medesima procedura di partecipazione a lotti distinti
restrittiva dell’art. 80, comma affidamento” e, quindi, al (id est: a distinti affidamenti)
5, lett. m), cit., ritenendola la conoscenza reciproca
<<coerente con la natura e medesimo lotto>> (Cds, V, delle offerte non sia idonea
la ratio della norma in esame n. 8726 del 12.10.2022). a compromettere la leale
(che è eccezione alla regola competizione>>.
generale dell’ampliamento
della platea dei partecipanti alla gara); e, nel Quale logico corollario, sulla base di quest’ultima
contempo, nel ritenere che una gara con più giurisprudenza, ne discende che nel caso di appalto
lotti non costituisce una “medesima procedura di suddiviso in lotti la preclusione del collegamento
affidamento”, ma distinte procedure di affidamento sostanziale tra imprese non possa essere
quanti sono i lotti da affidare. L’art. 80 comma 5 lett. operativa. Ma l’obiezione nasce spontanea: per
m) deve, infatti, trovare applicazione nel solo caso logica e coerenza, infatti, nel caso in cui sia limitato
di partecipazione di imprese collegate, controllate “il numero di lotti che possono essere aggiudicati
o riconducibili al medesimo centro decisionale ad un solo offerente” (art. 51, comma 3), l’offerta
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