Page 53 - MediAppalti, Anno XII - N. 8
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Pareri & Sentenze Mediappalti
le altre a quest’ultima. Soccorre anche l’interpretazione sistematica delle regole del disciplinare di gara
per escludere che nel caso di una sola offerta possa operarsi la riparametrazione riportando a uno l’unica
offerta in gara.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 11/10/2022, n. 8687
“… nelle procedure negoziate, il principio di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei
di imprese viene in rilievo solo dopo la formulazione dell’offerta e non con la manifestazione di interesse
… è consentito ai costituendi R.T.I. provvedere alla modificazione soggettiva nella fase antecedente alla
presentazione delle offerte, senza tuttavia che tale modificazione influisca sul possesso dei requisiti del
raggruppamento temporaneo, che abbia manifestato interesse …”
“ … Né può essere condivisa la tesi sostenuta dall’appellante, secondo cui la richiesta del possesso di
determinati requisiti in fase di manifestazione di interesse può essere indice dell’esistenza di un avviso –
bando, atteso che anche quando l’indagine di mercato sia avviata con richiesta di requisiti particolarmente
stringenti, non si modifica la natura di fase pre – gara finalizzata alla sola raccolta di informazioni, tanto
che “l’operatore che avverta di poter essere escluso per la mancanza di tali requisiti ha la facoltà, ma
non l’onere a pena di decadenza, di impugnazione, potendo attendere gli sviluppi della successiva fase
procedurale (id. est. gli atti di indizione della procedura di gara) contenenti le definitive scelte della stazione
appaltante per l’affidamento del contratto pubblico” (Cons. Stato, sez.V, n. 7329/2020 cit., Cons. Stato,
sez. III, n. 6302 del 2019).
Il Collegio, pertanto, ribadisce l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa, secondo cui, nelle procedure
negoziate, il principio di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei di imprese viene in
rilievo solo dopo la formulazione dell’offerta e non con la manifestazione di interesse. Ciò in quanto, la
fase di prequalifica ha il dichiarato scopo di individuare potenziali soggetti da invitare come concorrenti,
mentre la fase di presentazione delle offerte ha lo scopo di accertare in concreto la sussistenza dei requisiti
di ordine generale e speciale in capo ai soggetti invitati, sicchè la fase di prequalifica assume una valenza
meramente esplorativa, avente carattere sommario e prodromico rispetto al procedimento selettivo vero e
proprio, e conseguentemente la manifestazione di interesse non costituisce partecipazione alla gara e non
impegna, in alcun modo, chi la presenta.
Ne consegue che è consentito ai costituendi R.T.I. provvedere alla modificazione soggettiva nella fase
antecedente alla presentazione delle offerte, senza tuttavia che tale modificazione influisca sul possesso
dei requisiti del raggruppamento temporaneo, che abbia manifestato interesse.....non vi sono ragioni per
non ritenere ammissibile una modifica soggettiva in riduzione di un R.T.I. in fase pre – gara, dopo che è
stata espressa una manifestazione di interesse in sede di indagine di mercato, se tale modifica non incide
sulla qualificazione e sui requisiti del suindicato R.T.I …”
TAR Campania, Sez. IV, 10/10/2022, n. 6214
In una gara suddivisa in lotti, l’impresa ausiliaria per un lotto può partecipare in via autonoma e con
l’utilizzo dei medesimi requisiti oggetto dell’avvalimento per un lotto diverso
“… costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, quello per cui, di norma, la gara articolata
in più lotti, “non costituisce una unica procedura ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti”.
Ciascun lotto, infatti, “assume veste autonoma sia per il profilo procedurale che ai fini della partecipazione
da parte di concorrenti, ogni lotto costituisce una procedura di gara autonoma e indipendente, che non
subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti” ... Se, pertanto, la gara non
può considerarsi unitaria, ma plurima, nei termini appena spiegati, è del tutto irrilevante, ai fini della
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