Page 57 - MediAppalti, Anno XII - N. 8
P. 57
A. D. R. Mediappalti
A Domanda
Rispondiamo A. D.
R.
La stazione appaltante può
imporre all’aggiudicatario un
2 della documentazione necessaria
termine perentorio per l’invio
alla stipulazione del contratto
d’appalto?
Il Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 8685
La disciplina dell’istituto della dell’11/10/2022 ha ritenuto che, anche nel vigore
cooptazione, espressamente del codice attuale e pur in mancanza di espressa
1 estesa analogicamente anche ai stazione appaltante imporre un termine perentorio
previsione nella lex specialis, è consentito alla
prevista per i lavori, può essere
per l’invio della documentazione necessaria ai fini
servizi e, in particolare, ai servizi di
della stipula del contratto d’appalto, rendendosi
progettazione?
anzi necessario ad evitare l’indefinito protrarsi
della fase evidenziale precedente (Cfr. Cons.
Premettendo che l’istituto della cooptazione è Stato, sez. V, 2 febbraio 2018, n. 738).
espressamente previsto dalla norma codicistica
per i lavori, diverse sentenze nel tempo (Tar
Sardegna, Cagliari, sez. I, 15 gennaio 2019, n.
19), hanno confermato che il “modello è estendibile La scelta della Stazione
anche oltre il settore dei lavori, poiché costituisce Appaltante di procedere alla
applicazione del principio affermato nelle direttive 3 verifica dei requisiti su tutti gli
europee, secondo il quale ai raggruppamenti di operatori economici richiede una
operatori economici non può essere imposta una motivazione?
determinata veste giuridica.”.
Quanto al significato da attribuire alla disposizione,
dal suo tenore letterale emerge come l’impresa La Stazione Appaltante è tenuta ad effettuare
cooptata non sia tenuta a dimostrare il possesso la verifica del possesso dei requisiti in capo
dei requisiti specifici richiesti dal bando, purché all’operatore economico risultato aggiudicatario
detti requisiti siano posseduti dalle altre imprese all’esito della procedura di gara. La possibilità
riunite (o dall’altra impresa che promuova il per la Stazione appaltante di richiedere agli
raggruppamento); e purché l’impresa cooptata offerenti in qualsiasi momento della procedura
possegga una qualificazione di importo pari di documentare il possesso dei requisiti
all’ammontare complessivo dei lavori affidati. anche mediante la produzione di documenti
Pertanto, qualora si renderà necessario verificare i complementari rappresenta un’ipotesi residuale in
requisiti autodichiarati dalla cooptata, quest’ultima quanto costituisce un aggravio procedimentale in
dovrà comprovare la qualificazione per la quota contrasto con i principi di efficienza e tempestività
parte delle prestazioni che andrà a svolgere, di cui all’art. 31 del Codice. Per tale ragione
anche se non perfettamente inerenti i requisiti potrebbe essere utile motivare adeguatamente tale
previsti nel bando. scelta (Cfr. Parere MIMS n. 1412 del 07/08/2022)
57