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Mediappalti Pareri & Sentenze
partecipazione della ricorrente alla gara per il lotto 1, la partecipazione della sua ausiliaria, in via autonoma
e con l’utilizzo dei medesimi requisiti oggetto dell’avvalimento, per il lotto n. 5, per come ritenuto
dall’Amministrazione resistente. Una diversa impostazione – oltre a porre nel nulla la possibilità – prevista
dalla legge e, per quanto qui rileva, dalla lex specialis – per tutti i concorrenti di ricorrere all’avvalimento, è
contraria ai principi di concorrenza e di favor partecipationis, per come notoriamente declinati nella materia
degli appalti. Si aggiunga che la natura plurima della gara esclude l’operatività, nel caso di specie, del
divieto imposto dall’art. 89 comma 9 D.lgs. 50/2016, per come implicitamente ma evidentemente applicato
dall’Amministrazione resistente con il provvedimento impugnato.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 04/10/2022, n. 8496
“L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità
imposta alla stazione appaltante – si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa”
(“costi diretti della commessa”)
“Si lamenta la incongruità dell’offerta per la omessa considerazione di costi legati ad alcune specifiche
figure professionali (sicurezza, gestione commessa, responsabile del contratto, etc.). Sul punto, in sede di
giustificativi, è stato ritenuto che simili oneri non dovevano essere computati in quanto rientranti tra i c.d.
“costi indiretti della commessa”. Si rammenta che, per giurisprudenza costante (cfr. Cons. Stato, sez. V,
3 novembre 2020, n. 6786), sono “costi indiretti della commessa” quelli relativi al personale di supporto
all’esecuzione dell’appalto o a servizi esterni, da tener distinti dai “costi diretti della commessa” comprensivi
di tutti i dipendenti impiegati per l’esecuzione della specifica commessa. L’obbligatoria indicazione dei costi
della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla stazione appaltante
– si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può
essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece,
per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno
in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere
rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 407 del 6 settembre 2022
PREC 94/2022/S-PB
“Appalto pubblico – In genere – Scelta del contraente – Procedura– Gara – Offerta anomala – Verifica di
congruità – Giustificazioni – Parziali – Ammissibilità - Condizioni”
Con riferimento al subprocedimento dei verifica dell’anomalia “la giurisprudenza ha, infatti, avuto modo di
chiarire che “la stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su
tutti i costi, ma può legittimamente limitarsi a verificare se, nel complesso, quest’ultima sia remunerativa
e come tale assicuri il corretto svolgimento del servizio: può limitarsi, quindi, a chiedere le giustificazioni
con riferimento alle sole di voci di costo più rilevanti, le quali – da sole – potrebbero incidere in modo
determinante sull’attendibilità dell’offerta complessiva, evitando di chiedere i giustificativi in relazione ad
elementi marginali dell’offerta non in grado di incidere sulla complessiva congruità di essa” (Cons. Stato,
Sez. III, 14.11.2018, n. 6430)”.
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