Page 54 - MediAppalti, Anno XII - N. 8
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 partecipazione della ricorrente alla gara per il lotto 1, la partecipazione della sua ausiliaria, in via autonoma
                 e  con  l’utilizzo  dei  medesimi  requisiti  oggetto  dell’avvalimento,  per  il  lotto  n.  5,  per  come  ritenuto
                 dall’Amministrazione resistente. Una diversa impostazione – oltre a porre nel nulla la possibilità – prevista
                 dalla legge e, per quanto qui rileva, dalla lex specialis – per tutti i concorrenti di ricorrere all’avvalimento, è
                 contraria ai principi di concorrenza e di favor partecipationis, per come notoriamente declinati nella materia
                 degli appalti. Si aggiunga che la natura plurima della gara esclude l’operatività, nel caso di specie, del
                 divieto imposto dall’art. 89 comma 9 D.lgs. 50/2016, per come implicitamente ma evidentemente applicato
                 dall’Amministrazione resistente con il provvedimento impugnato.”





                 Consiglio di Stato, Sez. V, 04/10/2022, n. 8496

                 “L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità
                 imposta alla stazione appaltante – si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa”
                 (“costi diretti della commessa”)

                 “Si lamenta la incongruità dell’offerta per la omessa considerazione di costi legati ad alcune specifiche
                 figure professionali (sicurezza, gestione commessa, responsabile del contratto, etc.). Sul punto, in sede di
                 giustificativi, è stato ritenuto che simili oneri non dovevano essere computati in quanto rientranti tra i c.d.
                 “costi indiretti della commessa”. Si rammenta che, per giurisprudenza costante (cfr. Cons. Stato, sez. V,
                 3 novembre 2020, n. 6786), sono “costi indiretti della commessa” quelli relativi al personale di supporto
                 all’esecuzione dell’appalto o a servizi esterni, da tener distinti dai “costi diretti della commessa” comprensivi
                 di tutti i dipendenti impiegati per l’esecuzione della specifica commessa. L’obbligatoria indicazione dei costi
                 della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla stazione appaltante
                 – si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può
                 essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece,
                 per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno
                 in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere
                 rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto.”




                 Autorità Nazionale Anticorruzione


                 DELIBERA N. 407 del 6 settembre 2022
                 PREC 94/2022/S-PB

                 “Appalto pubblico – In genere – Scelta del contraente – Procedura– Gara – Offerta anomala – Verifica di
                 congruità – Giustificazioni – Parziali – Ammissibilità - Condizioni”

                 Con riferimento al subprocedimento dei verifica dell’anomalia “la giurisprudenza ha, infatti, avuto modo di
                 chiarire che “la stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su
                 tutti i costi, ma può legittimamente limitarsi a verificare se, nel complesso, quest’ultima sia remunerativa
                 e come tale assicuri il corretto svolgimento del servizio: può limitarsi, quindi, a chiedere le giustificazioni
                 con riferimento alle sole di voci di costo più rilevanti, le quali – da sole – potrebbero incidere in modo
                 determinante sull’attendibilità dell’offerta complessiva, evitando di chiedere i giustificativi in relazione ad
                 elementi marginali dell’offerta non in grado di incidere sulla complessiva congruità di essa” (Cons. Stato,
                 Sez. III, 14.11.2018, n. 6430)”.




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