Page 53 - MediAppalti, Anno XII - N. 8
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 le altre a quest’ultima. Soccorre anche l’interpretazione sistematica delle regole del disciplinare di gara
                 per escludere che nel caso di una sola offerta possa operarsi la riparametrazione riportando a uno l’unica
                 offerta in gara.”



                 Consiglio di Stato, Sez. V, 11/10/2022, n. 8687

                 “… nelle procedure negoziate, il principio di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei
                 di imprese viene in rilievo solo dopo la formulazione dell’offerta e non con la manifestazione di interesse
                 … è consentito ai costituendi R.T.I. provvedere alla modificazione soggettiva nella fase antecedente alla
                 presentazione delle offerte, senza tuttavia che tale modificazione influisca sul possesso dei requisiti del
                 raggruppamento temporaneo, che abbia manifestato interesse …”

                 “ … Né  può  essere  condivisa la tesi sostenuta  dall’appellante,  secondo  cui la richiesta  del possesso  di
                 determinati requisiti in fase di manifestazione di interesse può essere indice dell’esistenza di un avviso –
                 bando, atteso che anche quando l’indagine di mercato sia avviata con richiesta di requisiti particolarmente
                 stringenti, non si modifica la natura di fase pre – gara finalizzata alla sola raccolta di informazioni, tanto
                 che “l’operatore che avverta di poter essere escluso per la mancanza di tali requisiti ha la facoltà, ma
                 non l’onere a pena di decadenza, di impugnazione, potendo attendere gli sviluppi della successiva fase
                 procedurale (id. est. gli atti di indizione della procedura di gara) contenenti le definitive scelte della stazione
                 appaltante per l’affidamento del contratto pubblico” (Cons. Stato, sez.V, n. 7329/2020 cit., Cons. Stato,
                 sez. III, n. 6302 del 2019).
                 Il Collegio, pertanto, ribadisce l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa, secondo cui, nelle procedure
                 negoziate, il principio di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei di imprese viene in
                 rilievo solo dopo la formulazione dell’offerta e non con la manifestazione di interesse. Ciò in quanto, la
                 fase di prequalifica ha il dichiarato scopo di individuare potenziali soggetti da invitare come concorrenti,
                 mentre la fase di presentazione delle offerte ha lo scopo di accertare in concreto la sussistenza dei requisiti
                 di ordine generale e speciale in capo ai soggetti invitati, sicchè la fase di prequalifica assume una valenza
                 meramente esplorativa, avente carattere sommario e prodromico rispetto al procedimento selettivo vero e
                 proprio, e conseguentemente la manifestazione di interesse non costituisce partecipazione alla gara e non
                 impegna, in alcun modo, chi la presenta.
                 Ne  consegue  che  è  consentito  ai  costituendi  R.T.I.  provvedere  alla  modificazione  soggettiva  nella  fase
                 antecedente alla presentazione delle offerte, senza tuttavia che tale modificazione influisca sul possesso
                 dei requisiti del raggruppamento temporaneo, che abbia manifestato interesse.....non vi sono ragioni per
                 non ritenere ammissibile una modifica soggettiva in riduzione di un R.T.I. in fase pre – gara, dopo che è
                 stata espressa una manifestazione di interesse in sede di indagine di mercato, se tale modifica non incide
                 sulla qualificazione e sui requisiti del suindicato R.T.I …”





                 TAR Campania, Sez. IV, 10/10/2022, n. 6214

                 In  una  gara  suddivisa in lotti,  l’impresa  ausiliaria per  un  lotto può  partecipare  in via  autonoma  e  con
                 l’utilizzo dei medesimi requisiti oggetto dell’avvalimento per un lotto diverso

                 “… costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, quello per cui, di norma, la gara articolata
                 in più lotti, “non costituisce una unica procedura ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti”.
                 Ciascun lotto, infatti, “assume veste autonoma sia per il profilo procedurale che ai fini della partecipazione
                 da parte di concorrenti, ogni lotto costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non
                 subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti” ... Se, pertanto, la gara non
                 può  considerarsi  unitaria,  ma  plurima,  nei  termini  appena  spiegati,  è  del  tutto  irrilevante,  ai  fini  della

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