Page 17 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Sotto la lente Mediappalti
Nel frattempo, il Consorzio Stabile comunicava si differenziano dai consorzi ordinari, nella
alla Stazione appaltante di avere estromesso la misura in cui i consorzi ordinari nascono e
consorziata divenuta irregolare, chiedendo di poter cessano - al pari dei raggruppamenti temporanei
sostituire quest’ultima con altra consorziata già di impresa - in vista di un’unica operazione.
designata per l’esecuzione in fase di gara.
L’istituto, secondo una attenta dottrina, costituisce
A tale istanza veniva dato riscontro negativo e una evoluzione della figura tradizionale disciplina
con provvedimento di riesame, pertanto, veniva dagli artt. 2602 ss. c.c. e si colloca in una posizione
confermata la revoca dell’aggiudicazione definitiva. intermedia fra le associazioni temporanee e gli
Il Consorzio Stabile proponeva ricorso dinanzi organismi societari risultanti dalla fusione di
al T.A.R. per il Lazio, denunciando, inter alia, la imprese.
violazione ed errata applicazione dell’art. 80,
commi 4 e 6 del Codice, in quanto, in caso di Il consorzio stabile, pertanto, rappresenta una
perdita di requisiti in fase di gara di una delle particolare categoria dei consorzi disciplinati
consorziate esecutrici, la Stazione appaltante dal codice civile ed è soggetto sia alla disciplina
avrebbe dovuto consentire l’estromissione e/o la generale dettata dallo stesso codice civile, sia a
sostituzione della consorziata, ai sensi dell’art. 48 quella speciale dettata dal Codice dei contratti
del d.lgs. n. 50/2016. pubblici.
Il T.A.R. per il Lazio, con sentenza n. 11549/2021, Si tratta, quindi, di un istituto che si colloca nel più
respingeva le censure di merito e le eccezioni ampio fenomeno della partecipazione aggregata
di incostituzionalità e pregiudiziali articolate in alle procedure di evidenza pubblica, secondo i
giudizio. Avverso la sentenza veniva promosso principi del favor partecipationis e della neutralità
appello dinanzi al Consiglio di Stato. delle forme giuridiche dei soggetti partecipanti alla
procedura di gara, disciplinati e regolamentati dalla
legislazione prima comunitaria e poi eurounitaria.
2. La ricognizione del quadro normativo Quanto alla disciplina di dettaglio, l’art. 45, comma
2, lett. c) del Codice dispone che rientrano nella
Per meglio comprendere la questione va definizione di operatori economici, tra l’altro,
necessariamente considerato il contesto proprio i consorzi stabili, costituiti anche in forma
normativo, che nella sentenza trova una puntuale di società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del
ricostruzione. codice civile, tra imprenditori individuali, anche
artigiani, società commerciali, società cooperative
L’introduzione dell’istituto del consorzio stabile nel di produzione e lavoro.
nostro ordinamento risale all’art. 10, comma 1,
lett. c), L. 10 febbraio 1994, n. 109 e costituisce il I consorzi stabili, come si diceva, sono formati
risultato di un percorso di tipizzazione normativa da non meno di tre consorziati che, con decisione
del fenomeno della cooperazione tra imprese assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano
nell’esecuzione di commesse pubbliche, che stabilito di operare in modo congiunto nel settore
ha visto nel tempo il riconoscimento delle dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
associazioni temporanee di imprese e dei per un periodo di tempo non inferiore a cinque
consorzi di cooperative di produzione e lavoro anni, istituendo a tale fine una comune struttura
regolati dalla l. 25 giugno 1909, n. 422, con l’art. di impresa.
20, l. 8 agosto 1977, n. 584, e la disciplina dei
consorzi ordinari, con l. 17 febbraio 1987, n. 80. Il comma 7 bis del medesimo articolo stabilisce che
è consentito, per le ragioni indicate ai successivi
I consorzi stabili sono quei consorzi costituiti da commi 17, 18 e 19 e per fatti o atti sopravvenuti,
almeno tre imprese che abbiano stabilito di operare ai soggetti di cui al suddetto comma 2, lettera c),
in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o
per un periodo non inferiore a 5 anni, istituendo a dei servizi, un’impresa consorziata diversa
tale fine una comune struttura di impresa. I consorzi da quella indicata in sede di gara, a condizione
stabili sono costituiti in funzione di un numero che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad
potenzialmente illimitato di operazioni e eludere in tale sede la mancanza di un requisito
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