Page 52 - MediAppalti, Anno XII - N. 8
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 14/10/2022, n. 1600

                 Gravi illeciti professionali e dies a quo ai fini dell’individuazione del computo del triennio

                 “l’art. 80, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 prescrive, per quel che qui interessa, che “Le stazioni appaltanti
                 escludono  dalla partecipazione  alla procedura  d’appalto  un operatore  economico  in una  delle seguenti
                 situazioni, qualora: […] c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico
                 si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; [...];
                 c-ter)  l’operatore  economico  abbia  dimostrato  significative  o  persistenti  carenze  nell’esecuzione  di  un
                 precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento
                 ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione
                 appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”;
                 - circa il tempo trascorso dalla violazione contrattuale contestata, le suddette previsioni normative devono
                 essere coordinate con il comma 10 bis dello stesso art. 80, D. Lgs. n. 50 cit., il quale stabilisce che “Nei
                 casi  di cui al  comma  5,  la  durata  della esclusione  è  pari  a  tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di adozione
                 del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data
                 di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione
                 appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto
                 per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso”;
                 - come affermato dalla condivisibile giurisprudenza «...il dies a quo ai fini dell’individuazione del computo
                 del  triennio  è  stato  fissato  dal  legislatore  alternativamente  nella  “data  di  adozione  del  provvedimento
                 amministrativo di esclusione” ovvero, se contestato in giudizio, “dalla data di passaggio in giudicato della
                 sentenza”. Per esse si impone un’interpretazione adeguatrice con la lettura in precedenza data dell’ambito
                 applicativo della norma: i riferimenti normativi debbono essere intesi, pertanto, al “fatto” che può dar luogo
                 al provvedimento amministrativo di esclusione, con la conseguenza di fissare il dies a quo nella data in cui
                 lo stesso sia accertato giudizialmente, con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia, nel caso in cui
                 il fatto (nella specie, la risoluzione) sia stato impugnato. Così, riprendendo il caso del provvedimento di
                 risoluzione, il triennio decorrerà dal momento dell’adozione del provvedimento di risoluzione, ovvero, se
                 contestato in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la causa» (Cons.
                 Stato, Sez. III, 1.6.2021, n. 4201);”




                 Consiglio di Stato, Sez. V, 12/10/2022, n. 8728


                 La soglia di sbarramento dell’offerta tecnica deve operarsi sulle offerte non riparametrate

                 “Se  la  previsione  di  una  soglia  tecnica  di  sbarramento  risponde  alla  precisa  finalità  di  consentire  alla
                 Stazione appaltante una verifica in ordine alla effettiva capacità delle offerte di raggiungere uno standard
                 minimo di qualità, allora ne consegue che la verifica deve operarsi sulle offerte non riparametrate. Dato che
                 la previsione di un punteggio minimo viene prevista a salvaguardia dell’interesse della stazione appaltante
                 a consentire l’accesso alle successive fasi di gara soltanto a imprese con un minimo di capacità tecnica per
                 lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, tale interesse verrebbe di fatto pregiudicato laddove si
                 consentisse una deroga a tale principio nel caso di un solo partecipante alla gara.
                 Se così fosse, il meccanismo dell’adeguamento a uno dell’unica offerta in gara avrebbe l’effetto di consentire
                 che qualunque impresa, anche priva di un requisito minimo, possa essere aggiudicataria del servizio nel
                 caso di unica partecipante alla gara. Inoltre, laddove il disciplinare di gara introduce il meccanismo della
                 riparametrazione ciò è previsto soltanto allorquando vi sia una pluralità di offerte. Ciò si desume dal senso
                 letterale delle parole dato che si procede a riportare a uno la media più alta e proporzionando a tale media
                 massima le medie provvisorie prima calcolate.
                 Il dato letterale rimanda a una pluralità di offerte tra le quali individuare quella più alta e quindi riparametrare

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