Page 23 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Sotto la lente Mediappalti
consorziata diversa da quella indicata in sede di con altra impresa in possesso dei requisiti di
gara a condizione che la modifica soggettiva non partecipazione e di quelli di qualificazione per
sia finalizzata ad eludere in tal sede la mancanza di l’esecuzione dei lavori, indicati dalla lex specialis.
un requisito di partecipazione in capo all’impresa
consorziata”. E ciò sulla scorta della considerazione che il dettato
normativo non consente un diverso indirizzo,
La disposizione va letta in combinato disposto con anche in ragione degli arresti della giurisprudenza
il comma 19 ter (modifiche soggettive in fase di amministrativa in tema di requisiti di partecipazione
gara). alla gara dei consorzi stabili.
Di conseguenza, secondo il Consiglio di Stato, la Nella soluzione interpretativa prescelta ciò che
piana lettura degli articoli è, quindi, in linea con appare essere stato dirimente è quanto precisato
la tesi argomentativa favorevole all’applicabilità sulla soggettività individuale del consorzio
dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria stabile, dotato di autonoma personalità giuridica,
n. 2 del 2022 e non può essere ammessa espressione di una realtà imprenditoriale distinta
nessuna interpretazione restrittiva, in quanto rispetto a quella dei singoli consorziati, con
tale impostazione finirebbe per dare sostanza dimensione organizzativa propria e con autonoma
ad una evidente contraddizione tra situazioni struttura a rilevanza esterna, la quale non osta,
che, al contrario, devono essere analogamente anzi suggerisce la regolamentazione della vicenda
disciplinate, nel senso che per i consorzi stabili secondo i criteri individuati dall’Adunanza Plenaria.
sarebbe consentita la sostituzione in fase di Tanto durante lo svolgimento della procedura di
gara della mandataria o della mandante e non gara, quanto durante l’esecuzione del contratto,
dell’impresa designata, ancorché tale ultima l’unica controparte della stazione appaltante è il
evenienza potrebbe essere considerata un evento consorzio stabile nel suo complesso nell’ambito
meno significativo nella modifica soggettiva del quale, a differenza degli RTI, i rapporti con
dell’operatore economico. le imprese consorziate e le imprese esecutrici
si risolvono in rapporti interorganici, che
Invece, le disposizioni richiamate devono essere non hanno alcuna rilevanza all’esterno nei
interpretate nel senso di ammettere anche la confronti della stazione appaltante.
sostituzione dell’impresa designata non solo in
fase di esecuzione, ma anche in fase di gara. La soluzione interpretativa delineata non
confligge con la perdurante validità del principio
Diversamente opinando, si determinerebbe di necessaria continuità nel possesso dei requisiti,
l’effetto irragionevole di creare disparità di affermato dall’Adunanza Plenaria con sentenza
trattamento tra varie ipotesi di sopravvenienze, n. 8/2015, né con il più generale principio di
riferite ad istituti sotto tale profilo sostanzialmente immodificabilità soggettiva del concorrente.
assimilabili (consorzi stabili, consorzi ordinari e Anzi tale soluzione è idonea a soddisfare sia il
raggruppamenti di imprese), pur se con evidenti principio del favor partecipationis, sia quello
differenziazioni. della certezza dei requisiti che debbono ricorrere
affinché un determinato soggetto giuridico possa
Resta implicito che in nessun caso la modifica legittimamente concorrere per l’aggiudicazione di
soggettiva possa consentire il subentro di un un contratto di lavori, servizi e forniture.
soggetto privo dei requisiti di partecipazione
e di qualificazione.
5. Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha, in conclusione, ritenuto
che, nel caso di specie, era consentita in sede di
gara l’estromissione dell’impresa divenuta priva dei
requisiti ex art. 80 del Codice, e conseguentemente
possibile la sostituzione della consorziata designata
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