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Mediappalti Pareri & Sentenze
TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 14/10/2022, n. 1600
Gravi illeciti professionali e dies a quo ai fini dell’individuazione del computo del triennio
“l’art. 80, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016 prescrive, per quel che qui interessa, che “Le stazioni appaltanti
escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti
situazioni, qualora: […] c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico
si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; [...];
c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione
appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”;
- circa il tempo trascorso dalla violazione contrattuale contestata, le suddette previsioni normative devono
essere coordinate con il comma 10 bis dello stesso art. 80, D. Lgs. n. 50 cit., il quale stabilisce che “Nei
casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione
del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data
di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione
appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto
per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso”;
- come affermato dalla condivisibile giurisprudenza «...il dies a quo ai fini dell’individuazione del computo
del triennio è stato fissato dal legislatore alternativamente nella “data di adozione del provvedimento
amministrativo di esclusione” ovvero, se contestato in giudizio, “dalla data di passaggio in giudicato della
sentenza”. Per esse si impone un’interpretazione adeguatrice con la lettura in precedenza data dell’ambito
applicativo della norma: i riferimenti normativi debbono essere intesi, pertanto, al “fatto” che può dar luogo
al provvedimento amministrativo di esclusione, con la conseguenza di fissare il dies a quo nella data in cui
lo stesso sia accertato giudizialmente, con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia, nel caso in cui
il fatto (nella specie, la risoluzione) sia stato impugnato. Così, riprendendo il caso del provvedimento di
risoluzione, il triennio decorrerà dal momento dell’adozione del provvedimento di risoluzione, ovvero, se
contestato in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la causa» (Cons.
Stato, Sez. III, 1.6.2021, n. 4201);”
Consiglio di Stato, Sez. V, 12/10/2022, n. 8728
La soglia di sbarramento dell’offerta tecnica deve operarsi sulle offerte non riparametrate
“Se la previsione di una soglia tecnica di sbarramento risponde alla precisa finalità di consentire alla
Stazione appaltante una verifica in ordine alla effettiva capacità delle offerte di raggiungere uno standard
minimo di qualità, allora ne consegue che la verifica deve operarsi sulle offerte non riparametrate. Dato che
la previsione di un punteggio minimo viene prevista a salvaguardia dell’interesse della stazione appaltante
a consentire l’accesso alle successive fasi di gara soltanto a imprese con un minimo di capacità tecnica per
lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, tale interesse verrebbe di fatto pregiudicato laddove si
consentisse una deroga a tale principio nel caso di un solo partecipante alla gara.
Se così fosse, il meccanismo dell’adeguamento a uno dell’unica offerta in gara avrebbe l’effetto di consentire
che qualunque impresa, anche priva di un requisito minimo, possa essere aggiudicataria del servizio nel
caso di unica partecipante alla gara. Inoltre, laddove il disciplinare di gara introduce il meccanismo della
riparametrazione ciò è previsto soltanto allorquando vi sia una pluralità di offerte. Ciò si desume dal senso
letterale delle parole dato che si procede a riportare a uno la media più alta e proporzionando a tale media
massima le medie provvisorie prima calcolate.
Il dato letterale rimanda a una pluralità di offerte tra le quali individuare quella più alta e quindi riparametrare
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