Page 27 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Nel caso  di appalto  suddiviso in lotti  tale   “alla  medesima  procedura  di  affidamento”  e,
               preclusione,  come  si  è  precisato,  non  opera,   quindi, al medesimo lotto>> (Cds, V, n. 8726 del
               trattandosi  di  procedura  unitaria  per  affidamenti   12.10.2022).
               formalmente  distinti, cioè di una  gara  plurima:
               sicché è naturalmente ammessa la presentazione   Ha  dunque  proseguito  il  massimo  consesso
               di un’offerta da parte di operatori economici anche   amministrativo  affermando  che  <<Tale  opzione
               riconducibili  ad  un  unico                                     ermeneutica   è   conforme
               centro  decisionale,  purché  –                                  alla  ratio  della previsione
               come  è  chiaro  –  non  riferita   Il Consiglio di Stato        normativa,  ossia  quella di
               al  medesimo  lotto (nel  qual   ha ritenuto di seguire          garantire  la serietà  delle
               caso  opererebbe  l’art.  80,      un’interpretazione            offerte provenienti da distinti
               comma 5 lett. m), ma a lotti     restrittiva dell’art. 80,       operatori  economici   che
               distinti  (e ciò, beninteso,                                     decidono  di partecipare  al
               sempreché    la    stazione      comma 5, lett. m), cit.,        medesimo lotto in contesa, a
               appaltante,    nell’esercizio   ritenendola <<coerente           tutela della libertà ed effettività
               della propria  discrezionalità,   con la natura e la ratio       del  confronto  concorrenziale.
               non   abbia   ritenuto  di    della norma in esame (che          Diversamente  il  libero gioco
               precludere,  anche  qui per     è eccezione alla regola          della  concorrenza,  in  cui  si
               ragioni  di  programmatica    generale dell’ampliamento          esprime la vera essenza della
               segmentazione  distributiva,         della platea dei            competizione, ne risulterebbe
               tale facoltà: arg.  ex  art.  51,   partecipanti alla gara); e,   falsato  e  sterilizzato  già  al
               comma  2)>>  (Cds,  V,  27                                       momento della formulazione
               settembre 2021, n. 6481).      nel contempo, nel ritenere        dell’offerta stessa>> (idem).
                                                 che una gara con più           Peso decisivo, nella sentenza
               Pare  dunque  evidente  che     lotti non costituisce una        citata,  viene  attribuito  al
               l’indirizzo  giurisprudenziale  “medesima procedura di           potere   discrezionale  del
               prevalente  che  il Consiglio   affidamento”, ma distinte        committente  per  cui  <<Nel
               di Stato  continua  a  seguire   procedure di affidamento        caso  di specie,  la  stazione
               è  quello  di  ritenere  non      quanti sono i lotti da         appaltante  ha   modulato,
               applicabile l’art.  80,  comma   affidare. L’art. 80 comma       nell’esercizio  della  sua
               5,  lett.  m),  del  codice  dei   5 lett. m) deve, infatti,     discrezionalità, i vincoli di
               contratti pubblici  nell’ipotesi                                 partecipazione     previsti,
               in cui le offerte presentate dai   trovare applicazione          mitigandoli per  le imprese
               partecipanti ad una procedura        nel solo caso di            collegate  o che  versino  in
               di  gara  si  riferiscano  a  lotti   partecipazione di imprese   situazioni  di  cui  all’art.  80
               diversi.                        collegate, controllate o         comma 5 lett. m), in quanto
                                              riconducibili al medesimo         ha   non  irragionevolmente
               Il Consiglio di Stato ha ritenuto   centro decisionale “alla     ritenuto  che  in caso  di
               di seguire un’interpretazione   medesima procedura di            partecipazione  a  lotti  distinti
               restrittiva dell’art. 80, comma   affidamento” e, quindi, al     (id est: a distinti affidamenti)
               5,  lett.  m),  cit.,  ritenendola                               la   conoscenza   reciproca
               <<coerente  con la natura  e   medesimo lotto>> (Cds, V,         delle  offerte  non  sia  idonea
               la ratio della norma in esame    n. 8726 del 12.10.2022).        a  compromettere  la leale
               (che  è  eccezione  alla  regola                                 competizione>>.
               generale   dell’ampliamento
               della platea  dei partecipanti  alla  gara);  e,  nel   Quale logico corollario, sulla base di quest’ultima
               contempo,  nel  ritenere  che  una  gara  con  più   giurisprudenza, ne discende che nel caso di appalto
               lotti non costituisce una “medesima procedura di   suddiviso in  lotti la  preclusione  del  collegamento
               affidamento”, ma distinte procedure di affidamento   sostanziale tra  imprese  non possa  essere
               quanti sono i lotti da affidare. L’art. 80 comma 5 lett.   operativa.  Ma  l’obiezione nasce  spontanea:  per
               m) deve, infatti, trovare applicazione nel solo caso   logica e coerenza, infatti, nel caso in cui sia limitato
               di partecipazione di imprese collegate, controllate   “il numero di lotti che possono essere aggiudicati
               o riconducibili  al medesimo centro  decisionale   ad un solo offerente” (art. 51, comma 3), l’offerta

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