Page 56 - MediAppalti, Anno XII - N. 8
P. 56
Mediappalti Pareri & Sentenze
che essi costituiscono un insieme disomogeneo in quanto i requisiti per le relative iscrizioni differiscono
sensibilmente. In via generale, si precisa che, ove l’iscrizione vada ad impattare sulla disciplina pubblica
delle attività economiche e, pertanto, sia legata al possesso di requisiti personali attinenti all’idoneità
professionale e/o sia sottoposta a limitazioni circa i soggetti in grado di esercitare quell’attività, per esempio
attraverso un meccanismo autorizzatorio basato sul possesso di condizioni strettamente personali, allora
non sarà possibile ammettere il ricorso all’avvalimento, altrimenti si finirebbe per sovvertire e vanificare le
scelte operate dal legislatore, che ha prescritto, per l’esercizio di determinate attività, una regolamentazione
ad hoc. Da tutto quanto sopra, si deve concludere che l’avvalimento non possa riguardare, ad esempio, il
possesso di specifiche abilitazioni né l’iscrizione agli albi professionali”.
Coerentemente con le proprie determinazioni e con il disposto normativo di cui agli artt. 83 e 89 del
d.lgs. 50/2016, nel bando tipo n. 1, recante lo “Schema di disciplinare di gara. Procedura aperta per
l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, nella
sezione dedicata all’avvalimento, l’Autorità ha espressamente previsto che “Non è consentito l’avvalimento
per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA
oppure a specifici Albi]”.”
56