Page 17 - MediAppalti, Anno XII - N. 9
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti






               Nel  frattempo,  il  Consorzio  Stabile  comunicava   si differenziano dai consorzi ordinari,  nella
               alla  Stazione  appaltante  di avere  estromesso  la   misura  in cui i consorzi  ordinari nascono  e
               consorziata divenuta irregolare, chiedendo di poter   cessano - al pari dei raggruppamenti temporanei
               sostituire  quest’ultima  con  altra  consorziata  già   di impresa - in vista di un’unica operazione.
               designata per l’esecuzione in fase di gara.
                                                               L’istituto, secondo una attenta dottrina, costituisce
               A  tale  istanza  veniva  dato  riscontro  negativo  e   una evoluzione della figura tradizionale disciplina
               con provvedimento  di riesame,  pertanto, veniva   dagli artt. 2602 ss. c.c. e si colloca in una posizione
               confermata la revoca dell’aggiudicazione definitiva.  intermedia  fra  le  associazioni  temporanee  e  gli
               Il Consorzio Stabile proponeva  ricorso dinanzi   organismi  societari  risultanti  dalla  fusione  di
               al  T.A.R.  per  il Lazio,  denunciando,  inter  alia,  la   imprese.
               violazione ed  errata  applicazione dell’art.  80,
               commi  4  e  6  del  Codice,  in  quanto,  in  caso  di   Il consorzio stabile, pertanto,  rappresenta  una
               perdita  di  requisiti  in  fase  di  gara  di  una  delle   particolare  categoria  dei consorzi disciplinati
               consorziate  esecutrici,  la Stazione appaltante   dal codice civile ed  è  soggetto  sia alla disciplina
               avrebbe  dovuto consentire  l’estromissione  e/o  la   generale dettata  dallo stesso codice civile, sia a
               sostituzione della consorziata, ai sensi dell’art. 48   quella  speciale  dettata  dal  Codice  dei  contratti
               del d.lgs. n. 50/2016.                          pubblici.

               Il T.A.R. per il Lazio, con sentenza n. 11549/2021,   Si tratta, quindi, di un istituto che si colloca nel più
               respingeva  le  censure  di merito  e  le  eccezioni   ampio  fenomeno  della  partecipazione  aggregata
               di incostituzionalità e  pregiudiziali  articolate  in   alle procedure  di evidenza  pubblica, secondo  i
               giudizio.  Avverso  la  sentenza  veniva  promosso   principi del favor partecipationis e della neutralità
               appello dinanzi al Consiglio di Stato.          delle forme giuridiche dei soggetti partecipanti alla
                                                               procedura di gara, disciplinati e regolamentati dalla
                                                               legislazione prima comunitaria e poi eurounitaria.
                   2. La ricognizione del quadro normativo     Quanto alla disciplina di dettaglio, l’art. 45, comma
                                                               2, lett. c) del Codice dispone che rientrano nella
               Per   meglio   comprendere   la   questione   va   definizione  di  operatori  economici,  tra  l’altro,
               necessariamente   considerato   il  contesto    proprio i consorzi stabili, costituiti anche in forma
               normativo, che nella sentenza trova una puntuale   di società consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del
               ricostruzione.                                  codice  civile, tra  imprenditori  individuali, anche
                                                               artigiani, società commerciali, società cooperative
               L’introduzione dell’istituto del consorzio stabile nel   di produzione e lavoro.
               nostro  ordinamento  risale  all’art.  10,  comma  1,
               lett. c), L. 10 febbraio 1994, n. 109 e costituisce il   I  consorzi  stabili,  come  si  diceva,  sono  formati
               risultato di un percorso di tipizzazione normativa   da non meno di tre consorziati che, con decisione
               del fenomeno della cooperazione tra imprese     assunta  dai rispettivi organi  deliberativi, abbiano
               nell’esecuzione di  commesse pubbliche,  che    stabilito di operare in modo congiunto nel settore
               ha visto  nel tempo il riconoscimento delle     dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture
               associazioni  temporanee di imprese e dei       per  un  periodo  di  tempo  non  inferiore  a  cinque
               consorzi di cooperative  di produzione e  lavoro   anni, istituendo a tale fine una comune struttura
               regolati dalla l. 25 giugno 1909, n. 422, con l’art.   di impresa.
               20,  l.  8  agosto  1977,  n.  584,  e  la  disciplina  dei
               consorzi ordinari, con l. 17 febbraio 1987, n. 80.  Il comma 7 bis del medesimo articolo stabilisce che
                                                               è  consentito,  per  le ragioni indicate ai successivi
               I  consorzi  stabili  sono  quei  consorzi  costituiti  da   commi 17, 18 e 19 e per fatti o atti sopravvenuti,
               almeno tre imprese che abbiano stabilito di operare   ai soggetti di cui al suddetto comma 2, lettera c),
               in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici   designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o
               per un periodo non inferiore a 5 anni, istituendo a   dei servizi,  un’impresa  consorziata  diversa
               tale fine una comune struttura di impresa. I consorzi   da quella indicata in sede di gara, a condizione
               stabili  sono  costituiti  in  funzione  di un  numero   che  la  modifica  soggettiva  non  sia  finalizzata  ad
               potenzialmente  illimitato  di  operazioni  e   eludere in  tale  sede la  mancanza  di  un  requisito

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