Page 21 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti






               principi che  conducono  ad  una  interpretazione   percepibile,  finisce  per  porsi  in  contrasto
               del  dettato  normativo  finalizzata  ad  agevolare  la   sia con  il principio di eguaglianza,  sia con  il
               partecipazione delle imprese, nel rispetto della par   principio di libertà economica e di par condicio
               condicio degli operatori giuridici.                delle  imprese  nei  confronti  delle  pubbliche
                                                                  amministrazioni (come concretamente declinati
               Il principio della “neutralità delle forme giuridiche”.   anche dall’art. 1 della l. n. 241/1990 e dall’art.
               Non  pare  allora  inutile ricordare  che  il principio   4 del codice dei contratti pubblici).
               della  “neutralità  delle  forme  giuridiche”  è  stato   •  nessuna  delle ragioni che sorreggono  il
               confermato  dagli  artt.  19,  par.2,  della  direttiva   principio di immodificabilità della composizione
               2014/24/UE,  relative  ai  settori  ordinari,  37,  par.   del raggruppamento  varrebbe  a  spiegare  in
               2,  della  direttiva  2014/25/UE  relativa  ai  settori   maniera convincente il divieto di modifica per
               speciali  e  26,  par.  2,  della  direttiva  2014/23/  la  perdita  dei  requisiti  di  partecipazione  ex
               UE,  relativa  alle  concessioni,  a  mente  dei  quali   art. 80 in sede di gara: non la necessità che la
               i  raggruppamenti  di operatori  economici  non    stazione  appaltante  si trovi ad  aggiudicare  la
               possono  essere  obbligati dalle amministrazioni   gara e a stipulare il contratto con un soggetto
               aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori ad avere una   del quale non abbia potuto verificare i requisiti,
               forma giuridica specifica ai fini della presentazione   in  quanto,  una  volta  esclusa  dall’Adunanza
               di un’offerta o di una domanda di partecipazione.  Plenaria nella sentenza n. 10 del 2021 la c.d.
               La Plenaria n. 2/2022.                             sostituzione per  addizione, tale evenienza
                                                                  non potrà giammai verificarsi quale che sia la
               È sulla scorta  di tale  percorso  interpretativo  che   vicenda sopravvenuta per la quale sia venuto
               quindi vengono in rilievo gli approdi a cui è giunta   meno uno dei componenti del raggruppamento;
               l’Adunanza  Plenaria  nella  sentenza  2/2022  sul   né la tutela della par condicio dei partecipanti
               tema oggetto della pronuncia, ossia la perdita dei   alla procedura  di gara,  che  è  violato solo se
               requisiti ex art. 80 del Codice in sede di gara.   all’uno è consentito quel che all’altro è negato.
               La Plenaria, non pare inutile ripetere, ha ritenuto
               che  la  modifica  del  raggruppamento  temporaneo   Il mutamento  della compagine  associativa  sia in
               di  imprese,  in  caso  di  perdita  dei  requisiti  di   corso di partecipazione.
               partecipazione di cui all’art. 80 citato da parte del   Il  comma  7  bis  dell’art.  48  prevede  che  per  i
               mandatario o di una delle mandanti, è consentita   soggetti  di  cui  all’art.  45  comma  2,  lett.  b)  e  c)
               non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase   è  consentito  designare  un’impresa  esecutrice
               di gara. A ciò si è giunti tramite un’interpretazione   diversa da quella indicata in sede di gara, anche
               dei commi 17, 18 e 19 ter dell’art. 48 del Codice.   per fatti o atti sopravvenuti diversi da quelli previsti
                                                               specificamente dai commi 17, 18 e 19, a condizione
               La Plenaria ha infatti ritenuto che:            che  la  modifica  soggettiva  non  sia  finalizzata  ad
               •  una    interpretazione  che  escluda   la    eludere in  tale  sede la  mancanza  di  un  requisito
                  sopravvenienza della perdita dei requisiti ex art.   di partecipazione in capo all’impresa consorziata.
                  80 in fase di gara introdurrebbe una disparità di   Relativamente  alla  possibilità  di estromettere
                  trattamento tra varie ipotesi di sopravvenienze   determinate imprese in corso di esecuzione ovvero
                  non ragionevolmente supportata;              in corso di gara, si sottolinea che i commi 17, 18 e
               •  si verificherebbe un caso di concreta incapacità   19 trovano applicazione anche relativamente ai
                  a contrattare con la pubblica amministrazione   consorzi stabili e ai consorzi di società cooperative
                  da parte di imprese “incolpevoli”, riguardando   di produzione e lavoro e di imprese artigiane, come
                  il  fatto  impeditivo  sopravvenuto  una  sola  di   risulta dal comma 19 bis dell’art. 48.
                  esse, così finendo per costituire una fattispecie
                  di “responsabilità oggettiva”,  ovvero  una   La  ratio  del  principio  dell’immodificabilità
                  inedita,  discutibile (e  sicuramente  non  voluta   soggettiva dei raggruppamenti e dei consorzi
                  dal legislatore) speciale fattispecie di culpa in   ordinari  riposa  nell’esigenza  di  assicurare
                  eligendo;                                    all’amministrazione aggiudicatrice una conoscenza
               •  una    interpretazione  restrittiva  della   piena  dei  requisiti  di  idoneità  morale,  tecnico
                  sopravvenuta perdita dei requisiti ex art. 80, a   –  organizzativa  ed  economico  –  finanziaria  dei
                  maggior ragione perché non sorretta da alcuna   concorrenti,  al  fine  di  scongiurare  il  rischio  che
                  giustificazione non solo ragionevole, ma neppure   questa  verifica  venga  vanificata  o  elusa  con

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